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Un cliente apre un conto corrente nel 2010, stipula un mutuo nel 2015, sottoscrive un'apertura di credito nel 2018. Anni dopo, nel corso di una controversia con la banca, esibisce il contratto ricevuto all'epoca della stipula e si accorge che reca soltanto la sua firma. Quella della banca non c'è. Può eccepire la nullità del contratto? Il finanziamento può essere contestato per vizio di forma? Queste non sono domande retoriche: sono tra le ricerche più frequenti che i correntisti italiani effettuano oggi su Google prima di rivolgersi a un legale. Le risposte, dopo le ultime pronunce della Corte di Cassazione, sono molto più articolate — e per certi versi più restrittive — di quanto la pratica del contenzioso bancario abbia talvolta suggerito.
Il contratto bancario sottoscritto solo dal cliente è valido? La parola alla Cassazione
La questione ruota attorno all'art. 117 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), il quale stabilisce due obblighi distinti: i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta, e un esemplare deve essere consegnato al cliente. La norma commina la nullità per «inosservanza della forma prescritta». Il nodo interpretativo è sempre stato questo: la firma di entrambe le parti rientra nella «forma prescritta», oppure basta la redazione scritta del documento?
La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza n. 17409 del 02 giugno 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Caprioli) si è pronunciata specificamente sull'assenza della sottoscrizione della banca nei contratti bancari. La risposta della Corte è netta e merita di essere compresa nella sua esatta portata: ai sensi dell'art. 117 co. 1 del TUB «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». Il requisito della forma scritta, precisa la Corte, è da intendersi in senso funzionale, in quanto destinato alla tutela del cliente. È, quindi, rispettato il citato requisito nell'ipotesi in cui i contratti bancari siano redatti per iscritto e sia consegnata una copia al cliente, pur non presentando la sottoscrizione della banca, in quanto il suo consenso può essere desunto dai comportamenti concludenti da questa assunti.
Questo è il nucleo dell'orientamento: la forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 117 TUB non esige necessariamente la sottoscrizione autografa di entrambe le parti, purché la banca abbia manifestato il proprio consenso attraverso comportamenti concludenti — tipicamente, l'esecuzione del contratto, l'apertura del conto, l'erogazione del credito, l'addebito delle commissioni. Il contratto monofirma, come viene comunemente chiamato in dottrina, non è quindi automaticamente nullo.
Cosa succede se il contratto bancario non è stato firmato dalla banca? Tre scenari concreti
La risposta non è univoca e dipende dalle circostanze concrete del caso. Conviene distinguere.
Primo scenario: il contratto è stato redatto per iscritto ed è stato consegnato al cliente. In questo caso, secondo l'ordinanza 17409/2026, il requisito di forma è rispettato anche in assenza di firma della banca, se l'istituto di credito ha poi eseguito il contratto. Il cliente non può invocare la nullità formale ex art. 117 TUB per il solo fatto che manca la firma dell'intermediario. Il venire contra factum proprium — principio che vieta di contraddire con il proprio comportamento successivo la posizione giuridica già assunta — opera implicitamente in questo contesto: chi ha ricevuto il contratto, lo ha conservato ed ha fruito per anni dei servizi bancari, difficilmente potrà sostenere che quel contratto non esiste.
Secondo scenario: il contratto è stato redatto per iscritto ma non è mai stato consegnato al cliente. Qui la situazione cambia. La Corte di Cassazione ha chiarito che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell'art. 119 TUB, comma 4. Il diritto del correntista di ricevere copia del contratto sussiste unicamente ai sensi del primo comma dell'art. 117 TUB, norma che non gli riserva il diritto di richiedere ulteriori copie del documento. Ciò significa che se la copia non è mai stata consegnata in origine, il cliente mantiene il diritto di ottenerla — anche per via giudiziale — ma questo profilo riguarda l'adempimento dell'obbligo di consegna, non necessariamente la validità sostanziale del contratto.
