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Un padre di cinquantacinque anni versa da sei anni un assegno mensile a favore del figlio, oggi ventinovenne, laureato da tre anni, che non ha ancora trovato un lavoro stabile. La madre, presso cui il figlio convive, considera il contributo dovuto. Il padre chiede la revoca. Chi ha ragione? La risposta dipende, prima ancora che dai fatti, da chi è tenuto a provarli — e su questo punto la giurisprudenza della Cassazione ha costruito, nell'arco degli ultimi anni e con crescente rigore nelle pronunce più recenti del 2026, un sistema di regole precise che ogni genitore, e ogni figlio adulto, dovrebbe conoscere.
Il quadro normativo di partenza è l'art. 337-septies del codice civile, che consente al giudice di disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti. La norma è volutamente aperta: non fissa soglie d'età, non definisce cosa sia autosufficienza economica, non stabilisce da chi debbano provenire le prove. Questo silenzio non è una lacuna: è uno spazio riempito interamente dalla giurisprudenza, che negli anni ha elaborato criteri articolati e oggi li ha portati a un livello di dettaglio quasi inedito.
La distinzione che cambia tutto: figlio neomaggiorenne e figlio adulto
Il punto di svolta interpretativo più significativo degli ultimi anni risiede nella distinzione tra due figure che il legislatore non separa ma che la Cassazione tratta in modo radicalmente diverso: il figlio neomaggiorenne, che ha da poco compiuto diciotto anni e prosegue nel percorso di studi ordinario, e il figlio adulto, che ha ampiamente superato quella soglia senza aver conseguito l'autonomia economica.
Per il primo, il diritto al mantenimento è presunto: se il figlio frequenta regolarmente l'università o un percorso di specializzazione, questa circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto all'assegno. Il genitore obbligato che voglia contestarlo dovrà portare elementi concreti per ribaltare tale presunzione. Per il secondo, invece, la logica si inverte: non è più il genitore a dover dimostrare che il figlio è autosufficiente, ma è il figlio — o il genitore che ne chiede il mantenimento — a dover provare in modo rigoroso che esiste una ragione oggettiva, esterna alla sua volontà, che ha impedito il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Questo schema è stato formalizzato con chiarezza dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l'ordinanza 8 maggio 2025, n. 12121, che ha precisato come l'onere probatorio gravi sempre sulla parte che invoca la persistenza o la cessazione del diritto, con possibilità di utilizzare presunzioni semplici: l'età avanzata, il completamento del percorso di studi, la prolungata inattività possono essere da soli sufficienti per il genitore obbligato a fondare una presunzione di avvenuta autosufficienza, che spetterà poi al figlio rovesciare con elementi concreti e documentati.
L'orientamento è stato ulteriormente precisato e consolidato nel 2026. Con l'ordinanza 20 aprile 2026, n. 10335, la Prima Sezione civile della Cassazione ha cassato una sentenza d'appello che aveva confermato l'assegno di mantenimento per una figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, limitandosi a richiamare un provvedimento presidenziale emesso sei anni prima senza compiere alcuna verifica aggiornata sulla situazione attuale: la Corte ha statuito che i provvedimenti sul mantenimento dei figli hanno natura rebus sic stantibus e che il giudice di merito è sempre tenuto ad accertare in concreto la situazione attuale del figlio, applicando i criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età. Con l'ordinanza 11 maggio 2026, n. 13681, la Cassazione ha quindi ribadito che per il cosiddetto "figlio adulto" la prova richiesta è particolarmente rigorosa e deve riguardare circostanze oggettive che abbiano concretamente impedito il raggiungimento dell'indipendenza economica. Ancora, con l'ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1673, la Corte ha confermato che chi ha ormai da tempo superato la maggiore età non può fare affidamento indefinitamente sul mantenimento familiare in assenza di un reale percorso di inserimento lavorativo documentato. Infine, con l'ordinanza 4 giugno 2026, n. 17783, la Cassazione ha ribadito che i genitori non sono tenuti a mantenere i figli per tutta la vita, e che il figlio adulto deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rendersi indipendente, non essendo sufficiente la mera condizione di disoccupazione.
