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Un noto artista italiano vende nel 2022 un'opera di pixel art su una piattaforma NFT. Nel giro di diciotto mesi, quell'opera cambia mano tre volte, ciascuna a un prezzo superiore. L'artista incassa zero dai passaggi successivi. Legalmente, in assenza di clausole contrattuali ad hoc e senza il meccanismo delle royalties on-chain, nulla gli spettava. Eppure, se quella stessa opera fosse stata un quadro fisico venduto da una casa d'aste, l'artista avrebbe avuto diritto al cosiddetto droit de suite — il diritto di seguito — riconosciuto dalla legge italiana sul diritto d'autore. Questo paradosso — l'opera digitale tecnicamente più tracciabile di qualsiasi tela, eppure meno tutelata sul mercato secondario — è il punto cieco che il mercato degli NFT ha sistematicamente ignorato e che la giurisprudenza italiana ha solo iniziato ad affrontare.
Cosa si compra davvero acquistando un NFT artistico
Il punto di partenza è una distinzione che quasi nessun contratto di vendita di NFT esplicita con chiarezza: il token e l'opera sono due cose diverse. Il possesso di un NFT non implica automaticamente il possesso dei diritti d'autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale associato all'opera rappresentata dall'NFT. Più precisamente, possedere un NFT significa detenere un token che prova la proprietà di un collegamento digitale all'opera, ma non necessariamente i diritti per utilizzare, creare opere derivate o distribuire il bene immateriale. Questi diritti IP restano tipicamente in capo all'autore o al titolare dei diritti, a meno che un accordo esplicito non disponga diversamente.
Nella pratica del mercato, tuttavia, questa distinzione resta spesso opaca. Con l'acquisto della versione NFT dell'opera quello che sicuramente si va ad acquisire è la proprietà su quell'asset digitale ma non si garantisce invece l'acquisizione di alcun diritto sul bene, a meno che ciò non venga previsto nelle condizioni di vendita dell'opera. Il problema non è teorico: un acquirente che compra un NFT convinto di poter esporre, riprodurre o concedere in licenza l'opera sottostante, senza una clausola contrattuale esplicita in tal senso, si trova in una posizione giuridicamente vulnerabile e potenzialmente esposta a rivendicazioni dell'autore originario.
Sul versante dell'autore, la questione si complica ulteriormente perché la legge sul diritto d'autore italiana — la legge 22 aprile 1941 n. 633 — non è stata aggiornata per includere la fattispecie degli NFT. La tutela autoriale di un'opera digitale "nativa-NFT" dipende quindi dall'applicazione analogica dei principi generali: l'opera è tutelata se dotata di carattere creativo, in quanto espressione intellettuale originale del suo autore, indipendentemente dal mezzo tecnico di espressione. Sul piano europeo, uno studio recente mette in discussione la lettura dell'NFT quale mero certificato digitale, sostenendo che, soprattutto negli NFT nativi, il token possa costituire il presupposto tecnico-giuridico attraverso cui l'opera digitale si individua e circola. Questo orientamento dottrinale, se recepito dalla giurisprudenza, avrebbe conseguenze significative: il token non sarebbe più solo un certificato accessorio, ma parte integrante dell'opera stessa.
Il droit de suite e il mercato secondario degli NFT: una tutela mancata
Il problema più acuto riguarda però le rivendite. L'ordinamento italiano riconosce agli autori di opere d'arte figurativa il diritto di seguito: la legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/41) prevede questo istituto giuridico che consente a un artista di trarre profitto dalla propria opera anche dopo averla venduta; si tratta di un diritto in forza del quale si riconosce agli autori di opere d'arte figurativa e manoscritti originali un compenso per tutte le vendite successive alla prima. Le vendite interessate dal diritto di seguito sono quelle successive alla prima cessione da parte dell'autore stesso, con la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario, e con prezzi al netto dell'imposta pari o superiori a 3.000 euro.
Tutto questo, però, funziona per il mercato dell'arte tradizionale. Per gli NFT, il quadro è irrisolto. Il droit de suite è il diritto che spetta all'artista e gli consente di partecipare agli eventuali incrementi del valore delle sue opere e percepirne una percentuale in sede di successive vendite. La tracciabilità garantita dalla blockchain assicurerebbe la costante applicazione del droit de suite. In teoria, quindi, la tecnologia sarebbe lo strumento ideale per garantire questo diritto in modo automatico e trasparente. In pratica, il meccanismo delle royalties on-chain — programmabile nello smart contract dell'NFT — è una scelta discrezionale della piattaforma e dell'artista, non un obbligo di legge. E molte piattaforme secondarie non rispettano le royalties programmate nel token originario, bypassandole tecnicamente.
Qui emerge la contraddizione più grave del sistema: la blockchain garantisce la tracciabilità assoluta di ogni transazione, ma nessuna norma vigente obbliga le piattaforme di scambio secondario a eseguire le royalties on-chain programmate dall'autore. Le tensioni tra token, contenuto sottostante e diritti di sfruttamento investono anche l'applicabilità del principio di esaurimento e la possibile rimodulazione del diritto di seguito nel contesto delle rivendite digitali. Vengono inoltre esaminate le criticità derivanti dal mancato coordinamento tra disciplina delle cripto-attività, diritto d'autore e regolazione dell'intelligenza artificiale. Questo vuoto normativo è il terreno su cui si stanno accumulando controversie che, nel giro di pochi anni, potrebbero arrivare ai tribunali italiani con una forza dirompente.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, ha chiarito — intervenendo su una questione fiscale — che i proventi derivanti dalla cessione di opere d'arte digitali incorporate in NFT costituiscono reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR. Questa pronuncia, pur non riguardando direttamente il diritto d'autore, ha un rilevante effetto collaterale: la Cassazione ha affermato che integra gli estremi del delitto di dichiarazione infedele l'omessa dichiarazione dei proventi in cripto-valute derivanti dalla cessione di opere d'arte o dell'ingegno digitali incorporate in un NFT. Il riconoscimento esplicito delle opere d'arte digitali come "opere dell'ingegno" ai sensi del diritto tributario costituisce un primo ponte normativo, suscettibile di essere trasportato nel ragionamento giusautoriale.
