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ASD SSD protezione minori: 4 errori da non fare nello statuto - Studio Legale MP - Verona

Oltre 1,2 milioni di minori praticano sport in associazioni e società sportive dilettantistiche italiane. Un numero che racconta molto: ogni pallone calciato in un campetto di quartiere, ogni vasca nuotata in una piscina comunale, ogni rovesciata eseguita in una palestra di ginnastica avviene all'interno di una struttura che oggi ha obblighi precisi nei confronti di quei bambini e ragazzi. Obblighi che la legge 4 agosto 2026, n. 142 — di conversione del decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 — ha reso ancora più stringenti, inserendo la figura del responsabile della protezione dei minori tra i contenuti obbligatori dello statuto di ogni ente sportivo affiliato.

Se la tua ASD o SSD organizza attività con minori, questo non è un aggiornamento burocratico. È un cambiamento strutturale che tocca lo statuto, la governance e la responsabilità personale di chi amministra.

Cosa prevede la legge 142/2026 per ASD e SSD con minori

La novità introdotta dalla L. 142/2026 non nasce dal nulla. L'art. 33, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021 aveva già previsto l'obbligo per associazioni e società sportive dilettantistiche di dotarsi di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni a tutela dei giovani sportivi. Ciò che cambia con la legge dell'agosto 2026 è la dimensione sistematica dell'obbligo: la designazione di un responsabile della protezione dei minori è ora inserita tra gli adempimenti obbligatori delle società e associazioni sportive, allo scopo della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

In termini pratici: il safeguarding — termine inglese ormai adottato nel linguaggio giuridico-sportivo italiano per indicare l'insieme delle politiche e delle procedure volte a proteggere i minori — non può più essere un allegato al regolamento interno o una delibera del consiglio direttivo. Deve stare nello statuto. Il decreto prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Questo significa che il mancato adeguamento rileva al momento della riaffiliazione: la prima assemblea straordinaria utile è quella giusta per intervenire.

Le ASD devono nominare un responsabile per la protezione dei minori dopo la legge 2026?

Sì. L'obbligo esiste dal 1° gennaio 2025 ed è ora rafforzato dalla L. 142/2026 che lo eleva a contenuto statutario. Dal 1° gennaio 2025, tutte le ASD e SSD devono nominare un "responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni", figura incaricata di vigilare sull'attuazione delle politiche di safeguarding all'interno dell'organizzazione. Le ASD e SSD non possono rifiutarsi di nominare un responsabile safeguarding: nel caso non lo nominino, è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dell'affiliazione alla Federazione, Disciplina sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva di riferimento.

L'obbligo vale anche per le associazioni che al momento non abbiano minori tesserati: anche se l'ASD/SSD non ha minori al momento deve fare tutto lo stesso — verbale di nomina, modello organizzativo, accettazione delle linee guida dell'ente di affiliazione — perché il responsabile safeguarding non è una figura contingente.

Cosa deve contenere lo statuto di una ASD dopo la legge 142/2026?

Lo statuto adeguato deve prevedere almeno quattro elementi distinti, che non è sufficiente inserire in un generico articolo sulle "cariche sociali" o sui "collaboratori".

Il primo è la previsione nominativa della figura: non basta scrivere "l'associazione si dota degli organi previsti dalla legge". Occorre che lo statuto menzioni espressamente il responsabile della protezione dei minori, definendone la natura e la funzione.

Il secondo elemento — ed è qui che si annida il rischio più frequente — è la definizione del mandato e dei limiti della delega. Dall'analisi dei vari compiti affidati al soggetto incaricato del safeguarding si ricava un quadro estremamente articolato di obblighi basati su comportamenti attivi, dovendosi quindi escludere che tale soggetto debba o possa agire solo su segnalazione. Se lo statuto non delimita con precisione cosa il responsabile deve fare autonomamente e cosa deve invece essere riferito al consiglio direttivo, la responsabilità si espande fino a coprire ogni omissione, anche quella non prevista.

Il terzo elemento è la procedura di segnalazione interna: internamente alla ASD/SSD il responsabile dovrà ricevere dagli affiliati le segnalazioni su tutte le situazioni, anche potenziali, di rischio e quindi ogni ASD/SSD dovrà impostare una specifica procedura di segnalazione che garantisca sia la riservatezza che la rapidità della comunicazione. Questa procedura non può stare solo nel modello organizzativo: i suoi principi-guida devono trovare un ancoraggio nello statuto.

Il quarto elemento è la durata dell'incarico e le cause di incompatibilità: il responsabile safeguarding rimane in carica per quattro anni dalla nomina. Lo statuto deve prevedere quando e come l'incarico si rinnova, chi lo revoca e in presenza di quali condizioni.

Il rischio che nessuno segnala: la clausola mal scritta espone il responsabile più del presidente

Questo è il punto che distingue chi ha solo letto la norma da chi la applica. La maggior parte dei commenti disponibili online si ferma alla lista degli adempimenti. La questione davvero spinosa è un'altra: una clausola statutaria generica sul responsabile del safeguarding crea una posizione di garanzia — cioè un obbligo giuridico di impedire che l'evento lesivo si verifichi — che può diventare più pesante di quella del presidente stesso.

Lo ha chiarito in modo netto la giustizia sportiva. La Corte Federale d'Appello della FIGC, a Sezioni Unite, con la decisione n. 88/2025-2026 del 9 febbraio 2026 ha inibito il presidente di una società sportiva per aver designato un responsabile safeguarding giudicato "impreparato e inadatto", applicando al sodalizio anche una sanzione pecuniaria.

