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Adozione maggiorenne: puoi farlo con figli minori? - Studio Legale MP - Verona

Un uomo ha cresciuto come figlio il nipote maggiorenne rimasto orfano, mentre ha due bambini piccoli avuti da una seconda relazione. Vuole formalizzare quel legame affettivo con l'adozione. La risposta dell'ordinamento, oggi, è un no secco: non perché il rapporto sia falso, non perché i bambini siano pregiudicati, ma per un automatismo normativo che non tollera eccezioni. Questo scenario — tutt'altro che raro nelle famiglie ricomposte, nelle storie di affidamento prolungato, nelle situazioni di vera affectio familiaris — è al centro di uno dei fronti aperti più attivi del diritto di famiglia italiano.

Il quadro normativo: cos'è e cosa non è l'adozione del maggiorenne

L'adozione del maggiorenne è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile. Si tratta di un istituto profondamente diverso dall'adozione del minore: non presuppone lo stato di abbandono, non recide i legami con la famiglia di origine, non attribuisce all'adottante la responsabilità genitoriale. Si tratta di una specifica tipologia di adozione che non incide in alcun modo sui diritti e i doveri dell'adottato verso la sua famiglia di origine e non dà vita ad alcun rapporto civile verso i parenti dell'altra parte. Gli effetti principali sono l'acquisizione del cognome dell'adottante (anteposto al proprio), l'inserimento nella linea successoria e il diritto agli alimenti. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine; l'adottato entra nella linea di successione dell'adottante ma non vanta alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato, in quanto non si vuole che l'adozione di maggiorenne diventi uno strumento per permettere all'adottante di appropriarsi di un cospicuo patrimonio.

La funzione originaria dell'istituto era prevalentemente patrimoniale — garantire la continuità del nome e del patrimonio — ma questa impostazione è tramontata. La Consulta ha sottolineato come l'adozione di maggiorenne ha subito una significativa evoluzione, assumendo una nuova configurazione sociologica e acquisendo funzioni ulteriori rispetto a quella originaria, tanto che l'istituto, per come vive attualmente nell'ordinamento, è divenuto uno strumento «duttile e sensibile alle sollecitazioni della società», in quanto formalizza consolidati legami affettivo-solidaristici rappresentativi dell'identità dell'individuo.

I requisiti di legge restano precisi: l'adottante deve aver compiuto almeno 35 anni e superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando; in casi eccezionali il Tribunale può scendere fino a 30 anni di età dell'adottante, ferma restando la differenza minima. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e in presenza di motivi meritevoli, l'intervallo di diciotto anni tra adottante e adottando. Il consenso deve essere prestato personalmente davanti al Presidente del Tribunale, e occorrono gli assensi dei soggetti terzi coinvolti: genitori dell'adottando, coniuge dell'adottante e dell'adottando se non separati, figli maggiorenni dell'adottante. Il procedimento si radica presso il Tribunale ordinario del luogo di residenza dell'adottante.

Sul cognome, la giurisprudenza ha recentemente superato il rigido automatismo dell'anteposizione. In materia di adozione di maggiorenne, il giudice può stabilire che il cognome dell'adottante sia posposto a quello dell'adottato, quando vi sia il consenso di adottante e adottando e quando l'anteposizione automatica altererebbe il patrimonio identitario, personale, professionale o religioso dell'adottato. Questo orientamento è stato consolidato dalla Cass. civ., Sez. I, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29684, che ha statuito che il giudice deve verificare l'esistenza di una relazione stabile e duratura, situata in un contesto familiare o quasi familiare, non essendo sufficiente una mera amicizia o una relazione motivata esclusivamente da ragioni patrimoniali.

Il nodo irrisolto: figli minori dell'adottante e il divieto automatico

Il punto più critico dell'intera disciplina è oggi il divieto assoluto di adottare un maggiorenne quando l'adottante abbia figli minori. È un divieto che non ammette deroghe, non consente valutazioni caso per caso, non si piega all'evidenza di situazioni in cui i bambini non subirebbero alcun pregiudizio. La censura non concerne il raffronto tra l'adozione del maggiorenne e l'istituto, evidentemente diverso, dell'adozione del minore d'età, ma l'automatismo presente nella norma; il divieto si fonda sulla incapacità dei minori di esprimere un consenso all'adozione proprio e informato.

Nella sentenza n. 215 del 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, che aveva rimesso gli atti chiedendo se tale automatismo fosse compatibile con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU). Dall'istruttoria condotta era emerso che, da un lato, tra gli adottanti e l'adottando si era instaurato un saldo rapporto affettivo e, dall'altro, non sussistevano profili di pregiudizio che potessero derivare alle minori dal progetto adottivo dei loro genitori. Eppure l'adozione era preclusa.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il divieto automatico di adottare un maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante presenta profili di criticità, perché impedisce qualsiasi valutazione concreta sull'intensità dei legami familiari già esistenti e sull'assenza di pregiudizio per i figli minori; ma la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo necessario un intervento di sistema riservato al legislatore. Il motivo tecnico dell'inammissibilità è significativo: l'esigenza di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare esigerebbe apposite forme processuali, oltre che specifiche garanzie e cautele, delle quali non vi è traccia nel rito camerale di cui agli artt. 311 e seguenti c.c.

