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«La giustizia non è la soddisfazione del più forte, ma la proporzione tra ciò che si dà e ciò che si riceve», scriveva Aristotele nell'Etica Nicomachea. È una tensione antica, quella tra il giusto corrispettivo e la sua concreta erogazione. Il sistema dell'equo compenso per copia privata ne è, nel diritto contemporaneo, una delle espressioni più problematiche: nasce per garantire agli autori e agli artisti un ristoro per la perdita patrimoniale derivante dalla riproduzione privata delle loro opere, ma il percorso tra il prelievo sul debitore e la liquidazione al titolare del diritto è costellato di passaggi tecnici in cui il compenso si perde o si assottiglia — a danno di chi avrebbe tutto il diritto di riceverlo.
Il quadro normativo dopo il DM 23 febbraio 2026
Lo scorso 23 febbraio 2026 è stato firmato dal ministro della Cultura il decreto ministeriale che ridefinisce le tariffe del compenso per la copia privata di opere protette dal diritto d'autore, estendendo l'obbligo di pagamento del compenso allo storage in cloud. Con il DM 23 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2026, è stata rideterminata la misura dei compensi per copia privata ai sensi degli artt. 71-sexies e seguenti della L. 633/1941, con tariffe entrate in vigore dalla data di pubblicazione e applicabili alle cessioni effettuate dal 21 marzo 2026 in poi.
Per la prima volta nella storia della normativa italiana, lo spazio di memorizzazione remoto viene assimilato, sotto il profilo funzionale, a un supporto fisico e assoggettato a compenso per copia privata. Il fondamento giurisprudenziale europeo di questa estensione è nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 marzo 2022, causa C-433/20 (Austro Mechana v. Strato): la decisione del giudice europeo stabiliva che salvare un file in uno spazio cloud costituisce un atto di riproduzione, tecnicamente e giuridicamente equivalente alla sua copia su un supporto fisico come un hard disk.
Il meccanismo funziona così: il compenso per copia privata grava sui soggetti che mettono a disposizione dell'utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione (come smartphone, hard disk, chiavette USB, ecc.), potendo essi ripercuotere l'importo del compenso sul prezzo pagato dall'utente finale. Con il DM 2026, lo stesso schema si applica ora ai fornitori di servizi di storage remoto. Saranno, di fatto, i fornitori di servizi cloud a dover versare il compenso alle collecting societies dovuto per copia privata; le stesse collecting societies — in primis la SIAE — andranno poi a ridistribuire i compensi agli aventi diritto: autori, produttori, interpreti, artisti.
Fin qui la struttura formale. Ma il nodo critico per il titolare dei diritti non sta nella fase del prelievo: sta nella fase della ripartizione.
Gli errori che fanno perdere l'equo compenso all'autore
Il primo errore, e il più diffuso, è quello dell'invisibilità nel sistema di ripartizione. Le collecting society ripartiscono il gettito dell'equo compenso in base a parametri che tengono conto, tra l'altro, del numero dei supporti messi in commercio in Italia dal produttore fonografico nell'anno di competenza e del numero di download e passaggi radio rilevati nell'anno di competenza per singola opera. Autori che non monitorano la circolazione delle proprie opere — o che non verificano periodicamente la correttezza dei dati trasmessi alle collecting — rischiano di essere sottorappresentati in questa base di calcolo, con una conseguente riduzione della quota di riparto loro spettante. La correttezza dei dati di riferimento non è automatica: va presidiata.
Il secondo errore riguarda la qualificazione del rapporto contrattuale con la collecting society. Non tutti gli autori e artisti comprendono che l'iscrizione alla società di gestione collettiva è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre verificare che il mandato conferito copra espressamente il diritto all'equo compenso per copia privata ai sensi degli artt. 71-sexies e 71-septies della L. 633/1941. In alcuni contratti di licenza esclusiva con etichette discografiche o case di produzione audiovisiva, questo diritto viene ceduto in blocco senza che l'autore o l'artista ne abbia piena consapevolezza, con la conseguenza che il compenso viene percepito dal produttore e non dall'artista interprete, nonostante quest'ultimo vanti un diritto autonomo e inderogabile ai sensi dell'art. 71-septies, comma 1, L. 633/1941.
Il terzo errore attiene alla mancata attivazione della procedura di rimborso nei casi di esenzione impropriamente applicata. Il nuovo sistema prevede che i soggetti che utilizzano dispositivi e servizi cloud esclusivamente per scopi professionali abbiano diritto all'esenzione o al rimborso. Il compenso è legato all'uso privato; dunque, accanto al regime di esenzioni già previsto dal DM 302 del 30 settembre 2024, anche chi utilizza dispositivi e servizi cloud esclusivamente per scopi professionali avrà diritto all'esenzione o al rimborso. Questo meccanismo, se attivato in misura massiccia dagli operatori business — e ci sono tutte le condizioni perché accada, data la complessità burocratica dell'iter — ridurrà il gettito complessivo distribuibile. Il titolare dei diritti deve essere consapevole che l'abbattimento del gettito da esenzioni massicce si traduce direttamente in una riduzione del proprio compenso.
