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Un automobilista percorre una strada provinciale nelle Marche in orario serale. Un cinghiale sbuca dalla curva. L'impatto è inevitabile. I Carabinieri intervengono, il veicolo è distrutto. L'automobilista conviene in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento. La Cassazione, con l'ordinanza n. 11302 del 27 aprile 2026, gli dà ragione: la Regione risponde dei danni da fauna selvatica in via oggettiva, senza che il danneggiato debba dimostrare una specifica colpa dell'ente nella gestione del territorio.
Quel principio vale oggi. E potrebbe valere molto meno domani, se il DDL caccia 1552 2026 fauna selvatica danni opposizione — il disegno di legge che riscrive la legge 157/1992 — dovesse essere approvato dalla Camera senza modifiche sostanziali. Il testo è stato presentato al Senato il 20 giugno 2025 e, dopo circa un anno di esame in commissione, l'Aula di Palazzo Madama lo ha approvato il 23 giugno 2026 con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti. La riforma non è ancora in vigore: dopo il voto del Senato, il testo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati il 24 giugno 2026 come Atto C.2984 e il 26 giugno è stato assegnato in sede referente alla XIII Commissione Agricoltura. La conferenza dei capigruppo ha già fissato la discussione in Aula per il mese di novembre.
Il DDL caccia 2026 è già in vigore?
No. Fino al completamento dell'iter parlamentare e alla successiva promulgazione, resta pienamente applicabile la legge 157/1992 nella sua versione attuale, con i calendari venatori e i divieti oggi vigenti nelle singole Regioni. Chi agisce oggi — per danni da fauna o per impugnare un calendario venatorio — opera ancora nel quadro normativo vigente. Questo non significa che la riforma sia irrilevante: le sue previsioni segnalano dove si stanno spostando gli equilibri, e un avvocato che segue queste pratiche deve tenerlo a mente già nella fase stragiudiziale.
Cosa prevede la riforma: le novità più critiche
Il disegno di legge n. 1552, a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, interviene sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, il testo che da oltre trent'anni disciplina caccia e tutela degli animali selvatici in Italia. Le modifiche più significative — e più discusse — riguardano tre ambiti.
Il primo è il lupo. Il DDL rimuove il lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette previsto dalla legge 157/1992, aprendo di fatto la strada ad abbattimenti in deroga. È qui che si concentra il principale rilievo europeo: la XIII Commissione Agricoltura avvia l'esame mentre Bruxelles resta in contatto con Roma sulle compatibilità con la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.
Il secondo riguarda spazi e specie cacciabili. Il testo introduce la possibilità di caccia in aree demaniali e spiagge su delega regionale, include l'oca selvatica e il piccione di città tra le specie cacciabili, e ridefinisce i cacciatori come «bioregolatori», cioè soggetti che svolgono una funzione di controllo della fauna nell'interesse della biodiversità. Una qualificazione che non è solo retorica: se consolidata nella norma, potrebbe incidere sul profilo della responsabilità civile per i danni causati durante l'attività venatoria.
Il terzo aspetto riguarda le sanzioni. La sanzione per l'abbattimento di specie non cacciabili scende da 3.000 a 2.000 euro. Una riduzione del 33% che molte associazioni ambientaliste leggono come un segnale di minore deterrenza nei confronti del bracconaggio.
Il provvedimento è stato assegnato alla sola Commissione Agricoltura, lasciando fuori quella Ambiente, nonostante il testo stesso presenti la riforma come una norma che riguarda biodiversità ed ecosistemi. Affidare il DDL caccia alla sola Commissione Agricoltura significa trattarlo soprattutto come una questione produttiva; coinvolgere anche la Commissione Ambiente vorrebbe dire riconoscerne l'impatto su biodiversità ed ecosistemi. Non è una questione di forma: la scelta della commissione incide sulla lettura politica della riforma e, alla lunga, sulla sua interpretazione giurisprudenziale.
Con la riforma della caccia posso ancora chiedere il risarcimento per i danni del cinghiale?
