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La domanda era nell'aria da quando il D.Lgs. 116/2024 aveva recepito in Italia la Secondary Market Directive: gli obblighi di governance, trasparenza e vigilanza introdotti dalla nuova disciplina potevano essere invocati — in giudizio o in sede stragiudiziale — per contestare cessioni di crediti deteriorati concluse anni prima? La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, arrivata l'11 giugno 2026 nella causa C-65/25, è netta e merita di essere letta con attenzione da chiunque si occupi di errori nella cessione di NPL ante riforma e delle loro conseguenze nel contenzioso attuale.
Il rinvio pregiudiziale era stato sollevato dal Tribunale di Brindisi nell'ambito di una controversia relativa a cessioni in blocco in esecuzione immobiliare: una fattispecie tutt'altro che marginale nel panorama italiano, dove le operazioni di cartolarizzazione e di vendita di portafogli deteriorati hanno avuto un'intensità straordinaria nel decennio precedente al recepimento della direttiva europea.
Il regime ante 29 dicembre 2023: un quadro frammentato e le sue fragilità
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2024, le cessioni di NPL si svolgevano in un contesto normativo composito ma privo di una disciplina organica. Il riferimento principale era la legge 130/1999 sulla cartolarizzazione, integrata dalle istruzioni di Banca d'Italia e da una serie di disposizioni antiriciclaggio che, tuttavia, non erano calibrate sulle specificità del mercato secondario dei crediti deteriorati.
In questo scenario, gli operatori — cedenti bancari, servicer e acquirenti di portafoglio — agivano in assenza di obblighi puntuali in materia di: verifica preventiva dell'idoneità del cessionario, comunicazione strutturata al debitore ceduto, procedure interne di governance documentate secondo standard uniformi, e cooperazione con le autorità di vigilanza secondo le modalità poi formalizzate dalla Secondary Market Directive 2021/2167.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi vigila. Eppure, nel regime ante riforma, la vigilanza era per lo più affidata all'autodisciplina degli operatori, con esiti spesso disomogenei. Non è un caso che il contenzioso generato da quelle operazioni — in particolare sotto il profilo della legittimazione attiva del cessionario e della regolarità delle procedure di cessione — abbia alimentato decine di migliaia di cause ancora pendenti nei tribunali italiani.
Cosa ha stabilito la CGUE sulla retroattività delle regole NPL
La sentenza CGUE dell'11 giugno 2026, causa C-65/25, risponde con precisione a una domanda che molti debitori ceduti avevano tentato di trasformare in un'arma difensiva: la direttiva 2021/2167 e la normativa antiriciclaggio (direttiva 2015/849, nella sua interazione con la SMD) si applicano alle cessioni di NPL concluse prima del 29 dicembre 2023?
La Corte ha risposto negativamente. Il 29 dicembre 2023 era il termine ultimo per il recepimento della Secondary Market Directive negli ordinamenti nazionali. Le operazioni concluse prima di tale data restano disciplinate dal regime vigente al momento della loro conclusione. Gli obblighi organizzativi, informativi e di vigilanza introdotti dalla SMD e poi trasfusi nel D.Lgs. 116/2024 non hanno efficacia retroattiva e non possono essere invocati — né da debitori ceduti, né da terzi — per contestare la validità o la regolarità di cessioni pregresse.
Il principio cui si ispira la Corte è quello del tempus regit actum: ogni atto giuridico è governato dalla legge vigente al momento della sua conclusione. Applicare retroattivamente obblighi di compliance nati in un contesto normativo posteriore significherebbe non solo violare la certezza del diritto, ma rendere strutturalmente instabili operazioni che erano state perfettamente lecite al momento in cui erano state poste in essere.
La direttiva europea sugli NPL si applica anche alle vecchie cessioni di crediti? La risposta della CGUE è negativa: la SMD 2021/2167 vale solo per le operazioni successive al 29 dicembre 2023, termine di recepimento obbligatorio per gli Stati membri.
Prima e dopo il recepimento: il confronto tra i due regimi
Il confronto tra il regime ante e post riforma rivela una discontinuità sostanziale, non meramente formale. Ante 29 dicembre 2023, il cessionario di un portafoglio NPL non era tenuto ad alcuna autorizzazione specifica (salvo i casi già coperti dalla legge 130/1999), non aveva obblighi codificati di comunicazione al debitore ceduto in forma strutturata, e il servicer operava in un quadro di vigilanza meno pervasivo.
