Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Proroga riforma disabilità: i rischi per chi resta fuori - Studio Legale MP - Verona

C'è una convinzione diffusa, e sbagliata, che circola tra le famiglie di persone con disabilità: "la riforma è in corso, quindi aspettiamo che entri in vigore e poi vedremo cosa cambia". Questa attesa passiva è il primo errore da evitare. La proroga della riforma disabilità al 31 dicembre 2027, introdotta dalla legge n. 50 del 20 aprile 2026, non è una sospensione neutra dei diritti: è un meccanismo che, nel frattempo, produce una spaccatura concreta e misurabile tra i cittadini italiani a seconda della provincia in cui abitano. E alcune di queste differenze sono già oggi contestabili sul piano giuridico.

La riforma era ambiziosa. Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, attuativo della legge delega n. 227/2021 nell'ambito del PNRR, ha ridisegnato l'intero sistema di accertamento della disabilità. La condizione di disabilità viene determinata a seguito di un unico procedimento accertativo nell'ambito della cosiddetta "valutazione di base", che può riguardare contemporaneamente i livelli di sostegno e di sostegno intensivo ai sensi della legge 104/1992, l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, l'inclusione scolastica e il collocamento lavorativo. In più, si sancisce il diritto a un "progetto di vita individuale", strumento che tiene conto dei desideri e delle aspettative della persona per garantirne l'autonomia, i diritti civili e l'inclusione sociale in condizioni di parità.

Tutto questo, però, non è ancora realtà per milioni di italiani.

Perché la riforma sulla disabilità è stata prorogata ancora al 2027?

La risposta ufficiale è contenuta nell'art. 4, comma 4-quater, della legge n. 50/2026: difficoltà organizzative e tecnologiche irrisolte. Si tratta, formalmente, della terza proroga consecutiva. La prima era arrivata con la legge n. 15/2025 (decreto Milleproroghe), la seconda era già incorporata nel D.L. n. 19/2026 prima della conversione, la terza è ora cristallizzata nella legge n. 50/2026. L'art. 4, comma 4-quater, proroga al 31 dicembre 2027 la fase sperimentale del D.Lgs. 62/2024: è la terza proroga, motivata da difficoltà organizzative e tecnologiche ancora irrisolte. Il ritardo non è neutro: alimenta una diseguaglianza territoriale tra le sessanta province già in sperimentazione e il resto del Paese.

Il dato numerico è emblematico. La sperimentazione è iniziata all'inizio del 2025 in 9 province pilota, individuate per testare la nuova procedura di valutazione multidimensionale. Un primo ampliamento è arrivato il 30 settembre 2025, con l'ingresso di altre 9 province, portando il totale a 18. Poi, il D.L. n. 19/2026 ha previsto un ampliamento significativo della sperimentazione: dal 1° marzo 2026 sono entrate nel percorso altre 40 province, portando a 58 il totale dei territori coinvolti nel nuovo sistema di accertamento dell'invalidità civile e nella valutazione multidimensionale per l'elaborazione del Progetto di vita. Tra le province incluse dal marzo 2026 figura anche Verona. Il sito istituzionale della riforma conferma che oggi sono sessanta le province che già vedono attuato il decreto legislativo n. 62/2024.

Il problema è che l'Italia ha 107 province. Ne restano quindi circa 47 in cui le vecchie procedure continuano a operare invariate: legge n. 118/1971, legge n. 104/1992, legge n. 18/1980. Lo conferma espressamente l'INPS con il messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026, che chiarisce come nei territori non coinvolti dalla sperimentazione restino integralmente in vigore le normative previgenti. Non una transizione, non un regime misto: le vecchie regole in toto, senza nemmeno l'accesso al Progetto di vita individuale.

Chi abita in province non ancora in sperimentazione può richiedere il progetto di vita?

No, e questo è uno degli aspetti più critici e meno discussi della proroga. Il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato — il cuore della riforma, lo strumento che traduce la valutazione multidimensionale in un piano concreto di inclusione e autonomia — è accessibile soltanto ai residenti nelle province in sperimentazione. L'obiettivo della sperimentazione è valutare l'efficacia delle nuove procedure, raccogliere dati, identificare eventuali criticità e formulare correttivi prima della implementazione a livello nazionale. Ma nel frattempo, il cittadino disabile che vive nella provincia sbagliata aspetta. E aspetta già da tre rinvii consecutivi.

La procedura nelle province in sperimentazione, inoltre, è cambiata in modo significativo anche sotto il profilo operativo. L'art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. n. 19/2026, modificando l'art. 15 del D.Lgs. n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell'istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell'interessato, per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS. Una modifica che, nelle province escluse, nemmeno si pone come problema perché il progetto di vita resta inaccessibile a prescindere.

Vi è poi un dato che dovrebbe preoccupare ben oltre i tecnicismi procedurali. I dati della sperimentazione hanno già suscitato preoccupazione: le domande risultano in calo del 13%. Un segnale che la nuova procedura, pur nelle province in sperimentazione, non sta ancora producendo l'effetto moltiplicatore di accesso ai diritti che la riforma prometteva. Nelle province escluse, questo dato non è nemmeno rilevabile, perché nessuna sperimentazione vi è in corso.

La proroga della riforma disabilità può essere contestata in giudizio per disparità territoriale?