Ma la pronuncia va letta nel suo sviluppo completo. La decisione della FIGC – Corte Federale d'Appello SS.UU. del 9 febbraio 2026 n. 0088/CFA ha stabilito che integra una responsabilità omissiva per violazione della "posizione di garanzia" la condotta del responsabile safeguarding e del presidente che, pur ignorando i fatti illeciti, siano rimasti inerti nell'attuazione di misure concrete di controllo e vigilanza.

Il principio è di una portata che va ben oltre il calcio: anche chi non sapeva viene sanzionato se il suo ruolo imponeva di sapere. La posizione di garanzia può aggiungersi, per ciò che concerne la responsabilità del presidente, ad una specifica responsabilità per culpa in eligendo, da valutare volta per volta in relazione alle circostanze fattuali.

E la CFA 88/2025-2026 non è un caso isolato. Fa seguito alla pronuncia del Tribunale Federale FIBS del 21 gennaio 2026, che riconosce la responsabilità del presidente di una ASD per non aver scelto "con la dovuta cautela il collaboratore al quale affidare l'incarico di responsabile", segnale che la giustizia sportiva si stia allineando e strutturando sulla nuova figura del responsabile safeguarding.

Vale allora il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila, non chi attende che qualcosa accada per poi dichiarare di non sapere. La posizione di garanzia non si dismette con un verbale di nomina.

Come scrisse Hannah Arendt, la responsabilità non nasce dall'aver compiuto un atto, ma dall'aver accettato un ruolo che obbligava ad agire. Nominarsi o nominare qualcuno responsabile safeguarding senza costruire intorno a quel ruolo un sistema reale non è innocuo: è precisamente la condotta che la giustizia sportiva ha già sanzionato.

Quali rischi corre un'associazione sportiva dilettantistica che non adegua lo statuto al safeguarding?

I rischi si articolano su tre livelli distinti, che spesso si sovrappongono.

Il primo è il rischio affiliativo: chi non comunica la nomina del responsabile all'ente affiliante alla prima riaffiliazione utile rischia sanzioni che possono arrivare, nel caso più grave, alla revoca dell'affiliazione stessa. A partire dal 1° gennaio 2025, la mancata nomina del responsabile safeguarding e l'assenza dei modelli organizzativi richiesti possono comportare sanzioni disciplinari da parte delle federazioni sportive e revoca dell'affiliazione all'ente sportivo di riferimento.

Il secondo è il rischio fiscale: le ASD e SSD godono di un regime tributario agevolato che presuppone la regolarità formale e sostanziale dello statuto. Uno statuto non allineato alle disposizioni di legge vigenti mette a rischio la qualificazione dell'ente come associazione sportiva dilettantistica ai sensi del d.lgs. 36/2021, con conseguenze che investono anche le agevolazioni IRPEF sui compensi sportivi.

Il terzo — il più immediato dopo la CFA 88/2025-2026 — è il rischio disciplinare personale per il presidente e per il responsabile nominato: inibizione, sospensione, sanzione pecuniaria fino a 2.000 euro e responsabilità diretta del sodalizio, anche per fatti di cui gli organi apicali non erano a conoscenza ma avrebbero dovuto esserlo.

Nota di pratica

Nelle pratiche di adeguamento statutario che seguiamo, l'errore più frequente non è l'omissione totale della clausola sul responsabile safeguarding — che ormai quasi tutti inseriscono — ma la sua genericità. Una frase del tipo "l'associazione nomina un responsabile per la protezione dei minori ai sensi di legge" non basta. Se il contenuto del mandato non è definito nello statuto o almeno in un regolamento interno espressamente richiamato dallo statuto, ogni omissione del responsabile ricade su di lui senza limiti. Lo vediamo anche in contesti non calcistici: palestre di arti marziali, piscine, scuole di danza. La clausola deve delimitare il perimetro delle competenze, non solo istituire la figura.

Domande frequenti

La mia ASD ha solo adulti tesserati: devo comunque nominare il responsabile safeguarding?

Sì. L'obbligo si applica a tutte le ASD e SSD affiliate, indipendentemente dalla presenza attuale di minori. La ratio è preventiva: il sistema di safeguarding deve essere operativo prima che arrivi il primo minore, non dopo. Chi organizza tornei, stage o eventi aperti anche al pubblico giovanile rientra nell'obbligo a prescindere dalla composizione ordinaria dei tesserati.

Chi può fare il responsabile safeguarding nella mia associazione?

Il responsabile safeguarding deve essere una figura indipendente e imparziale. Sebbene non vi siano espliciti divieti, si consiglia di nominare un professionista esterno per garantire terzietà. Individuare il responsabile in figure apicali, come il presidente o i consiglieri, oppure in figure tecniche come allenatori e istruttori, finisce per sovrapporre il controllore e il controllato. Il soggetto deve presentare il certificato del casellario giudiziale e possedere competenze educative, psicologiche e giuridiche di base. La durata dell'incarico è di quattro anni.

Cosa succede se il responsabile nominato risulta inadeguato allo svolgimento del ruolo?

Come chiarito dalla Corte Federale d'Appello FIGC (decisione n. 88/2025-2026 del 9 febbraio 2026), la responsabilità ricade in primo luogo sul presidente che ha effettuato la nomina, per culpa in eligendo, cioè per aver scelto male. Ma il responsabile inadeguato risponde anche lui, per culpa in vigilando, vale a dire per non aver esercitato il controllo che il ruolo imponeva. La società risponde in via diretta e oggettiva. Non è sufficiente aver completato la procedura formale: la nomina deve essere sostanziale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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