Sì, e oggi il quadro è favorevole. La legge 157/1992 — ancora pienamente in vigore — prevede all'art. 26 un fondo regionale per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole. Ma il terreno più solido per il risarcimento è la responsabilità oggettiva della Regione ai sensi dell'art. 2052 del Codice civile, cioè la responsabilità che non richiede la prova di una colpa specifica dell'ente.
Con l'ordinanza n. 11302 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che i danni provocati dalla fauna selvatica devono essere risarciti applicando l'art. 2052 c.c., cioè la responsabilità oggettiva per danno cagionato da animali. Secondo la Suprema Corte, la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è gestita dalle Regioni; per questo motivo, la responsabilità dell'ente pubblico non dipende dalla prova di una colpa specifica, ma deriva direttamente dalla gestione della fauna stessa.
Nello stesso filone si inserisce la Cass. civ., Sez. III, ord. 27 aprile 2026, n. 11299, che ha cassato la sentenza di un Tribunale che aveva rigettato la domanda risarcitoria richiedendo la prova di una condotta colposa dell'ente nella gestione della fauna. E ancora la Cass. civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2026, n. 2526, che ha confermato l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni causati dalla fauna selvatica, ribadendo che la Regione risponde a prescindere dalla dimostrazione di specifiche omissioni nella gestione del territorio o nella mancata installazione di barriere.
Attenzione però: responsabilità oggettiva non significa automatismo risarcitorio. Chi agisce in giudizio deve comunque provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno subito, e l'appartenenza dell'animale a una specie rientrante nel patrimonio faunistico dello Stato.
Le associazioni ambientaliste possono fare ricorso contro i nuovi calendari venatori?
Sì, ma il contesto giurisprudenziale si è fatto più difficile. Con la sentenza n. 6600 del 24 agosto 2026 (Sezione Sesta), il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità del calendario venatorio 2025/2026 della Regione Marche, respingendo il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. La pronuncia fissa principi destinati a pesare su tutti i contenziosi futuri.
Il parere dell'ISPRA ha la medesima valenza scientifica e consultiva del parere del Comitato Tecnico-Faunistico Venatorio Nazionale. Entrambi i pareri non sono vincolanti, pertanto le Regioni non sono tenute a dare preferenza all'ISPRA né a giustificare in modo aggravato la scelta di conformarsi alle indicazioni del CTFVN. In altre parole: il semplice scostamento dal parere ISPRA non basta più come argomento per ottenere la sospensione cautelare di un calendario venatorio.
Il calendario venatorio può essere annullato o sospeso solo in presenza di scelte regionali palesemente illogiche o arbitrarie, e non quando esse siano semplicemente opinabili. L'onere di provare eventuali macroscopiche illogicità ricade interamente sui ricorrenti.
Gli effetti si sono già visti. Il TAR Marche e il TAR Lazio hanno richiamato espressamente quella sentenza in due ordinanze, pubblicate rispettivamente il 5 e il 7 settembre, con cui hanno respinto le richieste di sospensione cautelare dei rispettivi calendari venatori 2026/2027. Il TAR Piemonte, con ordinanza 412/26, ha invece accolto parzialmente il ricorso su allodola e pernice bianca, dove la Regione aveva motivato in modo insufficiente il discostarsi dai dati ISPRA. Con l'ordinanza cautelare n. 481/2026, pubblicata il 29 luglio, il TAR della Sicilia ha sospeso il calendario venatorio 2026/2027, accogliendo la richiesta di sospensione cautelare presentata da alcune associazioni animaliste.
Il quadro è quindi tutt'altro che monolitico: il ricorso al TAR contro un calendario venatorio resta uno strumento percorribile, ma richiede una strategia processuale più solida rispetto al passato. Non basta allegare il parere ISPRA: occorre costruire un motivo specifico, documentare le lacune nell'istruttoria regionale, indicare le contraddizioni nella motivazione o la violazione di norme europee.