Sul versante civilistico, la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 23292 del 16 ottobre 2015, Pres. Rordorf, Rel. Mercolino — ancora punto di riferimento costante nella giurisprudenza successiva — ha stabilito i criteri per il riconoscimento del valore artistico di un'opera ai fini della tutela autoriale: il valore artistico sussiste quando l'opera è idonea a suscitare emozioni estetiche e dotata di una spiccata originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili in prodotti similari sul mercato; assume rilievo anche il riconoscimento che l'opera ha ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche e artistiche che consentano di attribuire a essa un valore che trascende la mera eleganza delle forme. Applicato alle opere digitali native-NFT, questo criterio apre una questione pratica non banale: l'originalità di un'opera generata o assistita da algoritmo, da un modello di intelligenza artificiale o da un processo procedurale randomizzato — tipologie sempre più frequenti nel mercato NFT — soddisfa davvero il requisito di creatività richiesto dalla legge 633/41? La risposta, oggi, non è pacifica.
Infine, vale la pena richiamare il Tribunale di Roma, che con ordinanza cautelare del 20 luglio 2022 — la prima pronuncia italiana in materia di NFT e diritti sul segno distintivo — ha riconosciuto la lesione del diritto al marchio in relazione alla coniazione non autorizzata di token che riproducevano simboli di un club sportivo italiano, aprendo la strada all'applicazione delle tutele della proprietà industriale anche nell'ambiente dei mercati decentralizzati.
Un punto di analisi che gli altri commentatori trascurano merita di essere sottolineato con nettezza. Il meccanismo del droit de suite, previsto dalla legge 633/41 agli artt. 144 e seguenti e attuato dal D.Lgs. n. 118 del 13 febbraio 2006, è strutturato attorno alla figura del "professionista del mercato dell'arte" come intermediario necessario. Nel mercato degli NFT, le transazioni avvengono spesso peer-to-peer, tra privati anonimi, su piattaforme decentralizzate senza intermediari professionali identificabili. Questo significa che, anche volendo applicare il droit de suite all'arte digitale, l'intero meccanismo di riscossione della percentuale spettante all'artista — gestita in Italia dalla SIAE — risulterebbe inapplicabile nella maggior parte delle transazioni NFT per assenza del presupposto soggettivo normativamente richiesto.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile e sa rivendicarlo in tempo. Per l'artista digitale, questa massima si traduce in un'esigenza molto concreta: la protezione giuridica non è automatica né garantita dalla sola tokenizzazione dell'opera.
Come scriveva Norberto Bobbio in una riflessione sulla crisi dell'ordinamento giuridico di fronte alle trasformazioni tecnologiche, il rischio non è la mancanza di norme, ma la distanza tra norme esistenti e realtà regolata. Nel mercato degli NFT, questa distanza è visibile a occhio nudo: un autore di opere digitali ha in teoria gli stessi diritti morali e patrimoniali di un pittore tradizionale, ma nella pratica quotidiana del mercato decentralizzato li vede sistematicamente ignorati, senza strumenti immediati di tutela.
Cosa deve fare concretamente l'artista digitale
Il primo errore da evitare è confondere la tokenizzazione con la cessione dei diritti. Tokenizzare un'opera significa creare un certificato digitale di autenticità; non significa automaticamente trasferire all'acquirente il diritto di riproduzione, comunicazione al pubblico, o elaborazione dell'opera. Se l'artista vuole cedere anche questi diritti — o parte di essi — deve farlo esplicitamente, in un accordo scritto che precisi quali diritti vengono trasferiti, per quale territorio, per quanto tempo e a quali condizioni.
Il secondo errore riguarda le royalties on-chain. Programmare una percentuale di royalty nello smart contract dell'NFT è una buona pratica, ma non è sufficiente: occorre verificare che la piattaforma sulla quale avviene la vendita secondaria rispetti tecnicamente quella royalty, e che il contratto di vendita originario preveda esplicitamente il diritto a ricevere quella percentuale anche nei passaggi successivi. Senza questa clausola, la royalty on-chain è solo una convenzione tecnica, non un diritto azionabile in giudizio.
Il terzo profilo riguarda i diritti morali. A differenza dei diritti patrimoniali, i diritti morali dell'autore — il diritto alla paternità dell'opera, il diritto all'integrità — sono inalienabili ai sensi dell'art. 22 della legge 633/41. Questo significa che anche dopo la vendita dell'NFT, l'artista conserva il diritto a essere riconosciuto come autore e a opporsi a modifiche che ledano il suo onore o la sua reputazione. Un collezionista che alteri l'opera digitale originaria per rivenderla come "versione modificata" espone se stesso a una rivendicazione per violazione del diritto morale d'autore, indipendentemente dal contenuto del contratto di vendita.
Il mercato degli NFT ha promesso agli artisti digitali un modello rivoluzionario di rapporto diretto con il pubblico e di partecipazione ai proventi futuri. Quella promessa è tecnicamente realizzabile, ma giuridicamente non si avvera da sola. Tra il codice della blockchain e il codice del diritto d'autore c'è ancora un traduttore mancante, e finché il legislatore italiano ed europeo non interviene con norme dedicate, quel traduttore deve essere un contratto redatto con cura — e un avvocato con esperienza consolidata in diritto digitale e proprietà intellettuale.
Redazione - Staff Studio Legale MP