Terzo scenario: il contratto è stato consegnato ma il cliente ne chiede una seconda copia. Una volta che il cliente ha ricevuto copia del contratto bancario, l'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca risulta assolto, secondo la Cassazione n. 251/2026. La Corte chiarisce la portata dell'obbligo bancario di consegna della documentazione contrattuale al correntista, ribadendo la distinzione tra contratto bancario e documentazione relativa a singole operazioni e precisando come il diritto del cliente ad ottenere copia della scrittura privata attestante l'inizio del rapporto contrattuale non possa perpetuarsi senza limiti. In altre parole: il cliente, una volta ricevuto il contratto, non può pretendere ulteriori copie. Il diritto alla consegna si «consuma» con la prima esecuzione.
La mancanza di firma della banca rende nullo il finanziamento?
La risposta, alla luce della giurisprudenza più recente, è tendenzialmente no — ma con un caveat fondamentale che la pratica difensiva non può trascurare.
La Corte di Cassazione, in linea con precedenti decisioni, ha stabilito che la mancata consegna del documento contrattuale non rende nullo il contratto bancario. La decisione si basa su un'interpretazione dell'articolo 117 TUB, che prevede la nullità solo per l'inosservanza della forma prescritta per il consenso. La forma scritta, lo si ripete, è interpretata in modo funzionale: ciò che conta è che il contratto esista come documento scritto e che il cliente ne abbia ricevuto un esemplare. La firma della banca, in questo quadro, non è un elemento costitutivo della validità formale, ma un elemento probatorio del consenso, che può essere dimostrato — e integrato — per fatti concludenti.
Esiste tuttavia un'eccezione significativa nella giurisprudenza anteriore, che conserva rilievo pratico: il modulo con il quale la banca comunica l'intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell'avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di entrambe le sottoscrizioni, ad integrare la forma scritta «ad substantiam» richiesta dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l'abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta «ad substantiam», la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con effetto «ex nunc» e non «ex tunc».
Quest'ultimo punto è decisivo sul piano pratico e rappresenta un angolo spesso trascurato dal contenzioso bancario di massa: anche quando la banca produce in giudizio il contratto che non aveva firmato, quell'atto — pur sanando formalmente il vizio — produce effetti solo dal momento della produzione in avanti (ex nunc), non retroattivamente. Il che significa che le pretese fondate sul contratto per il periodo anteriore restano esposte a contestazione.
Il quadro che emerge impone una riflessione di sistema. La Cassazione ha progressivamente costruito, attorno all'art. 117 TUB, un'interpretazione orientata alla tutela sostanziale del cliente, non formale. Il principio che potremmo sintetizzare con il brocardo summum ius summa iniuria — cioè l'applicazione rigidissima della lettera della legge può risolversi in un'ingiustizia — viene qui rovesciato in senso protettivo: la nullità formale non è un'arma da brandire strumentalmente quando il cliente ha di fatto ricevuto il documento e ha fruito del rapporto bancario per anni. Ciò non significa però che la firma della banca sia irrilevante. Significa che la sua assenza va contestualizzata: se il contratto non è mai stato consegnato, se il cliente non è mai stato posto in condizione di conoscerne il contenuto, se le condizioni economiche applicate differiscono da quelle del documento, allora i profili di invalidità — formale e sostanziale — rimangono aperti e meritano analisi individuale.
Come scriveva Rodolfo Sacco, uno dei più acuti civilisti italiani del Novecento, la forma non è un involucro vuoto ma una garanzia di conoscenza: privare il cliente del documento significa privarlo della possibilità di esercitare i propri diritti. È questa la ratio che la Cassazione, con le pronunce del 2026, ha inteso presidiare — non la forma per la forma, ma la forma come strumento di trasparenza reale.
Per chi si trova in una controversia bancaria e scopre che il contratto nel proprio fascicolo reca solo la propria firma, il consiglio non è di affidarsi acriticamente alla tesi della nullità formale — oggi molto ridimensionata dalla giurisprudenza — né di rinunciare a esaminare il documento. La valutazione va condotta caso per caso: quando è stato stipulato il contratto, se è stato consegnato, se le condizioni applicate corrispondono a quelle scritte, se la banca ha tenuto comportamenti concludenti coerenti. Sono questi elementi, insieme agli estremi giurisprudenziali più recenti, che definiscono lo spazio reale della contestazione.
Usura, anatocismo, segnalazioni e fideiussioni: contenzioso bancario.
Redazione - Staff Studio Legale MP