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«Il diritto non punisce chi subisce il torto, ma chi — potendo prevederlo — ha scelto di ignorarlo». Con questa logica, che Jhering avrebbe riconosciuto come espressione del principio di responsabilità civile nella sua forma più matura, la Corte di Cassazione ha aperto nel 2026 un fronte nuovo nel contenzioso bancario: non più solo il risarcimento del danno da concessione abusiva di credito, ma la nullità del contratto di finanziamento e — in certi casi — la perdita definitiva del diritto alla restituzione delle somme erogate.
Il mutuo eccessivo e la nullità per mancanza di merito creditizio non sono concetti nuovi, ma la Cassazione li ha ora ancorati a presupposti precisi che impongono una lettura tecnica attenta, specie perché lo stesso organo — a distanza di pochi mesi — ha anche fissato i limiti di questa impostazione, aprendo una tensione interna alla giurisprudenza di legittimità che pochi commentatori hanno ancora adeguatamente segnalato.
Quando il finanziamento può essere dichiarato nullo: i tre scenari della Cassazione
Con la sentenza n. 7134 del 25 marzo 2026 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), la Sezione Prima della Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di un finanziamento concesso a un'impresa in grave stato di decozione, nonché l'irripetibilità delle somme versate, per violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e contrarietà al buon costume economico.
Il caso concreto è ricostruibile con precisione. Un istituto di credito chiedeva l'ammissione al passivo dell'importo di cui a due finanziamenti chirografari, concessi nel 2020 alla società, poi dichiarata fallita, nell'ambito delle misure di sostegno per ripristino liquidità e in parte assistite da garanzia pubblica. Il caso riguarda l'esclusione dal passivo fallimentare del credito discendente da due finanziamenti concessi nell'ambito del decreto liquidità in piena emergenza Covid, garantiti da MCC, di cui uno utilizzato per il consolidamento di preesistenti passività di conto corrente sprovviste di garanzia.
Secondo il tribunale di merito, la banca finanziatrice, al momento della concessione del credito nei confronti di un'impresa caratterizzata già da evidenti elementi di insolvenza, non aveva effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendo inteso piuttosto soddisfare in via preferenziale un suo credito ristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; tale condotta non solo ha aggravato il dissesto dell'impresa, dell'importo pari al finanziamento concesso, ma ne ha anche ritardato l'emersione.
La pronuncia ha definito l'abusiva concessione di credito come l'illecito commesso dal finanziatore che, con dolo o colpa, eroga credito a un imprenditore in stato di insolvenza o crisi conclamata, in assenza di fondate prospettive di superamento della crisi, violando i doveri di sana e prudente gestione e aggravando il dissesto dell'impresa, ritardandone la dichiarazione di fallimento.
Ne derivano tre scenari in cui la nullità del contratto di mutuo o finanziamento può essere concretamente invocata:
Primo scenario: il finanziamento è concesso a un soggetto — imprenditore o consumatore — che presenta indici documentali già leggibili di insolvenza conclamata, senza che la banca abbia svolto alcuna istruttoria effettiva sul merito creditizio. La legittimità dell'operazione dipende dalla qualità del giudizio preventivo, dalla ragionevolezza del piano aziendale, dalla fattibilità del percorso prospettato e dai documenti, dati e notizie acquisite prima dell'erogazione.
Secondo scenario: il finanziamento serve in realtà non a sostenere la continuità del soggetto finanziato, ma a ristrutturare un debito pregresso della banca medesima verso lo stesso soggetto, trasformando un'esposizione chirografaria in una assistita da garanzia pubblica. Si tratta di una decisione che sposta l'asse della responsabilità bancaria dal semplice risarcimento del danno alla perdita integrale del credito, colpendo duramente le pratiche di concessione abusiva di credito finalizzate a ristrutturare debiti pregretti con garanzie pubbliche.
Terzo scenario: il finanziamento integra un vero e proprio reato-contratto, laddove la condotta dell'erogante configuri una fattispecie penale rilevante. In tema di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale, la Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264 (Pres. Terrusi, Rel. Zuliani) ha chiarito che la mera violazione, da parte dell'intermediario bancario, dell'obbligo di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 T.U.B. non determina, di per sé, la nullità del contratto di finanziamento, potendo integrare soltanto un illecito fonte di responsabilità risarcitoria — ma dove invece si consumi una violazione di norme penali imperative, il credito che ne deriva non può essere ammesso al passivo.
Questo terzo scenario introduce il punto più delicato e sottovalutato dell'intero orientamento.
Il nodo critico: la nullità non è automatica — e la Cassazione lo dice esplicitamente
Qui sta il profilo critico che molti articoli sul tema trascurano: la giurisprudenza del 2026 non afferma affatto che qualsiasi finanziamento concesso a un soggetto in difficoltà sia automaticamente nullo. Al contrario, la Cassazione ha immediatamente provveduto a delimitare il perimetro della propria stessa pronuncia.
La Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19288 (Pres. Terrusi, Rel. D'Orazio) ha statuito che la mera omissione della valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto erogatore non è sufficiente a cagionare, per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, la nullità di un contratto di finanziamento. È necessario che si sia consumato un reato-contratto oppure che sia accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con pronuncia del 9 aprile 2026, ha invece dichiarato la nullità del contratto di finanziamento in caso di errata valutazione del merito creditizio, adottando un approccio più esteso rispetto al perimetro che la Cassazione n. 19288/2026 ha poi tracciato.
Questa tensione tra pronunce coeve della stessa Sezione Prima è il vero dato giuridicamente rilevante del momento: da un lato si afferma la nullità per contrarietà al buon costume economico e irripetibilità delle somme; dall'altro si precisa che la sola omissione istruttoria non basta. Il discrimine — e qui risiede il punto che ogni debitore o professionista della crisi deve tenere presente — è la qualificazione della condotta bancaria: negligenza istruttoria o dolo predatorio?
Ai fini dell'applicazione della soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato momento storico; deve pertanto ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa.
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 1° aprile 2026 (Pres. Scoppa, Est. Reale), si è conformato alla Cassazione n. 7134/2026 sulle conseguenze dell'omessa valutazione del merito creditizio, intervenendo specificamente sul tema della nullità dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, rafforzando la lettura estensiva del buon costume economico.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila, non chi attende passivamente. E questo brocardo non vale solo per i creditori, ma anche — forse soprattutto — per i debitori che abbiano subìto una concessione creditizia abusiva: occorre agire con cognizione di causa, documentazione solida e consulenza adeguata.
Posso contestare un mutuo o finanziamento concesso quando non avevo reddito sufficiente?
Sul piano pratico, la domanda che più frequentemente pongono i privati e i piccoli imprenditori è se sia possibile contestare un finanziamento ricevuto in un momento di già conclamata difficoltà economica. La risposta è: dipende, e non in modo banale.
La nullità del contratto di finanziamento per mancata valutazione del merito creditizio non si attiva per il solo fatto che il debitore fosse in difficoltà al momento dell'erogazione. Occorre dimostrare che la banca: (a) disponeva o avrebbe dovuto disporre di informazioni che rendevano evidente l'insolvenza; (b) non ha svolto alcuna istruttoria effettiva; (c) ha agito in modo funzionalmente predatorio o in violazione di norme penali. La differenza tra il finanziamento negligente e il finanziamento nullo è sottile ma decisiva.
Cosa significa mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca?
Il merito creditizio è il complesso di valutazioni che la banca deve svolgere prima di erogare un finanziamento: analisi del bilancio, della capacità di rimborso prospettica, delle garanzie offerte, degli indici patrimoniali e reddituali del richiedente. La normativa di riferimento — art. 5 T.U.B. e, per il credito al consumo, la direttiva europea recepita nel Codice del Consumo — impone una valutazione responsabile. La sua omissione totale o formale (istruttoria compiuta ma non effettiva, come nel caso deciso dalla Cassazione con la n. 7134/2026) può integrare una responsabilità risarcitoria, e nei casi più gravi — quando la condotta bancaria è qualificabile come predatoria o illecita sul piano penale — può condurre alla nullità del contratto.
Il finanziamento nullo va comunque restituito?
Questo è forse il punto più controintuitivo, e anche quello più rilevante per chi si trova in una procedura di sovraindebitamento o liquidazione giudiziale. I contratti di finanziamento sono stati considerati nulli ex art. 1418 c.c. e — trattandosi di prestazione contraria al buon costume — ne è stata accertata l'irripetibilità ex art. 2035 c.c. La Corte di Cassazione ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Roma, nell'ambito di una procedura fallimentare, aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo promosso dalla banca esclusa.
In altri termini: quando il finanziamento è dichiarato nullo e le somme erogate sono qualificate come contrarie al buon costume economico, la banca non può chiederne la restituzione nemmeno nel fallimento o nella liquidazione controllata. Non va ammesso al passivo il credito di una banca basato su un contratto di finanziamento nullo perché erogato ad un'impresa in violazione di norme penali imperative.
Attenzione però: il principio della soluti retentio ha effetto bilaterale. Il debitore non è tenuto a restituire, ma non può nemmeno — in linea di massima — agire in ripetizione delle somme versate a titolo di rimborso, se anche la sua condotta fosse qualificabile come turpe. È una zona grigia che il contenzioso bancario dei prossimi anni sarà chiamato a chiarire, soprattutto con riferimento ai consumatori sovraindebitati attraverso linee di credito al consumo, categoria che la pronuncia n. 7134/2026 richiama espressamente nel novero dei soggetti potenzialmente tutelabili per analogia.
Il quadro che emerge dalla primavera-estate del 2026 è quindi quello di un orientamento in formazione, non di un principio consolidato. Chi intende avvalersi di queste pronunce in una procedura concorsuale o in un giudizio ordinario deve farlo con consapevolezza dei limiti attuali dell'orientamento, documentando con rigore le condotte dell'istituto di credito e qualificando correttamente la natura — negligente o predatoria — dell'erogazione contestata.
Redazione - Staff Studio Legale MP