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Poteri dell'AdS: cosa può decidere e cosa no - Studio Legale MP - Verona

Un anziano genitore viene dimesso dall'ospedale con una diagnosi grave. I figli si chiedono chi firma il consenso alla terapia riabilitativa. Oppure: una persona con deficit cognitivo lieve vuole fare testamento, e il fratello — nominato amministratore di sostegno — non sa se può intervenire, e come. Queste non sono domande astratte. Sono le situazioni in cui le famiglie si trovano ogni giorno dopo che il decreto del giudice tutelare è stato emesso, e in cui l'incertezza sui poteri dell'amministratore può produrre danni gravi: atti invalidi, cure ritardate, conflitti familiari trascinati in giudizio.

Cosa stabilisce la legge: il decreto è la mappa

Il punto di partenza è l'art. 405 c.c., che impone al decreto di nomina di contenere l'elenco preciso degli atti che l'amministratore può compiere in sostituzione del beneficiario, di quelli che può compiere solo in sua assistenza, e dei limiti alle spese. Non esiste, dunque, un catalogo legale fisso dei poteri dell'amministratore di sostegno: tutto dipende da ciò che il giudice tutelare ha scritto nel decreto. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutto ciò che non è espressamente indicato nel provvedimento, e il giudice calibra i poteri dell'amministratore sulla situazione concreta, mentre il beneficiario conserva la capacità di agire per tutto ciò che non è espressamente indicato nel decreto.

Questo principio — apparentemente semplice — ha implicazioni pratiche enormi. Significa che l'amministratore non può spingersi oltre il perimetro assegnato dal giudice, nemmeno con le migliori intenzioni. Ogni atto che ecceda i poteri conferiti è esposto a invalidità, con conseguenze sia sul piano civile sia, in certi casi, penale.

Sul fronte penale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'amministratore di sostegno, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale in virtù del decreto di nomina del giudice tutelare, del giuramento prestato e degli obblighi di rendicontazione e autorizzazione giudiziale, commette peculato mediante plurime condotte appropriative di somme di denaro di cui ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio — quali acquisti online, prelievi bancomat ed emissione di assegni — non destinate alle esigenze dell'amministrato e prive di autorizzazione del giudice tutelare. Non si tratta di un rischio teorico: i procedimenti penali a carico di amministratori che hanno utilizzato il patrimonio del beneficiario per scopi propri sono in significativo aumento.

Il nodo del consenso sanitario

Il profilo più delicato — e oggetto delle pronunce più recenti — riguarda le decisioni sulla salute. La Cassazione, con l'ordinanza n. 1396 del 2026, ha ridefinito i confini di questo potere con un doppio movimento: apertura e garanzia. La Suprema Corte ha stabilito che, nei casi in cui il giudice tutelare abbia individuato specifiche difficoltà o incapacità, all'amministratore può spettare il potere di prestare il consenso informato per trattamenti sanitari, disciplinando così la rappresentanza del beneficiario in scelte rilevanti per la salute. Ma la stessa pronuncia pone condizioni rigorose: la rappresentanza in materia di trattamenti sanitari può essere attribuita all'amministratore quando la persona sia stabilmente incapace di intendere e volere o permangano dubbi ragionevoli sulla sua effettiva autodeterminazione. Questa soluzione è ammessa solo a seguito di rigorosa valutazione da parte del giudice tutelare, con audizione del beneficiario e dei familiari, e sulla base di una documentazione clinica esaustiva.

Il punto critico è uno: se il decreto non attribuisce espressamente il potere di prestare il consenso sanitario, l'amministratore non può firmarlo. Deve rivolgersi al giudice tutelare. La prassi di molti medici — che chiedono la firma all'amministratore come se fosse automatica — non trova base normativa e può esporre il sanitario a responsabilità se il beneficiario era ancora capace di esprimersi. Il principio del rispetto della volontà del beneficiario rimane centrale: l'esercizio della rappresentanza sanitaria richiede un provvedimento motivato del giudice che conferisce all'amministratore il potere solo nella misura strettamente necessaria, e un obbligo costante di ascolto, per quanto possibile, della volontà e delle preferenze del beneficiario.

La questione si intreccia con il regime delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), disciplinate dalla Legge 219/2017: se il beneficiario aveva già redatto delle DAT prima dell'apertura della misura, quelle disposizioni prevalgono e l'amministratore non può ignorarle. Anzi, la sua funzione diventa quella di farle rispettare.

Il tema della proporzionalità tra poteri conferiti e condizioni reali del beneficiario è stato al centro di un'altra pronuncia significativa. La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 14689, ha stabilito che la condotta non collaborativa della persona per la quale si richiede l'amministrazione di sostegno non può, di per sé, costituire un indizio della presenza di una menomazione della salute. La stessa Corte ha stabilito che i poteri gestori dell'amministratore di sostegno debbano essere direttamente proporzionati alla reale presenza di una menomazione, nonché all'incidenza di questa sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi.

Questo orientamento — già espresso nella medesima sentenza con riguardo alla fase di nomina — vale egualmente per il momento successivo: se le condizioni del beneficiario cambiano (in miglioramento o in peggioramento), i poteri conferiti vanno aggiornati. L'amministratore che agisce con poteri sovradimensionati rispetto alle esigenze reali rischia di vederli annullati dal giudice tutelare o su reclamo al tribunale.

Quanto al profilo successorio, la Cassazione ha tracciato un confine netto: è legittimo prevedere, nell'ambito del decreto di apertura della misura, limiti alla capacità di compiere testamenti e donazioni, qualora risulti il rischio concreto di scelte pregiudizievoli per il patrimonio o per la persona del beneficiario, in situazioni di particolare vulnerabilità o influenzabilità. Ma in assenza di tale limitazione espressa nel decreto, il beneficiario conserva il diritto di testare. Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva in linea di principio la capacità di fare testamento. L'apertura dell'amministrazione di sostegno, di per sé, non toglie questo diritto: il beneficiario può recarsi dal notaio e disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte, purché sia in grado di intendere e di volere al momento della redazione. Un limite, però, scatta automaticamente anche senza che il decreto lo menzioni: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2648/2026, ha stabilito che il testamento pubblico del beneficiario è nullo se ricevuto alla presenza dell'amministratore di sostegno.

Questo è un profilo spesso sottovalutato nella prassi notarile e familiare. L'amministratore non deve essere presente al momento della redazione del testamento, anche se il beneficiario conserva la capacità di testare: la sua sola presenza fisica nel rogito vizia irrimediabilmente l'atto. La ratio è chiara e risale al principio nemo iudex in causa propria: chi ha un potere di rappresentanza o di gestione non può assistere a un atto dispositivo che potrebbe incidere sul proprio ruolo o vantaggio futuro.

Un aspetto sottovalutato anche dalla dottrina più recente riguarda le cosiddette "zone grigie" del decreto: situazioni in cui i poteri conferiti sono formulati in modo generico ("cura della persona", "gestione delle finanze") senza specificare se il consenso sanitario rientri nella prima categoria. La Suprema Corte ribadisce che l'amministrazione di sostegno presuppone un accertamento concreto e attuale della condizione di vulnerabilità del soggetto, non potendo essere giustificata da finalità meramente patrimoniali. La misura, infatti, è finalizzata a tutelare la persona e non a preservarne il patrimonio in funzione di interessi esterni o familiari. È necessario verificare: l'esistenza di un'infermità o menomazione, anche parziale o temporanea; l'incidenza effettiva di tale condizione sulla capacità di provvedere ai propri interessi; la proporzionalità della misura rispetto alle esigenze concrete del beneficiario. Questi stessi criteri — enunciati dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2026 n. 5763 — valgono anche per interpretare l'ampiezza dei poteri conferiti: ogni dubbio interpretativo sul decreto va risolto nel senso più restrittivo e, se necessario, sottoposto al giudice tutelare per un chiarimento formale.

In termini pratici, chi opera come amministratore di sostegno deve adottare alcune cautele irrinunciabili. Prima di firmare qualsiasi documento in nome del beneficiario, deve verificare che il decreto lo autorizzi espressamente. Per gli atti di straordinaria amministrazione patrimoniale — vendita di immobili, accettazione di eredità, stipula di mutui — serve quasi sempre l'autorizzazione del giudice tutelare, anche se il decreto non lo specifica, in applicazione analogica delle norme sulla tutela. Sul fronte sanitario, ogni qual volta il beneficiario è ancora in grado di esprimersi, la sua volontà deve essere raccolta e rispettata, e l'amministratore agisce in assistenza e non in sostituzione. L'atto compiuto in assenza di potere o in eccesso rispetto ad esso non è automaticamente nullo, ma annullabile su istanza di parte: l'annullamento può essere chiesto al giudice competente dall'amministratore, dal beneficiario, dai suoi eredi, dagli aventi causa o dal pubblico ministero, entro cinque anni dalla cessazione della misura. Fino a quel momento l'atto produce effetti: non è dunque automaticamente nullo o inesistente, ma semplicemente esposto a impugnazione.

Vale la pena richiamare un'avvertenza di Norberto Bobbio, che nel suo studio sull'ordinamento giuridico osservava come la norma che assegna un potere definisca al tempo stesso, e necessariamente, un limite. Nell'amministrazione di sostegno questo binomio è strutturale: i poteri conferiti non esistono senza i confini che li delimitano, e ogni tentativo di superarli — anche animato da buone intenzioni — tradisce la logica stessa dell'istituto, che è quella di sostenere senza sostituire, proteggere senza azzerare.

La sfida del prossimo futuro non è solo giuridica ma organizzativa: con la riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs. 62/2024 in progressiva attuazione, la riforma introduce il profilo di funzionamento e il progetto di vita individuale: strumenti che non si limitano a quantificare la menomazione, ma misurano la capacità della persona di partecipare alla vita sociale, lavorativa e familiare. Questo cambio di paradigma — dalla certificazione della limitazione alla misurazione della capacità residua — dovrà necessariamente riflettersi anche sulla ridefinizione dei poteri dell'amministratore di sostegno, che dovranno sempre più essere calibrati su ciò che la persona non riesce a fare, non su ciò che la diagnosi presuppone che non possa fare. È una distinzione sottile, ma giuridicamente decisiva.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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