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Immagina di ricevere un decreto ingiuntivo firmato non dalla banca che ti ha concesso il mutuo, ma da una società di cui non hai mai sentito parlare. Ti viene chiesto di pagare decine di migliaia di euro. Hai trenta giorni per fare opposizione. La prima domanda che dovresti farti — e che spesso non viene fatta — è questa: quella società ha il diritto di stare in giudizio contro di te?
Non è una domanda retorica. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2024, che ha recepito la Direttiva europea 2021/2167 sul mercato secondario dei crediti deteriorati, la risposta dipende da un dato preciso e verificabile: l'iscrizione nel registro dei gestori di crediti in sofferenza istituito ai sensi dell'art. 114 TUB. Se quella società non è iscritta, opera in violazione della legge. Le conseguenze, sul piano processuale, non sono affatto irrilevanti — e le pronunce del Tribunale di Brindisi del 2026 lo dimostrano con chiarezza.
Il quadro normativo: il D.Lgs. 116/2024 e l'obbligo di iscrizione ex art. 114 TUB
Il D.Lgs. 116/2024 è entrato in vigore il 14 agosto 2024 e ha ridisegnato l'intera disciplina dei gestori di crediti deteriorati (i cosiddetti servicer o gestori NPL). La norma centrale è l'art. 114 TUB, così come riformulato, che impone a chiunque eserciti attività di gestione — intesa come acquisto, recupero, riscossione, rinegoziazione — di crediti in sofferenza ceduti da banche o intermediari finanziari, di essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia e iscritto nel relativo albo.
La ratio è chiara: il mercato secondario dei crediti deteriorati, esploso negli anni successivi alla crisi finanziaria, aveva visto proliferare soggetti privi di qualsiasi supervisione pubblica, capaci tuttavia di incidere profondamente sui diritti dei debitori ceduti. La Direttiva 2021/2167 ha imposto agli Stati membri di porre fine a questo vuoto. L'Italia ha risposto con il D.Lgs. 116/2024.
Per i soggetti già operativi al momento dell'entrata in vigore, l'art. 3 comma 3 del decreto ha previsto un regime transitorio: l'istanza di autorizzazione doveva essere presentata alla Banca d'Italia entro l'8 settembre 2025. Decorso tale termine senza presentazione dell'istanza — o in caso di diniego successivo — il gestore è privo di qualsiasi titolo a operare. Non può riscuotere, non può negoziare, e — questa è la questione centrale — non può agire in giudizio in nome proprio o per conto del cessionario del credito.
Accanto all'albo previsto dal TUB, occorre ricordare che l'OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) gestisce elenchi distinti per alcune categorie di operatori del settore. La vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza ex D.Lgs. 116/2024, tuttavia, è attribuita direttamente alla Banca d'Italia, e non all'OAM: questo distinguo è fondamentale per non confondere i piani.
Cosa succede in giudizio se il gestore NPL non è iscritto all'Albo Banca d'Italia?
Il Tribunale di Brindisi ha affrontato questa domanda in modo diretto e articolato, con la sentenza dell'8 febbraio 2026 e successivamente con l'ordinanza collegiale del 20 maggio 2026.
Il punto di partenza delle pronunce brindisine è la qualificazione giuridica dell'omessa iscrizione: si tratta di un difetto che attiene non alla mera regolarità amministrativa del gestore, ma alla sua stessa legittimazione a svolgere l'attività. Di conseguenza, il Tribunale ha ragionato in termini di legitimatio ad causam: un soggetto che agisce in giudizio per far valere un credito ceduto da un istituto bancario, senza essere iscritto nel registro ex art. 114 TUB, non è titolare di un potere riconosciuto dall'ordinamento. Il vizio non è sanabile nel corso del processo attraverso sanatorie o regolarizzazioni successive.
Questa lettura ha implicazioni pratiche di primo piano. Se il debitore ceduto propone opposizione a decreto ingiuntivo e eccepisce tempestivamente la carenza di legittimazione del servicer non iscritto, il giudice è tenuto a esaminare la questione con priorità. Nell'ordinanza collegiale del 20 maggio 2026, il Tribunale di Brindisi ha chiarito che tale eccezione non è soggetta alle preclusioni ordinarie applicabili alle eccezioni in senso stretto: la legitimatio ad causam, infatti, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Il passaggio successivo è stato ancora più coraggioso. Il Tribunale di Brindisi, consapevole che la questione toccava l'interpretazione della Direttiva 2021/2167 e il suo rapporto con il diritto processuale nazionale, ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, registrato come causa C-65/25 e pendente all'11 giugno 2026. Il quesito, nella sua sostanza, chiede alla CGUE se la direttiva osti a una normativa nazionale che consenta a un gestore privo di autorizzazione di agire validamente in giudizio per il recupero del credito ceduto, o se invece gli ordinamenti nazionali debbano trarne conseguenze sanzionatorie sul piano processuale.
