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Immaginate di acquistare per diverse migliaia di euro un NFT collegato a un'opera d'arte digitale. Lo possedete, potete rivenderlo, la blockchain ne certifica la provenienza. Siete però convinti di poterla riprodurre, stamparla su merchandising, usarla per campagne pubblicitarie. In quel momento state commettendo, con ogni probabilità, una violazione del diritto d'autore. Il motivo è giuridicamente preciso e praticamente rilevante: il possesso di un NFT non implica automaticamente il possesso dei diritti d'autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale associato all'opera rappresentata dall'NFT.
Questa dissociazione tra il token — strumento di autenticazione e trasferimento — e i diritti sull'opera sottostante è il nodo irrisolto del mercato digitale dell'arte, e oggi è diventato ancora più urgente alla luce delle novità normative che riguardano l'intelligenza artificiale generativa.
Il token autentica, ma non cede il diritto d'autore
Per comprendere la portata del problema è necessario partire dalla struttura tecnica e giuridica dell'NFT. L'NFT (Non Fungible Token) è un bene crittografico provvisto di codici di identificazione e metadati unici che lo distingue da altri NFT, creato su un sistema di blockchain e trasferito tramite smart contract. Caratteristica fondamentale dell'NFT è la sua unicità e immodificabilità, garantita proprio dal sistema blockchain, che comporta certezza nelle transazioni e garantisce la scarsità del token.
Ciò che il token trasferisce, tuttavia, non coincide con il diritto d'autore sull'opera. La regola generale prevista dalla legge sul diritto di autore è che l'acquisto di un'opera d'arte non comporta l'acquisto dei diritti d'autore su di essa, salvo diverso accordo. Tale regola si applica anche alle opere sottostanti agli NFT, per cui chi acquista un NFT non necessariamente — rectius, quasi mai — acquista il diritto di autore sull'opera d'arte a cui l'NFT è collegato, ma solo una licenza che concede all'acquirente il mero diritto di utilizzare, copiare e visualizzare l'NFT stesso per uso personale.
Questa impostazione è pienamente compatibile con la Legge sul diritto d'autore italiana (L. 633/1941). Il creatore dell'opera — sia essa nativa digitale o tokenizzazione di un'opera fisica preesistente — conserva i diritti morali in modo inalienabile. Come evidenziato da autorevole dottrina, una volta coniato l'NFT, il creatore diventa titolare dei diritti morali sull'opera e, in particolare, conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge sul diritto d'autore. Questi diritti sono tutti inalienabili.
La cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell'opera — riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione — richiede invece un atto negoziale esplicito, che può essere incorporato nello smart contract associato al token, ma che deve essere espressamente pattuito. Per concedere il diritto di sfruttamento economico dell'opera è necessario un apposito atto, che può essere o meno incluso nel contratto che trasferisce la proprietà dell'opera (nel caso degli NFT lo smart contract). Questa concessione può essere data solo da chi è titolare del diritto d'autore sull'opera.
La giurisprudenza italiana ed europea: le pronunce fondamentali
Il diritto positivo incontra la realtà del mercato digitale in tre pronunce che segnano l'evoluzione della materia.
La prima e più rilevante per il panorama italiano è quella del Tribunale di Roma, Sezione Imprese, ordinanza cautelare 20 luglio 2022, G.U. Landi (caso Juventus Football Club S.p.A. c. Blockeras s.r.l.). Il Tribunale di Roma, Sezione Imprese, ha emesso il primo provvedimento in materia di inibitoria sulla produzione e commercializzazione di prodotti NFT. La contestazione aveva ad oggetto la condotta di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale consistita nell'uso non autorizzato dei marchi denominativi (Juve o Juventus) e figurativi tramite la produzione, commercializzazione e promozione online di carte da gioco digitali NFT riproducenti i segni distintivi in questione, in quanto riportanti la figura di un ex giocatore con la maglia della Juventus. Il punto giuridico più interessante è che la società resistente aveva ottenuto dal calciatore l'autorizzazione all'uso della sua immagine, ritenendo ciò sufficiente. Il Tribunale ha chiarito invece che la circostanza dell'esistenza di un contratto tra la società autrice dei tokens e il calciatore Vieri, tale da autorizzare l'utilizzazione dell'immagine di quest'ultimo, non escludeva l'obbligo di richiedere altresì apposita e separata autorizzazione anche alla società Juventus, al fine di poterne utilizzare il relativo marchio. Si tratta di una distinzione di assoluto valore pratico: la titolarità del diritto all'immagine del soggetto ritratto e la titolarità del marchio del terzo che appare nell'opera digitale sono posizioni giuridiche autonome, che richiedono autorizzazioni autonome e distinte.
Il principio trova un corollario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di creatività e requisiti di tutela autorale. Con la sentenza n. 1107 del 2023, la Suprema Corte ha confermato che il requisito della creatività richiesto dall'art. 1 della Legge sul diritto d'autore "non è costituita dall'idea in sé ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività; e quindi la stessa idea può essere alla base di opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva di ciascuno degli autori." Questo orientamento, consolidato dalla Cassazione anche nella sentenza n. 10300/2020, è direttamente rilevante per le opere NFT native: affinché un'opera digitale goda della tutela della legge sul diritto d'autore — e affinché il suo creatore possa agire contro chi la riproduce o la elabora senza autorizzazione — deve presentare quel minimo apporto creativo personale che rispecchi la personalità dell'autore attraverso scelte libere.
