Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Una famiglia. Tre figli. Il padre, anni prima della morte, aveva donato all'erede primogenito 800.000 euro in immobili. Al momento dell'apertura della successione, l'Agenzia delle Entrate aveva sommato quella donazione all'asse ereditario residuo, azzerando di fatto la franchigia e imponendo l'aliquota del 4% sull'intero. Poi arriva la riforma. Quella stessa successione, aperta dopo il 1° gennaio 2026, avrebbe prodotto un risultato radicalmente diverso.
La franchigia successione separata dalla donazione: cosa è cambiato dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, l'abolizione del coacervo successorio — cioè il meccanismo che imponeva di sommare le donazioni ricevute in vita all'asse ereditario ai fini del calcolo dell'imposta — è diventata definitiva per legge. Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha espressamente abrogato il comma 4 dell'art. 8 del Testo Unico delle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), mettendo fine a decenni di incertezza normativa e contenziosi.
La conseguenza pratica è semplice da enunciare ma enorme nella sostanza: donazione e successione sono ora due eventi fiscalmente separati, ciascuno con la propria franchigia autonoma. Per figli e coniuge del defunto, quella franchigia è di 1 milione di euro per evento. Chi ha già ricevuto 800.000 euro in donazioni non vede più ridursi di 800.000 euro la soglia esente sull'eredità: la franchigia successoria riparte da zero — da 1 milione intero.
Le donazioni ricevute in vita si sommano ancora all'eredità per calcolare le tasse?
No. Dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2024, le donazioni ricevute in vita non si sommano più all'asse ereditario ai fini del calcolo dell'imposta di successione. La riforma ha introdotto franchigie distinte e indipendenti: una per le donazioni, una per la successione. L'eredità ricevuta alla morte di un genitore parte da una franchigia piena di 1 milione di euro, qualunque sia l'importo già donato in vita.
Prima e dopo la riforma: il confronto che cambia i conti
Fino al 31 dicembre 2024, il meccanismo funzionava così. Se il padre aveva donato al figlio 600.000 euro e poi alla sua morte lasciava un'eredità di 700.000 euro, l'Agenzia delle Entrate sommava i due valori: 600.000 + 700.000 = 1.300.000 euro totali. La franchigia di 1 milione veniva erosa per 600.000 euro dalle donazioni pregresse, lasciando solo 400.000 euro di residuo esente. I restanti 300.000 euro venivano tassati al 4%: imposta dovuta, 12.000 euro.
Dal 1° gennaio 2026, gli stessi numeri producono un esito diverso. La donazione da 600.000 euro resta nel proprio perimetro, con la propria franchigia di 1 milione — interamente capiente, senza imposta. L'eredità da 700.000 euro ha la propria franchigia autonoma di 1 milione: capiente anch'essa, senza imposta. Risultato: imposta successoria dovuta, zero euro. Il risparmio concreto, in questo esempio, è di 12.000 euro. Con importi più elevati — donazioni da 800.000 e successive eredità da 900.000 euro — il risparmio supera i 40.000 euro.
Quanto si risparmia con l'abolizione del coacervo successorio dal 2026?
Il risparmio dipende dall'entità della donazione già ricevuta e dal valore dell'eredità. La formula è diretta: ogni euro di donazione che prima erodeva la franchigia successoria, ora non la erode più. Se le donazioni pregresse superavano la franchigia da 1 milione, si pagava imposta sul surplus già in vita e nulla cambia per quella parte. Se le donazioni erano inferiori al milione, il risparmio in sede successoria corrisponde al 4% dell'importo che prima eccedeva la franchigia residua. Su un'erosione di 500.000 euro, il risparmio è di 20.000 euro. Su 900.000 euro di erosione, il risparmio arriva a 36.000 euro.
La trappola rimasta: il coacervo donativo che sopravvive alla riforma
Qui la quasi totalità degli articoli si ferma, e il lettore rischia di trarre conclusioni sbagliate. La riforma del D.Lgs. 139/2024 ha abolito il coacervo successorio — la somma tra donazioni e asse ereditario — ma non ha toccato il coacervo donativo, disciplinato dall'art. 57 del Testo Unico e tuttora pienamente vigente.
Cosa significa nella pratica? Il coacervo donativo opera tra donazioni successive ricevute dallo stesso donante. Se il padre ha già donato al figlio 700.000 euro nel 2015, e vuole ora donare altri 400.000 euro, queste due donazioni si sommano tra loro: totale 1.100.000 euro. La franchigia da 1 milione è già stata erosa per 700.000 euro; resta disponibile solo 300.000 euro di quota esente. I restanti 100.000 euro vengono tassati al 4%: imposta di donazione dovuta, 4.000 euro.
Il rischio concreto — e nelle pratiche che seguiamo in questo studio è il fraintendimento più frequente in questo momento — è che chi ha già ricevuto donazioni ingenti ritenga di avere ancora franchigia piena per ricevere ulteriori donazioni, confondendo l'abolizione del coacervo successorio con un'esenzione assoluta. Non è così. La franchigia è autonoma per donazioni e successione, ma tra donazioni successive dello stesso soggetto il cumulo resta.
Cosa è rimasto del coacervo dopo la riforma?