Post recepimento, il D.Lgs. 116/2024 ha introdotto un sistema articolato: il gestore di crediti (credit servicer) deve essere iscritto in un apposito registro, è soggetto a requisiti di onorabilità e professionalità, deve adottare procedure interne documentate, e risponde di obblighi informativi verso Banca d'Italia. Il cessionario acquirente (credit purchaser) che non sia ente creditizio deve avvalersi di un credit servicer autorizzato per la gestione del credito nei confronti dei consumatori.
I gestori NPL ante 2023 devono adeguarsi alla nuova normativa italiana? La risposta non è univoca. I soggetti che proseguono la gestione di portafogli acquistati ante riforma ma che continuano ad esercitare attività di gestione in data successiva al recepimento devono verificare se la loro operatività attuale rientri nella definizione di credit servicer ai sensi del D.Lgs. 116/2024. L'operazione originaria resta disciplinata dal vecchio regime; l'attività di gestione corrente, invece, è soggetta alle nuove regole.
Questa distinzione — tra il momento della cessione e il momento della gestione continuativa — è uno dei profili più delicati che la pronuncia CGUE lascia irrisolto, aprendo spazi interpretativi che il contenzioso italiano non mancherà di esplorare.
Le ricadute pratiche sulle operazioni pregresse e il rischio sottovalutato
Vi è un aspetto che gli articoli circolati nelle settimane successive alla sentenza hanno in larga parte trascurato: la pronuncia CGUE C-65/25 non immunizza le cessioni ante 2023 da qualsiasi contestazione, ma delimita soltanto il perimetro della SMD e degli obblighi antiriciclaggio introdotti dalla direttiva 2015/849 nel suo raccordo con la nuova disciplina. Rimangono intatti — e anzi attivi — tutti i profili di contestazione che attingevano al diritto interno previgente: la questione della legittimazione attiva del cessionario secondo la legge 130/1999, la regolarità delle notifiche di cessione ex art. 1264 c.c., l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, la conformità della documentazione di cessione alle prescrizioni della Banca d'Italia vigenti al tempo.
Il rischio pratico sottovalutato è duplice. Da un lato, alcuni operatori potrebbero erroneamente interpretare la sentenza come un «via libera» generalizzato sulle operazioni pregresse, trascurando i vizi di forma e di sostanza che quelle operazioni potevano comunque presentare sotto il vecchio regime. Dall'altro, i difensori dei debitori ceduti potrebbero continuare a invocare — magari in forma velata — standard di compliance propri del nuovo sistema, tentando di far passare sotto le spoglie di un argomento basato sul vecchio diritto ciò che è in realtà un'applicazione retroattiva della SMD.
La Corte di Cassazione, nei mesi precedenti alla sentenza europea, aveva già mostrato sensibilità al tema della legittimazione attiva nelle cessioni in blocco — in particolare con riguardo alla prova della titolarità del credito in capo al cessionario — e questo filone resta pienamente operativo anche dopo il chiarimento di Lussemburgo.
Cosa ha stabilito la Corte di Giustizia UE sulla retroattività delle regole NPL? Ha chiarito che né la SMD 2021/2167 né gli obblighi antiriciclaggio collegati possono essere applicati a cessioni perfezionate prima del 29 dicembre 2023, con la conseguenza che tali operazioni restano soggette esclusivamente al diritto nazionale vigente al momento della loro conclusione.
Scriveva Luigi Ferrajoli che il diritto, per essere tale, deve essere prevedibile: il cittadino deve poter conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Applicare retroattivamente obblighi di compliance nati anni dopo significherebbe tradire questa prevedibilità e, con essa, la stessa funzione ordinatrice del diritto. La sentenza CGUE C-65/25 è, in questo senso, una decisione di sistema prima ancora che di merito: ricorda che la certezza giuridica non è un valore cedevole di fronte all'impulso riformatore, anche quando quest'ultimo persegue obiettivi condivisibili di trasparenza e tutela del mercato.
Il contenzioso italiano sulle cessioni pregresse è tutt'altro che esaurito. La pronuncia della Corte di Giustizia ridisegna il campo da gioco, elimina alcune linee di attacco difensivo e ne preserva altre. Chi si trova — dal lato del creditore o del debitore ceduto — a gestire una posizione nata prima del 29 dicembre 2023 deve oggi operare una lettura rigorosa del regime applicabile: non quello attuale, ma quello vigente al momento in cui l'operazione fu conclusa, con tutte le sue imperfezioni e le sue aperture al contenzioso.
Redazione - Staff Studio Legale MP