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Un artista digitale torinese, noto con il nome d'arte Dangiuz, guadagna oltre 836.000 euro vendendo su piattaforme internazionali le proprie opere di cybergraphic — immagini metropolitane di estetica cyberpunk — tramite NFT, ricevendo il corrispettivo in Ether. Non dichiara nulla al fisco perché, sostiene, le criptovalute non sarebbero "vera moneta". La Guardia di Finanza lo indaga. Il GIP dispone il sequestro preventivo. La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, conferma il sequestro e fissa un principio che tocca chiunque operi nel mercato dell'arte digitale: i proventi NFT sono reddito imponibile, anche se percepiti in criptovalute, anche se mai convertiti in euro.
Ma questa vicenda — la prima in cui la Suprema Corte si pronuncia direttamente sulla fiscalità degli NFT — apre una questione ancor più profonda, che riguarda non solo il fisco ma la struttura stessa dei diritti sull'opera d'arte digitale. Che cosa si compra, davvero, acquistando un NFT? E che cosa si vende, davvero, quando lo si crea?
NFT e diritto d'autore: la grande confusione
Il token non fungibile è, da un punto di vista giuridico, un certificato digitale di proprietà basato su tecnologia blockchain, dotato di un codice identificativo univoco che ne certifica la titolarità, l'autenticità e l'unicità. Fin qui la tecnologia. Il problema nasce quando si tenta di sovrapporre questo meccanismo alla struttura del diritto d'autore italiano, regolato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Il principio fondamentale è scolpito nella legge e confermato dalla giurisprudenza consolidata: il possesso di un NFT non implica automaticamente il possesso dei diritti d'autore sull'opera che quel token rappresenta. Si tratta di due piani giuridici distinti. L'acquirente del token acquisisce, in linea di principio, una sorta di certificato di proprietà sul bene digitale — assimilabile, nel diritto comune, a un bene mobile ai sensi dell'art. 812 cod. civ. — ma non acquisisce i diritti patrimoniali d'autore (riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione) se non gli vengono espressamente trasferiti con un apposito atto negoziale, normalmente lo smart contract che regola la transazione.
Questo disallineamento strutturale è la fonte principale delle controversie. La Cassazione, nella sentenza n. 8269/2025, ha riconosciuto che le opere di cybergraphic dell'artista indagato — esistenti "solo in forma elettronico-digitale" e "incorporate" negli NFT — rientrano pienamente tra le opere dell'ingegno tutelate dall'art. 1 della L. 633/1941, e che i proventi della loro cessione costituiscono redditi da lavoro autonomo ex art. 53 TUIR in quanto derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno. La pronuncia è, secondo i commentatori, uno dei primi provvedimenti della giurisprudenza di vertice in materia di NFT, e lascia aperti diversi interrogativi sul trattamento sostanziale dei diritti connessi.
Un altro snodo cruciale riguarda il minting non autorizzato: chiunque può tecnicamente "tokenizzare" qualsiasi immagine, ma il fatto che la blockchain certifichi l'operazione non sana il difetto originario. Se chi crea l'NFT non è titolare del diritto d'autore sull'opera, la tokenizzazione trasmette un diritto che non esiste. Come ha chiarito la dottrina più attenta, se il diritto di copyright non sussiste all'origine, il fatto di trasferirlo nell'NFT non è di per sé sufficiente a costituirlo. In caso di vendite plurime di beni mobili digitali, l'ordinamento — applicando in via analogica l'art. 1153 cod. civ. — dà prevalenza al possessore in buona fede; ma questo non risolve i problemi di chi acquista un token rappresentativo di un'opera altrui.
Il panorama si complica ulteriormente sul fronte dei marchi. Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ordinanza del 20 luglio 2022 (caso Juventus F.C. S.p.A. c. Blockeras S.r.l.), ha statuito che è illegittima la creazione di NFT riproducenti un calciatore nell'atto di indossare la maglia di una squadra calcistica, se quest'ultima non ha autorizzato l'utilizzo del proprio marchio. Il Tribunale ha riconosciuto il rischio confusorio nell'illegittimo sfruttamento del marchio sugli NFT, precisando che l'autorizzazione dell'immagine del calciatore non esauriva l'obbligo di richiedere separata autorizzazione al club per l'uso del segno distintivo. È la prima pronuncia europea a sancire che il conio, la promozione e la vendita non autorizzata di NFT possono ledere i diritti del titolare del marchio, anche quando quest'ultimo non abbia registrato il segno nella classe merceologica dei "beni virtuali scaricabili".