Sul fronte europeo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fissato il principio generale con la sentenza Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening (C-5/08, 16 luglio 2009): il diritto d'autore si applica esclusivamente alle opere che costituiscano una creazione intellettuale dell'autore, nel senso che tale creazione deve rispecchiare la personalità del suo autore, frutto di scelte libere e creative. Questo principio, che ha profondamente influenzato la giurisprudenza italiana successiva, vale anche per le opere dell'ingegno digitali tokenizzate: non è il formato NFT a conferire protezione, ma la creatività umana soggettiva che l'opera esprime.
Un terzo profilo emerge dal diritto industriale: la creazione di un NFT che riproduca un'opera di design protetta da diritto d'autore può integrare una rielaborazione non autorizzata. La creazione di una versione digitale di un oggetto di design protetto come opera dell'ingegno, infatti, può integrare una rielaborazione dell'opera stessa, dal momento che, nonostante sia incontestabile l'apporto artistico dell'artista digitale, l'oggetto di design creato dal designer originario resta individuabile nell'NFT in tutti i suoi elementi. Ne consegue che un artista digitale e/o quelle aziende che intendano commissionare la creazione di NFT volti a riprodurre oggetti di design protetti dal diritto d'autore dovranno necessariamente ottenere la previa autorizzazione del titolare del diritto di sfruttamento economico.
Il quadro normativo si arricchisce oggi di un ulteriore elemento di complessità. La Legge 132/2025, recentemente entrata in vigore in Italia, e i relativi decreti attuativi che dovranno essere emanati entro ottobre 2026, dovranno aiutare a rispondere alle domande sulla responsabilità quando un contenuto generato da AI e utilizzato commercialmente viene riprodotto da un concorrente senza alcun pagamento, rendendo urgente una valutazione legale per chiunque stia operando nel mercato degli NFT generati con strumenti di intelligenza artificiale. Il problema si moltiplica: se l'opera tokenizzata è stata prodotta in tutto o in parte da un sistema di IA generativa, la questione della titolarità del diritto d'autore rimane aperta, giacché le leggi sul copyright richiedono un autore umano per riconoscere la titolarità dei diritti, il che crea un vuoto normativo: chi detiene i diritti su un'opera generata dall'IA?
Vale su questo punto richiamare il brocardo latino vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è vigile. Artisti e collezionisti che operano nel mercato NFT senza verificare cosa i contratti realmente trasferiscono si espongono a conseguenze patrimoniali significative, che il diritto non è attrezzato a sanare retroattivamente.
Il filosofo del diritto Ronald Dworkin sosteneva che i diritti non sono mai assoluti, ma sempre relazionali: nascono dal confronto tra pretese legittime che si intersecano. Nel mercato NFT questa tensione è strutturale: il creatore dell'opera digitale, il tokenizzatore, l'acquirente del token, il titolare del marchio del terzo eventualmente rappresentato, la piattaforma di scambio — ciascuno vanta una pretesa giuridicamente qualificata. La giurisprudenza italiana e internazionale sta lavorando a definire i confini di queste pretese, ma il diritto codificato è ancora in ritardo rispetto alla velocità del mercato.
Cosa fare concretamente? Chi crea e vende NFT collegati a opere proprie dovrebbe incorporare nello smart contract una licenza d'uso chiara, specificando esattamente quali diritti traferisce: uso personale, riproduzione, sublicenza, sfruttamento commerciale. Chi acquista un NFT dovrebbe leggere con attenzione le condizioni contrattuali associate al token e non dare per scontato che la blockchain certifichi altro che la proprietà del token stesso. Chi tokenizza opere di terzi — anche parzialmente, anche in chiave rielaborativa — deve preliminarmente verificare la titolarità dei diritti sull'opera originaria e ottenere un'autorizzazione scritta. Infine, chi incorpora elementi di marchio altrui in un'opera digitale NFT deve ricordare la lezione del caso Juventus: il contratto con il soggetto ritratto non sostituisce l'autorizzazione del titolare del marchio.
Non esiste un sistema armonizzato, né a livello europeo né internazionale, che regoli la circolazione dei token e i diritti digitali collegati, il che genera incertezza giuridica soprattutto in relazione alla giurisdizione competente e alla legge applicabile. In questa incertezza, la diligenza preventiva — contrattuale e giuridica — è l'unica tutela reale disponibile.
Il rischio più sottovalutato del mercato NFT non è la volatilità dei prezzi: è la fragilità giuridica di transazioni milionarie costruite su presupposti errati circa i diritti trasferiti. La tecnologia blockchain garantisce l'autenticità del token; non garantisce affatto la liceità del suo contenuto né la completezza dei diritti che si ritiene di acquistare.
Redazione - Staff Studio Legale MP