Questa pronuncia merita una lettura attenta perché non è un'assoluzione dell'automatismo: la Corte riconosce esplicitamente che il meccanismo preclusivo, nel contesto ermeneutico che ha portato all'evoluzione dell'adozione dei maggiorenni, la quale nel corso del tempo si è arricchita di profili personalistici costituzionalmente rilevanti, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell'adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione, perché presenta, per la sua irrimediabile fissità, dei profili di criticità. La palla è ora nel campo del Parlamento.

Parallelamente, sempre nel dicembre 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 210 del 30 dicembre 2025 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 184/1983, nella parte in cui non consentiva all'adottando minore di assumere il solo cognome dell'adottante nell'adozione in casi particolari: un segnale complessivo di attenzione della Consulta verso la dimensione identitaria e affettiva della filiazione adottiva.

Il summum ius summa iniuria risuona con forza in questa vicenda: la norma, applicata nella sua rigidità assoluta, finisce per produrre un'ingiustizia concreta nei confronti di chi ha già costruito, nella realtà quotidiana, un autentico rapporto genitoriale. Il principio non è ornamentale: è la chiave di lettura critica che il legislatore dovrà adottare quando si metterà mano alla riforma.

Come osservava Gustavo Zagrebelsky, il diritto non è un sistema di regole astratte ma un tentativo continuo di rispondere alla complessità della vita concreta: e raramente, come in questo caso, la distanza tra la norma e quella complessità è così evidente.

Cosa sapere prima di avviare la procedura: aspetti pratici e rischi sottovalutati

Chi oggi si trova nella condizione di voler adottare un maggiorenne deve fare i conti con alcune criticità operative che i testi normativi non esplicitano e che la prassi giudiziaria ha chiarito solo in parte.

Il primo punto riguarda gli assensi: non sono un adempimento burocratico ma un requisito sostanziale. I vizi del consenso, disciplinati in materia contrattuale, rilevano anche per l'adozione: il consenso è un mero presupposto dell'adozione, ma deve esprimersi liberamente e regolarmente, senza ostacoli o impedimenti; non si parlerà di nullità o di annullabilità dell'atto di consenso, bensì di motivo di impugnazione del provvedimento per carenza o irregolarità di un presupposto. Il rischio concreto è che un assenso viziato — reso sotto pressione, in condizioni di alterazione psichica, o per errore sulla portata giuridica dell'atto — possa esporre la sentenza di adozione a future impugnazioni.

Il secondo punto riguarda la cosiddetta adozione strumentale. Un tipo di abuso è stato ritenuto il ricorso all'adozione di maggiorenni per il solo fine di far conseguire la cittadinanza italiana all'adottando. I tribunali verificano con attenzione la genuinità del legame, e una domanda che appaia finalizzata esclusivamente a vantaggi successori o a ottenere titoli di soggiorno rischia il rigetto anche in presenza di tutti i requisiti formali. Occorre dunque documentare con cura la storia del rapporto affettivo: prove fotografiche, testimonianze, corrispondenza, convivenze, atti di cura.

Il terzo aspetto riguarda la posizione successoria dell'adottato maggiorenne: essa è più limitata rispetto all'adozione piena. Non si crea alcun rapporto tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve alcune eccezioni come gli impedimenti matrimoniali. Ciò significa che, ad esempio, il nipote dell'adottante rimane giuridicamente estraneo all'adottato, e viceversa. Chi struttura un passaggio generazionale d'impresa attraverso l'adozione del maggiorenne deve essere consapevole di questo limite e prevedere strumenti complementari (testamento, patto di famiglia, donazione) per coprire l'intera architettura patrimoniale desiderata.

Infine, il tema della revoca. Gli effetti dell'adozione di maggiorenne possono cessare in caso di revoca, solo per i seguenti motivi: indegnità dell'adottato o indegnità dell'adottante; in entrambi i casi la revoca può essere richiesta da una delle due parti al Tribunale allorquando l'adottato o l'adottante abbiano attentato alla vita dell'altra parte o del suo coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti, oppure si siano resi responsabili di un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni. La revoca ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza che la pronuncia.

Il panorama è dunque quello di un istituto in piena trasformazione, sospeso tra una norma del codice civile che risente ancora della sua origine settecentesca — garantire una discendenza a chi non ne aveva — e una realtà sociale fatta di famiglie ricomposte, affidamenti protratti, legami affettivi autentici che chiedono riconoscimento giuridico. La sentenza n. 215/2025 della Corte Costituzionale ha fotografato questa tensione con chiarezza, ha riconosciuto che il diritto vigente produce risultati iniqui, ma ha rinviato la soluzione al legislatore. Nell'attesa, chi ha un progetto adottivo che coinvolge un adulto deve muoversi con consapevolezza dei limiti attuali, documentare con rigore il legame affettivo esistente e valutare attentamente la propria situazione familiare prima di depositare il ricorso.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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