Cosa fare concretamente: errori da evitare e tutele disponibili
La prima e più comune trappola è quella del possesso confuso. Chi acquista un NFT di un'opera d'arte — convinto di poterne fare uso commerciale, riprodurla, esporla pubblicamente o trarne derivati — commette un errore giuridico potenzialmente costoso. È indispensabile leggere con attenzione lo smart contract allegato al token: solo se quel documento prevede esplicitamente il trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore (art. 12 e ss. L. 633/1941), l'acquirente ne diventa titolare. In assenza di una licenza o di una cessione esplicita, il diritto morale e i diritti patrimoniali restano in capo all'autore originario.
La seconda trappola riguarda gli artisti stessi. Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 8269/2025, i proventi derivanti dalla cessione di opere d'arte digitali tramite NFT, anche percepiti in criptovalute, costituiscono reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 TUIR fin dal momento in cui vengono accreditati, indipendentemente dalla conversione in valuta corrente. L'artista digitale che opera con regolarità fiscale dovrà aprire partita IVA, emettere fattura per ogni transazione, e convertire il valore della criptovaluta ricevuta al cambio del giorno dell'incasso. L'ignoranza della norma non esclude il dolo, come ribadito dalla stessa Corte.
La terza zona di rischio è quella del minting di opere altrui. Tokenizzare un'immagine fotografica, un dipinto, un brano musicale o un logo senza il consenso del titolare dei diritti d'autore o del marchio espone a responsabilità civile (risarcimento del danno, inibitoria) e penale (art. 171 e ss. L. 633/1941, nonché art. 473 cod. pen. per la contraffazione di marchi). Il fatto che la blockchain "certifichi" l'operazione non costituisce alcuna esimente. Vale qui il brocardo fraus omnia corrumpit: la tecnologia non può sanare l'illiceità dell'atto originario.
Per chi intende operare legalmente nel mercato NFT — sia come artista creatore, sia come piattaforma, sia come acquirente-collezionista — è indispensabile verificare preventivamente la filiera dei diritti: chi ha creato l'opera? I diritti sono stati ceduti a terzi? Lo smart contract disciplina il trasferimento dei diritti patrimoniali o solo della proprietà del token? Esiste una licenza d'uso collegata? Queste domande, apparentemente banali, diventano decisive quando emerge un contenzioso.
Sul piano processuale, occorre ricordare che per le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore è competente per materia il Tribunale delle Imprese (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 168/2003), mentre per le questioni afferenti alla mera proprietà del token si applica la disciplina ordinaria. La distinzione non è neutra: scelta errata del giudice competente significa, in molti casi, pronuncia di inammissibilità e perdita di tempo prezioso.
Un profilo di frontiera, ancora privo di risposta normativa definitiva, riguarda le opere generate con intelligenza artificiale e poi tokenizzate. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 (prima disciplina organica italiana in materia di IA) ha modificato l'art. 1 della L. 633/1941, precisando che le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono tutelate solo se costituiscono il risultato del lavoro intellettuale dell'autore. Chi tokenizza come NFT un'immagine interamente generata da un sistema di AI, senza apporto creativo umano identificabile, opera dunque su un bene che il diritto d'autore non tutela — con conseguenze significative sul valore commerciale del token stesso.
Come osservava Rodolfo Sacco, grande maestro della comparazione giuridica, il diritto tende a inseguire la realtà con inevitabile ritardo, e la saggezza del giurista sta nel riconoscere lo spazio di incertezza prima che si tramuti in danno. Nel mercato degli NFT, quello spazio è ancora ampio. La giurisprudenza italiana ha iniziato a tratteggiarne i confini — con la sentenza Cassazione Sez. III pen. n. 8269/2025 sul piano della fiscalità e qualificazione dell'opera digitale, con il caso Juventus sul piano della tutela del marchio — ma il tessuto normativo resta frammentato, e il rischio per chi si avventura senza una lettura attenta dei diritti è concreto.
Il mercato dell'arte digitale e degli NFT non è uno spazio giuridicamente neutro: è uno spazio in cui le regole esistono, si applicano, e — come ha dimostrato il sequestro di quasi un milione di euro a carico di un artista torinese — producono conseguenze molto reali.
Redazione - Staff Studio Legale MP