Il quarto errore, di natura più strettamente procedurale, riguarda i termini per la verifica delle liquidazioni annuali. La SIAE e le altre collecting societies operano trasparenza obbligatoria sulle procedure di ripartizione; tuttavia, il termine per contestare la quota liquidata è spesso breve e decadenziale. Quando la documentazione prevista non è allegata alla richiesta di rimborso nel termine previsto, oppure quando le verifiche non consentono di accertare l'avvenuto versamento del compenso, la richiesta è rigettata. Il parallelo con il lato del debitore è speculare: se il produttore di dispositivi perde il rimborso per documenti mancanti, l'autore perde la propria quota di ripartizione per omessa contestazione nei termini o per dati incompleti trasmessi alla collecting.
Occorre poi considerare la dimensione sistemica del problema. Le associazioni di categoria hanno evidenziato come il testo definitivo del decreto non abbia recepito i correttivi proposti al Ministero nel corso della consultazione pubblica, in particolare con riferimento al perimetro applicativo, alle esenzioni per il mercato business e ai rischi di duplicazione del prelievo. L'introduzione di un meccanismo che prevede l'applicazione del compenso sia sui dispositivi, ricondizionati e non, sia sui servizi di memorizzazione in cloud potrebbe risolversi in una doppia imposizione o addirittura in una "sovracompensazione". Paradossalmente, il rischio di sovracompensazione sul lato del prelievo non si traduce affatto in una sovra-liquidazione per il titolare dei diritti, perché la catena distributiva può assorbire parte del gettito in costi amministrativi.
Vi è poi un profilo su cui la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata con crescente nettezza. Secondo l'orientamento consolidato, l'esenzione ex ante dal pagamento dell'equo compenso per copia privata va disciplinata con "disposizioni di applicazione generale" e "in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri og[gettivi]", come affermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4938/2017. Questo principio interessa il titolare dei diritti sotto un profilo indiretto ma decisivo: ogni esenzione non conforme ai criteri oggettivi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza europea è potenzialmente illegittima e contestabile. La TAR Lazio, con sentenza n. 4837 del 6 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2020 in materia di esenzioni dall'obbligo di versamento dell'equo compenso per copia privata, e cioè del compenso dovuto agli autori e produttori di fonogrammi, ai produttori di opere audiovisive e agli artisti interpreti ed esecutori per il pregiudizio sofferto dalla riproduzione privata delle loro opere.
Il principio che emerge da questa giurisprudenza è ben sintetizzabile nel brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi lo presidia attivamente. Un orientamento recente della Corte di Giustizia UE ulteriormente rafforza questa posizione. Il diritto al rimborso del prelievo per copia privata deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo pagato; la portata, l'efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo. Questo principio, enunciato a tutela dei debitori del prelievo, vale in senso rovesciato anche per i creditori: il meccanismo di distribuzione deve essere altrettanto accessibile ed effettivo per i titolari dei diritti.
Il rischio sottovalutato che nessun commentatore ha ancora segnalato è questo: la "copia privata" — intesa come duplicazione fisica di un'opera protetta su un supporto personale — è oggi una pratica residuale, dal momento che musica e audiovisivi vengono fruiti prevalentemente in streaming, e il meccanismo di rimborso previsto per escludere i servizi cloud non utilizzati per la riproduzione di contenuti protetti risulterebbe eccessivamente macchinoso. Se gli operatori cloud ottengono esenzioni o rimborsi in misura crescente adducendo l'uso professionale dello storage — e per ottenere eventuali esenzioni le aziende devono affrontare un iter burocratico complesso con soglie minime di rimborso — il gettito netto che arriva alle collecting societies, e quindi ai titolari dei diritti, potrebbe risultare sensibilmente inferiore rispetto alle aspettative generate dall'ampliamento formale della base imponibile.
In termini pratici, l'autore o l'artista che voglia tutelare concretamente il proprio diritto all'equo compenso per copia privata dovrebbe: verificare annualmente la correttezza dei dati di diffusione e commercializzazione delle proprie opere comunicati alla collecting society di riferimento; controllare che il mandato gestionale copra espressamente il diritto ex art. 71-septies L. 633/1941 e non sia stato ceduto contrattualmente al produttore senza una remunerazione sostitutiva adeguata; monitorare le liquidazioni periodiche e contestare nei termini le quote che appaiano difformi dalla base di calcolo attesa; valutare se l'eventuale esenzione massiccia degli operatori cloud nel proprio segmento di mercato giustifichi una contestazione in sede amministrativa del meccanismo di ripartizione adottato dalla collecting.
Il sistema dell'equo compenso è, strutturalmente, un sistema a cascata in cui l'ultimo anello — il titolare del diritto — riceve ciò che sopravvive a ogni passaggio della catena. Presidiare ogni passaggio non è un lusso: è l'unico modo per far sì che il ristoro promesso dalla legge diventi un ristoro reale.
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Redazione - Staff Studio Legale MP