Resta operativo il coacervo donativo: la somma progressiva di tutte le donazioni ricevute dallo stesso donante verso lo stesso donatario, ai fini dell'erosione della franchigia sull'imposta di donazione. La distinzione va tenuta ferma: abolito il cumulo tra donazioni e successione; sopravvissuto il cumulo tra donazioni successive. Chi pianifica il passaggio generazionale di un patrimonio significativo deve mappare con precisione le donazioni già effettuate per evitare che la prossima superi la franchigia residua senza che nessuno lo abbia calcolato.
La giurisprudenza recente: tre segnali dal 2026
La riforma legislativa si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato. Già prima del D.Lgs. 139/2024, la Corte di Cassazione aveva dichiarato il coacervo successorio implicitamente abrogato per incompatibilità con il sistema di aliquote proporzionali introdotto nel 2000: con l'ordinanza n. 11739 del 2025, la Sezione tributaria aveva ribadito l'illegittimità del cumulo di donazioni ed eredità ai fini della franchigia, confermando che l'Agenzia delle Entrate non poteva più avvalersi di quella regola.
Su un piano contiguo, la Cass. civ., Sez. II, sentenza 30 agosto 2026 n. 24855 ha fatto il punto sui criteri di collazione delle donazioni — la collazione, istituto civilistico distinto dal coacervo fiscale, obbliga i figli e il coniuge che concorrono alla successione a conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita, salvo dispensa espressa. La sentenza chiarisce le modalità applicative degli artt. 724 e 725 c.c. sulla collazione per imputazione, distinguendo il piano fiscale (dove le donazioni non erodono più la franchigia successoria) dal piano civilistico (dove l'equilibrio tra coeredi si realizza comunque attraverso il conferimento). I due piani, lo ribadisce la Corte, non si sovrappongono.
Resta infine sullo sfondo, con rilevanza per le posizioni aperte prima del 2026, la Cass. civ., Sez. V, ord. 21 marzo 2026 n. 6803, che ha escluso la revoca tacita della rinuncia all'eredità: chi ha rinunciato non può essere considerato erede per comportamenti concludenti, con effetti diretti anche sul piano fiscale. Una pronuncia che riguarda chi si trova a gestire successioni in corso con posizioni miste — qualcuno ha accettato, qualcuno ha rinunciato — e che rafforza la necessità di formalizzare ogni scelta prima di compiere atti materiali sui beni ereditari.
Tre decisioni, tre piani diversi: il fiscale, il civilistico e il processuale. Tutte convergono nel segnalare che il diritto successorio del 2026 richiede una lettura integrata, non settoriale.
Autoliquidazione e responsabilità del contribuente
La riforma del D.Lgs. 139/2024 ha introdotto anche l'autoliquidazione dell'imposta di successione: dal 1° gennaio 2026, gli eredi calcolano autonomamente l'imposta dovuta, senza attendere l'avviso dell'Agenzia delle Entrate. Questo cambia l'esposizione al rischio. Un errore nel calcolo — ad esempio includere ancora il coacervo per abitudine, o al contrario dimenticare il coacervo donativo su donazioni pregresse — espone a sanzioni. Il termine ordinario per la dichiarazione di successione è di 12 mesi dall'apertura, e da quel momento decorrono anche le verifiche dell'Agenzia.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila. Chi presenta la dichiarazione con attenzione, documentando correttamente le donazioni ricevute, separa i due piani — fiscale e civilistico — e calcola con precisione la franchigia residua per le donazioni future, si trova in una posizione solida. Chi lascia fare senza verificare, rischia di scoprire l'errore solo quando arriva l'avviso di liquidazione.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è fatto per i forti che sanno difendersi da soli, ma per chi ha bisogno di sapere dove si trovano i confini. In materia di successioni, quei confini sono stati ridisegnati nel 2026, e sapere esattamente dove corrono fa la differenza tra un risparmio reale e una sanzione evitabile.
Domande frequenti
Ho ricevuto una donazione da mio padre nel 2018: alla sua morte pago l'imposta di successione sull'eredità partendo da zero?
Sì. Dal 1° gennaio 2026, con l'abolizione del coacervo successorio prevista dal D.Lgs. 139/2024, la donazione ricevuta in vita non erode più la franchigia sull'eredità. Se lei è figlio del defunto, la franchigia di 1 milione di euro si applica interamente all'eredità, indipendentemente da quanto ricevuto in donazione in precedenza.
Mio padre vuole donarmi altri immobili, ma ne ho già ricevuti per 700.000 euro: ho ancora franchigia piena?
No. Il coacervo donativo — la somma delle donazioni ricevute dallo stesso donante — è rimasto in vigore. La franchigia residua per nuove donazioni è 300.000 euro (1.000.000 - 700.000 già ricevuti). Sulla parte eccedente si applica l'aliquota del 4%. Prima di procedere con nuove donazioni, è opportuno calcolare con precisione le attribuzioni già avvenute.
La collazione è la stessa cosa del coacervo fiscale?
No, sono istituti diversi. Il coacervo fiscale riguarda il calcolo dell'imposta di donazione e successione. La collazione è un istituto civilistico: obbliga i figli e il coniuge che concorrono alla successione a conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita, per garantire l'equità tra coeredi. L'abolizione del coacervo fiscale non incide sull'obbligo di collazione.
Redazione - Staff Studio Legale MP