È la domanda più importante, e merita una risposta tecnica. Il principio di non regressione è sancito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 62/2024, in attuazione diretta della legge delega n. 227/2021. Un punto rimane fermo: la proroga non sospende alcun diritto. Il principio di non regressione sancito dall'art. 35 del D.Lgs. 62/2024 garantisce la piena operatività di tutte le tutele già riconosciute; nei territori in sperimentazione, valutazione multidimensionale e Progetto di vita sono già diritti azionabili. Il Capo IV del decreto declina anche le modalità applicative del cosiddetto "principio di non regressione", al quale la legge delega n. 227/2021 aveva stabilito che la riforma si informasse.

Il nodo giuridico è dunque questo: se il principio di non regressione protegge i diritti già acquisiti, e se i residenti nelle province in sperimentazione hanno già acquisito il diritto alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita, mentre i residenti nelle altre province no — si configura una diseguaglianza di trattamento fondata esclusivamente sul luogo di residenza. L'art. 3 della Costituzione vieta le discriminazioni irragionevoli; e la "difficoltà organizzativa e tecnologica" addotta dalla legge n. 50/2026 come giustificazione della proroga potrebbe non essere ritenuta sufficiente a giustificare una disparità strutturale e prolungata nell'accesso a diritti fondamentali.

La giurisprudenza fornisce già alcuni spunti rilevanti, in materie parallele, che possono orientare la strategia difensiva. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 5414 dell'11 marzo 2026, ha ribadito un principio generale di grande importanza in materia previdenziale: i giudici di legittimità hanno stabilito che la normativa non prevede alcun termine per l'opzione tra assegno ordinario di invalidità e NASpI, e che tale limite non può essere introdotto da una circolare amministrativa dell'INPS. Il ragionamento sottostante — che le circolari interne dell'Ente non possono restringere i diritti sostanziali dei cittadini — è trasponibile al caso della proroga: anche un messaggio INPS che cristallizza le "vecchie procedure" in 47 province non può, da solo, giustificare la compressione di un diritto già codificato a livello legislativo.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, ha poi confermato il rafforzamento delle tutele a favore dei caregiver familiari, riconoscendo la rilevanza del contesto di cura nella valutazione delle situazioni di disabilità grave. Una pronuncia che, pur non riguardando direttamente la riforma del D.Lgs. 62/2024, segnala un orientamento della Suprema Corte favorevole a una lettura espansiva dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Quanto al fronte della Corte Costituzionale, va ricordato che la sent. n. 94/2025 — che ha esteso ai contributivi puri il diritto all'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, poi recepita dall'INPS con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026 — dimostra come la Consulta non esiti a correggere squilibri di sistema che producono discriminazioni su base normativa. È un precedente metodologico prezioso: se la disparità territoriale prodotta dalla proroga si consolida nel tempo, un ricorso in via incidentale per incostituzionalità non è più uno scenario teorico.

Vi sono anche profili legati alla legge n. 50/2026 che rafforzano la posizione di chi agisce in giudizio. La stessa disposizione rafforza l'intesa Stato-Regioni sul Fondo per i progetti di vita — trasformandola in «previa intesa», condizione necessaria e vincolante prima di qualsiasi riparto delle risorse — con implicazioni rilevanti sul piano del diritto costituzionale. Questo significa che una Regione che non ha ancora sottoscritto l'intesa, e che quindi non eroga i fondi per i progetti di vita, è oggi inadempiente rispetto a un obbligo vincolante di legge. Un inadempimento azionabile dinanzi al giudice ordinario o amministrativo competente.

Il giurista romano avrebbe detto summum ius summa iniuria: applicare la legge alla lettera, rinviando ad libitum l'attuazione di diritti fondamentali con il pretesto di "difficoltà tecniche", può trasformare la norma in strumento di ingiustizia. È la critica che Luigi Ferrajoli ha mosso a ogni forma di "diritto debole": un diritto che non è garantito con uniformità su tutto il territorio non è un diritto, ma una promessa. E le promesse, in diritto, non si eseguono: si rivendicano.

Sul piano pratico, cosa dovrebbe fare oggi una famiglia che risiede in una provincia non ancora in sperimentazione? Prima di tutto, non aspettare. Le procedure della legge n. 118/1971 e della legge n. 104/1992 restano pienamente operative e azionabili: il riconoscimento dell'invalidità civile, l'accertamento dell'handicap grave, le indennità collegate — tutto questo è esigibile adesso, senza attendere il 2027. Il decreto in oggetto ha portato avanti il percorso tracciato dal D.Lgs. n. 62/2024, senza trovare quei necessari correttivi che la fase di sperimentazione avrebbe dovuto consentire di individuare. Questo significa che i diritti preesistenti restano in vigore nella loro integrità: chi li vede disattesi dall'INPS o dalle commissioni mediche può e deve impugnarli nelle sedi competenti.

Nelle province in sperimentazione, invece, occorre fare attenzione a un dettaglio procedurale spesso trascurato. Le domande presentate entro il 28 febbraio 2026 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione. Chi ha avviato un procedimento prima di quella data non può e non deve interromperlo: il cambio di sistema riguarda le nuove istanze, non quelle in corso.

Infine, un monito che la sperimentazione stessa ha già reso attuale: è fondamentale che il Ministero della Salute lavori con tempi certi senza creare ulteriori ritardi nell'applicazione della norma, che di fatto andrebbe a compromettere i diritti delle persone con disabilità. Non è un'opinione di parte: è l'avvertimento delle principali federazioni che rappresentano le persone con disabilità. Tre proroghe in meno di due anni non sono una contingenza amministrativa: sono il segnale di una riforma che fatica strutturalmente a decollare. E il costo di questo ritardo, come sempre, lo pagano i più fragili.

La riforma è già in vigore a Verona

Valutazione di base, progetto di vita e che cosa cambia dal 1° marzo 2026: il quadro aggiornato.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP