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Immaginate il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica che gestisce un corso di nuoto per bambini, non distribuisce un centesimo di utile, tiene la contabilità in ordine e rinnova ogni anno l'affiliazione alla federazione di riferimento. Un giorno riceve un avviso di accertamento: l'Agenzia delle Entrate disconosce il regime agevolato e pretende IRES, IVA e IRAP sull'intero fatturato. La domanda che si pone — e che si pongono migliaia di dirigenti associativi in Italia — è una sola: chi deve dimostrare cosa?
La risposta, nel 2026, non è univoca. E questo è esattamente il problema.
Il nodo giuridico: tra onere del contribuente e limiti dell'accertamento
Il regime fiscale delle ASD ruota attorno a un asse normativo preciso. Gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e l'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 prevedono che le entrate istituzionali delle associazioni non lucrative non siano imponibili, a condizione che l'ente svolga concretamente attività priva di finalità di lucro. La Legge n. 398/1991 aggiunge un regime forfettario per i proventi commerciali accessori, applicabile a chi non superi determinate soglie di ricavi.
Con la Riforma dello Sport introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021, entrata pienamente in vigore il 1° luglio 2023, i requisiti per accedere ai benefici fiscali sono diventati più stringenti e verificabili. Il punto di partenza è l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive (RAS) gestito dal CONI o dagli enti sportivi riconosciuti, che certifica ufficialmente la natura dilettantistica dell'ente e costituisce la condizione necessaria per accedere alle agevolazioni tributarie. Ma l'iscrizione, da sola, non basta.
La riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. 36/2021 ha ridisegnato in profondità il quadro civilistico, fiscale e previdenziale degli enti sportivi dilettantistici. Dal 1° luglio 2023, ASD e SSD operano in un contesto normativo completamente rinnovato, che ha inciso sulla natura dei rapporti di lavoro, sui requisiti statutari, sulle agevolazioni fiscali e sugli adempimenti amministrativi.
In questo scenario, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte nel corso del 2026, producendo un quadro giurisprudenziale che merita di essere letto con attenzione — perché non è così lineare come talvolta viene presentato.
Le tre pronunce del 2026 e il quadro (non univoco) che ne emerge
La prima pronuncia rilevante è l'ordinanza n. 3206 del 13 febbraio 2026, con cui la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della qualificazione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'onere della prova e alla valutazione degli elementi indiziari da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il contenzioso traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell'ente, recuperando a tassazione imposte dirette e contestando l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione complessiva degli elementi indiziari e nella ripartizione dell'onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un importante chiarimento in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e alla valutazione delle prove: i giudici di legittimità hanno ribadito che l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure dell'Amministrazione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
La seconda pronuncia, di segno apparentemente opposto, è l'ordinanza n. 4459 del 27 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, Sez. V civile, che torna a chiarire i presupposti per il riconoscimento del regime agevolativo in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. I giudici di legittimità hanno riaffermato che ai fini delle agevolazioni fiscali, sia in materia di IVA sia di imposte sui redditi, non è sufficiente il mero possesso dei requisiti formali, come l'affiliazione al CONI o la veste giuridica dell'ente. Ciò che rileva è il requisito sostanziale, ossia l'effettivo svolgimento di attività priva di finalità lucrative. Le agevolazioni, infatti, non derivano automaticamente dalla qualifica formale dell'associazione, ma richiedono una verifica concreta dell'attività esercitata. In questo contesto, l'onere della prova grava sul contribuente, chiamato a dimostrare la reale natura non commerciale dell'ente.
La terza pronuncia è l'ordinanza del 21 aprile 2026, n. 10601, in cui la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso che censurava la cattiva applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova in ordine ai requisiti per beneficiare delle esenzioni fiscali per le ASD.
Messa in fila, la giurisprudenza del 2026 restituisce un'immagine precisa: l'onere della prova grava in linea di principio sull'associazione, ma il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli indizi, e la Cassazione non può sostituire questa valutazione con la propria. Il che significa che un'ASD con una gestione documentalmente inattaccabile — assenza di distribuzione di utili, vita democratica effettiva, contabilità trasparente — si trova in una posizione difensiva strutturalmente solida, anche quando l'accertamento è formalmente fondato su presunzioni.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — trova qui una declinazione concreta: le agevolazioni non si perdono per effetto dell'accertamento in sé, ma per incapacità di dimostrare, con prove adeguate, la sostanza non lucrativa dell'attività.
Come osservava Luigi Ferrajoli, il principio di legalità non è solo limite al potere punitivo dello Stato, ma garanzia strutturale per il cittadino: anche in ambito tributario, la prova della commercialità non può essere assunta come punto di partenza, ma deve essere costruita dall'Amministrazione attraverso elementi concreti e specifici.
Cosa rischia davvero una ASD dopo la riforma: i 3 fronti di controllo
Il primo fronte riguarda i requisiti sostanziali. Le esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione, bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro. Questo significa che uno statuto ben redatto, se non è accompagnato da una gestione concretamente coerente, non scherma da nulla.
Il secondo fronte è quello dei compensi sportivi. Il D.Lgs. 36/2021 ha abrogato l'art. 67, lett. m) del TUIR, che qualificava i compensi sportivi come redditi diversi con esenzione fino a 10.000 euro. Oggi i compensi sportivi sono redditi di lavoro — dipendente, assimilato o autonomo — e godono di una esenzione fino a 15.000 euro annui. Questa soglia si applica a tutte le forme di lavoro sportivo, inclusi i rapporti di lavoro subordinato. Un'ASD che ancora gestisce i collaboratori con il vecchio schema dei "compensi sportivi" rischia di essere riqualificata in sede di accertamento con conseguenze sia fiscali sia previdenziali.
Il terzo fronte è quello degli adempimenti dichiarativi. L'adempimento dichiarativo assume rilievo non solo fiscale, ma anche civilistico e previdenziale, imponendo a ASD, SSD ed enti del Terzo Settore sportivi un'attenta revisione delle procedure amministrative. L'adempimento non è più un mero obbligo formale, ma uno snodo centrale nella corretta gestione fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione sportiva.
Vale la pena segnalare anche la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, con cui l'Agenzia delle Entrate ha riordinato e chiarito sette quesiti interpretativi che negli ultimi tre anni hanno generato incertezza tra operatori, consulenti e associazioni. La stessa circolare ne esplicita la finalità: fornire istruzioni operative agli uffici al fine di garantirne l'uniformità di azione. È importante ricordare che le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono fonti del diritto: non creano norme, non innovano l'ordinamento e non vincolano il contribuente o il giudice. Questo punto è essenziale: le indicazioni della circolare orientano il comportamento degli uffici, ma non possono essere invocate a sfavore di un'associazione che abbia agito correttamente sulla base della normativa primaria.
La riflessione critica che emerge dall'insieme di queste pronunce è la seguente: la giurisprudenza del 2026 non ha risolto la tensione tra il principio per cui l'onere della prova grava sul contribuente e il limite — stabilito dall'ordinanza n. 3206/2026 — per cui l'Amministrazione non può limitarsi a contestare indizi senza costruire un quadro probatorio coerente e specifico. In concreto, questo significa che la solidità difensiva di una ASD dipende quasi interamente dalla qualità della sua documentazione interna: verbali assembleari, registri soci, rendiconti annuali, tracciabilità dei pagamenti. Non è una questione di forma, è una questione di sostanza documentata.
Un errore statutario può comportare la decadenza dal regime agevolato e la riqualificazione delle attività come commerciali. Ma anche un'associazione formalmente perfetta, con uno statuto esemplare, può perdere le agevolazioni se la concreta gestione non riflette i valori normativi della non lucratività. Il che impone una verifica periodica non solo degli atti, ma dei comportamenti: assemblee realmente convocate e tenute, soci realmente partecipi, risorse realmente reinvestite nell'attività.
Il punto più sottovalutato — e che nessuna delle sentenze citate affronta esplicitamente, ma che emerge in controluce — è che il contenzioso fiscale sulle ASD si vince o si perde spesso non in aula, ma nel momento in cui viene notificato l'avviso. Un'associazione che ha tenuto una documentazione rigorosa può rispondere all'accertamento con prove concrete; una che si è affidata al solo schermo formale della qualifica dilettantistica si trova a costruire la propria difesa su un terreno già compromesso.
Redazione - Staff Studio Legale MP