Il rischio infrazione UE: lo scenario che nessuno nomina
Qui sta l'aspetto che i blog ambientalisti segnalano in termini politici, ma che un'analisi giuridica deve sviluppare diversamente. La Commissione europea ha sollevato rilievi di compatibilità del DDL 1552 con la Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e la Direttiva Habitat (92/43/CEE). Non si tratta di una critica generica: entrambe le direttive sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e impongono obblighi di protezione delle specie che non possono essere derogati da una legge ordinaria nazionale.
Il principio latino che regge questa situazione è lex specialis derogat generali — la norma speciale prevale su quella generale — ma funziona anche nella direzione opposta: il diritto UE prevale sul diritto nazionale, e una norma interna incompatibile con una direttiva può essere disapplicata dal giudice nazionale senza attendere una pronuncia della Corte di Giustizia.
Cosa significa in pratica? Se il DDL diventasse legge e un giudice nazionale si trovasse a valutare la legittimità di un abbattimento di lupi — specie attualmente classificata come prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat — potrebbe disapplicare la norma italiana che lo consente, riconoscendo la diretta applicabilità del diritto europeo. Non è uno scenario ipotetico: è la normale conseguenza del primato del diritto UE, già applicata in materia ambientale dalla giurisprudenza italiana e della Corte di Giustizia.
Come scriveva Norberto Bobbio, «il diritto non è soltanto un insieme di norme, ma un sistema in cui le norme si coordinano e si limitano a vicenda». Un sistema, aggiungiamo, in cui la norma interna può cedere davanti alla norma sovranazionale nel momento stesso in cui il giudice è chiamato ad applicarla.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo in materia di fauna selvatica, l'errore più frequente è convenire in giudizio il soggetto sbagliato: il Comune, la Provincia o il gestore della strada, anziché la Regione. Da quando la Cassazione ha consolidato l'orientamento sull'art. 2052 c.c., una domanda rivolta all'ente sbagliato non è solo una questione di legittimazione passiva: rischia di far decorrere i termini di prescrizione senza che la domanda corretta sia mai stata proposta. Lo stesso vale per i danni agricoli da fauna protetta: la richiesta al fondo regionale ex art. 26 l. 157/1992 ha tempi e modalità precise, e la confusione tra il canale amministrativo e quello giudiziario è una delle cause più comuni di domande inammissibili o prescritte.
Domande frequenti
Se il DDL 1552 diventa legge, il lupo potrà essere abbattuto?
Il DDL prevede la rimozione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette della legge 157/1992. Tuttavia, il lupo rimane specie prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat UE 92/43/CEE, che prevale sul diritto nazionale. Prima che qualsiasi abbattimento diventi legalmente praticabile, l'Italia dovrebbe ottenere una deroga formale a livello europeo o modificare lo status di protezione UE — un percorso tutt'altro che scontato e già oggetto di contenzioso tra la Commissione e Roma.
Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento dei danni da cinghiale?
La prescrizione per i danni da fauna selvatica segue le regole generali della responsabilità extracontrattuale: cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato (art. 2947 c.c.). Per i danni alle colture, molte leggi regionali prevedono termini più brevi per la segnalazione preventiva all'ente competente — in alcune regioni anche solo 48 ore dall'evento. Superato quel termine, il diritto al risarcimento può essere definitivamente compromesso. Verificare subito la normativa regionale applicabile è il primo passo.
Un privato cittadino può impugnare un calendario venatorio davanti al TAR?
In linea generale, il ricorso al TAR contro un calendario venatorio è accessibile alle associazioni ambientaliste riconosciute, che hanno legittimazione ad agire a tutela degli interessi diffusi. Un privato cittadino può ricorrere solo se riesce a dimostrare un interesse personale, diretto e differenziato: ad esempio, un agricoltore che utilizza un fondo in zona interessata da prelievi può avere titolo per agire. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 6600/2026, però, il motivo di ricorso deve essere puntuale e fondato su vizi specifici dell'istruttoria regionale, non sulla mera difformità dal parere ISPRA.
Redazione - Staff Studio Legale MP