L'attesa della risposta della Corte di Lussemburgo rende ogni processo pendente su questi temi potenzialmente esposto a una revisione di scenario. Tempus regit actum: la validità degli atti processuali compiuti da un gestore non autorizzato va valutata alla luce della normativa vigente al momento del loro compimento, ma l'interpretazione autentica della Direttiva da parte della CGUE potrà proiettare effetti anche sui giudizi in corso.
Entro quando le società di servicing NPL dovevano iscriversi al registro dei gestori?
La risposta è univoca: entro l'8 settembre 2025. L'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 116/2024 ha fissato questa data come termine perentorio per la presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dei soggetti già operativi. Chi ha rispettato la scadenza presentando istanza, ma non ha ancora ricevuto il provvedimento di iscrizione, si trova in una zona grigia che il Tribunale di Brindisi non ha ancora risolto in via definitiva: la pendenza dell'istanza sospende o no gli effetti dell'omessa iscrizione formale? È uno dei profili più delicati, su cui la pronuncia della CGUE potrebbe offrire criteri interpretativi vincolanti.
Chi invece non ha presentato alcuna istanza entro quella data — o ha presentato un'istanza incompleta poi archiviata — è da considerarsi, ad oggi, soggetto non autorizzato. Ogni atto di recupero compiuto dopo l'8 settembre 2025 da tali soggetti è potenzialmente affetto dal vizio individuato dal Tribunale di Brindisi.
Come verificare se la società che recupera il mio debito è autorizzata dalla Banca d'Italia?
La Banca d'Italia pubblica e aggiorna sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei soggetti vigilati, compresi i gestori di crediti deteriorati iscritti ex art. 114 TUB. La verifica è accessibile a chiunque e non richiede competenze tecniche particolari: è sufficiente inserire la denominazione sociale del soggetto che ha inviato la richiesta di pagamento o ha promosso il procedimento giudiziale.
Dal punto di vista pratico, il debitore che intende far valere questo vizio in giudizio deve agire con tempestività. L'eccezione di difetto di legittimazione del gestore non iscritto va sollevata, in via di principio, nella prima difesa utile. Sebbene il Tribunale di Brindisi abbia affermato la rilevabilità d'ufficio, non è prudente affidarsi all'iniziativa del giudice: la difesa tecnica deve costruire subito la questione, documentando con precisione l'assenza del soggetto dagli elenchi ufficiali alla data degli atti compiuti.
La documentazione da raccogliere comprende: la visura camerale aggiornata del gestore, la verifica della sua assenza dagli elenchi Banca d'Italia, le diffide o comunicazioni di recupero ricevute con le relative date, e gli atti processuali eventualmente notificati. Questo dossier difensivo è la base su cui costruire l'opposizione o l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della CGUE nella causa C-65/25.
Un punto di riflessione che merita attenzione è il seguente, e che gli operatori del settore tendono a sottovalutare. Il D.Lgs. 116/2024 non sanziona solo il gestore non autorizzato: la Banca d'Italia può intervenire anche nei confronti del cessionario del credito — la società che ha acquistato il portafoglio NPL dalla banca — se ha affidato la gestione a un soggetto privo dei requisiti. In sostanza, il problema dell'omessa iscrizione non è solo del servicer: può risalire lungo la catena contrattuale fino a coinvolgere il titolare del credito stesso. Questo profilo, ancora poco esplorato dalla giurisprudenza, potrebbe diventare rilevante nei giudizi in cui il cessionario si costituisce direttamente, dopo che il gestore non autorizzato ha già avviato le azioni.
Come osservava Rudolf von Jhering, il diritto non è una formula astratta ma uno strumento di lotta: "La lotta per il diritto è un dovere verso se stessi e verso la società." In un settore come quello del recupero crediti NPL, dove il rapporto di forze tra creditore istituzionale e debitore ceduto è strutturalmente sbilanciato, la verifica puntuale dei requisiti autorizzativi del gestore rappresenta uno dei pochi strumenti di riequilibrio che l'ordinamento mette a disposizione. Ignorarla significa rinunciare a una difesa concreta prima ancora di iniziare.
Redazione - Staff Studio Legale MP