Sul versante penale vale poi ricordare la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. VI, 17 marzo 2026, n. 10256, resa in tema di art. 570-bis c.p., che ha affermato come nel delitto di omesso mantenimento l'impossibilità dell'obbligato debba essere assoluta e coeva al mancato pagamento, non potendo giustificarsi l'inadempimento con eventi sopravvenuti: una conferma — da tutt'altra angolazione — che l'obbligo di mantenimento è serio, vincolante e non sospendibile unilateralmente.
Cosa significa tutto questo nella pratica: errori da evitare e documentazione da costruire
Il principio del vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia — si applica qui con particolare forza. Entrambe le parti del rapporto, il genitore obbligato e il figlio (o il genitore convivente), devono costruire e conservare la propria posizione probatoria molto prima che il contenzioso inizi.
Per il figlio adulto che voglia mantenere il diritto all'assegno, non è sufficiente affermare di non aver trovato lavoro. Occorre documentare in modo specifico e verificabile: curriculum aggiornato, candidature inviate, colloqui sostenuti, risposte negative ricevute. Se si è scelto un percorso di specializzazione post-universitario, devono essere dimostrate la coerenza di tale scelta con le attitudini personali e la sua compatibilità con le concrete opportunità di mercato. La giurisprudenza più recente chiarisce che il figlio non è tenuto ad accettare qualsiasi occupazione a qualunque condizione, ma deve dimostrare un impegno reale e proporzionato — non la mera attesa di un'occasione ideale.
Per il genitore obbligato che voglia ottenere la revoca, la strategia è diversa ma altrettanto precisa. Occorre raccogliere elementi presuntivi seri: età del figlio, data di conseguimento del titolo di studio, eventuali esperienze lavorative già avute (anche brevi), tempo trascorso dall'inserimento nel mercato. La Cassazione ha chiarito che il lavorare in passato, anche solo temporaneamente, può da solo essere sufficiente a far cadere l'obbligo, perché dimostra che il figlio ha già raggiunto in passato un livello di capacità e inserimento lavorativo tale da escludere il mantenimento — senza che una successiva perdita del lavoro possa farlo rivivere.
Un aspetto particolarmente trascurato nella pratica riguarda la legittimazione attiva: l'art. 337-septies c.c. prevede che l'assegno sia, di regola, versato direttamente al figlio maggiorenne. La legittimazione del genitore convivente a richiederlo in proprio nome è una deroga che presuppone la coabitazione effettiva — non quella meramente anagrafica — e che viene meno nel momento in cui il figlio non vive più stabilmente presso di lui. Un punto che crea sorprese processuali non trascurabili: genitore che agisce in giudizio convinto di avere legittimazione, e che invece la perde per sopravvenuta non coabitazione.
La riflessione che questo quadro impone va oltre il dato tecnico. Come scriveva Aristotele nell'Etica Nicomachea, la giustizia distributiva richiede che a ciascuno sia dato in proporzione al suo contributo e alla sua condizione reale. La giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente abbandonato un'impostazione puramente assistenziale — che leggeva nel mantenimento del figlio adulto una sorta di dovere solidaristico incondizionato — per abbracciare una visione più articolata, in cui il diritto al sostegno economico è bilanciato da un corrispondente dovere di impegnarsi attivamente verso l'autonomia. Non si tratta di un arretramento della tutela dei figli: si tratta di prendere sul serio l'idea che la solidarietà familiare sia una relazione bidirezionale, non un trasferimento unilaterale a tempo indeterminato.
In questo scenario, la tendenza che si va consolidando è quella di una giurisprudenza sempre più attenta al dato concreto e sempre meno disponibile a confermare automaticamente provvedimenti datati senza una verifica aggiornata. Ogni modifica rilevante nella vita del figlio — un lavoro trovato e poi perso, un cambio di residenza, una rinuncia agli studi, un nuovo percorso formativo — è potenzialmente rilevante per l'obbligo di mantenimento e può costituire il presupposto per chiederne la modifica o la revoca. Aspettare senza agire, da una parte o dall'altra, è quasi sempre la scelta peggiore.
Redazione - Staff Studio Legale MP