Protezione legale di anziani e persone fragili a Verona: amministrazione di sostegno, interdizione e tutela – In una città dall’età media elevata come Verona (dove gli over 70 rappresentano una fetta consistente della popolazione), il tema della tutela degli anziani non autosufficienti è quanto mai sentito. Quando una persona non è più in grado di badare ai propri interessi – sia per ragioni di decadimento cognitivo, malattia o disabilità – il nostro ordinamento prevede strumenti giuridici di protezione: l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e la inabilitazione (quest’ultima di fatto assorbita nelle altre). In questo articolo analizzeremo in modo approfondito queste figure, alla luce delle specificità veronesi: dall’attivazione delle procedure presso il Tribunale di Verona, ai compiti di amministratori di sostegno e tutori, fino alle novità normative (riforma Cartabia 2023 in materia di volontaria giurisdizione). Offriremo inoltre cenni di giurisprudenza recente e consigli pratici per familiari e operatori. Come recita una massima latina, “Senectus ipsa morbus est” – la vecchiaia è di per sé una malattia – ma con gli strumenti adeguati si può garantire dignità, cura e rispetto dei diritti agli anziani fragili. Del resto, come disse Lev Tolstoj, «La vecchiaia è la più inattesa tra tutte le cose che possono capitare a un uomo» – e farsi trovare preparati è doveroso.
L’amministrazione di sostegno (AdS) è una misura introdotta in Italia con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, pensata per essere un istituto flessibile e di minimo intralcio all’autonomia della persona. A differenza dell’interdizione (che toglie del tutto la capacità di agire) l’AdS mira a sostenere la persona in quelle specifiche attività in cui non ce la fa, lasciandola libera per il resto.
Quando si ricorre all’amministrazione di sostegno? Tipicamente in caso di:
Anziani con demenza senile o Alzheimer agli esordi o in fase moderata: ancora parzialmente lucidi a tratti, ma incapaci di gestire denaro, burocrazia, cure.
Disabili intellettivi non totalmente incapaci (persone con sindrome di Down, autismo in forma lieve, ecc.) che possono compiere atti semplici ma non comprendono quelli complessi.
Persone con dipendenze o fragilità mentali che compromettono la cura dei propri interessi saltuariamente.
Anziani soli ricoverati in RSA che non riescono più a occuparsi di pensione, affitti, casa.
In genere ogni caso in cui la persona si trovi nell’impossibilità (parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione fisica/psichica (questa è la formula di legge).
Chi può richiederla? L’amministrazione di sostegno si attiva con ricorso al Giudice Tutelare (presso il Tribunale di Verona, Volontaria Giurisdizione). Possono presentarlo i parenti entro il 4° grado, il coniuge o convivente, gli affini entro il 2° grado, il tutore/curatore se la persona è già in interdizione/inabilitazione, o anche lo stesso soggetto interessato. Pure i servizi sociali o il medico di base possono segnalarne la necessità. A Verona, spesso sono i figli che prendono l’iniziativa per mamma o papà anziani in difficoltà; altre volte è l’ente (es. l’ULSS 9 Scaligera) a promuovere AdS per pazienti senza familiari attivi.
Procedura: il ricorso va depositato in Tribunale con certificato medico dettagliato sullo stato della persona e indicazione della persona proposta come amministratore (spesso un parente). Il Giudice Tutelare, entro 60 giorni circa, convoca un’udienza (magari presso la stessa struttura dov’è l’anziano, se non trasportabile). Ascolta la persona (compatibilmente col suo stato), i parenti e valuta le prove mediche. Se ritiene opportuna l’AdS, emette decreto motivato di nomina dell’amministratore di sostegno, in cui delimita poteri e durata. Il decreto viene poi annotato a margine dell’atto di nascita della persona.
Poteri dell’amministratore: qui sta la flessibilità. Il Giudice può attribuire all’AdS il potere di compiere determinati atti in nome e per conto del beneficiario (ad esempio incassare la pensione, pagare bollette, vendere beni per mantenimento, firmare consenso informato per cure mediche), oppure di assisterlo (firma congiunta) in altri atti. Tutto ciò è tagliato su misura del caso concreto. Ad esempio, se un anziano è lucido nelle conversazioni ma incapace con i numeri, il decreto potrebbe prevedere che l’amministratore gestisca solo il conto bancario sopra una certa cifra, mentre l’anziano può ancora disporre liberamente di piccole spese quotidiane.
Obblighi e controlli: L’amministratore presta giuramento di bene amministrare e periodicamente (di solito una volta l’anno) deve rendere conto della gestione al Giudice Tutelare, presentando un rendiconto delle entrate/uscite e relazione sullo stato di salute del beneficiario. Il Giudice Tutelare di Verona vigila, anche tramite il Giudice Onorario addetto alla Volontaria Giurisdizione. Se l’amministratore non adempie o abusa, può essere rimosso su istanza di familiari o d’ufficio.
Esempio pratico: La Sig.ra Maria, 85enne di Verona, inizia a mostrare confusione e ha scordato di pagare affitti e tributi accumulando debiti. La figlia ricorre per AdS. Il decreto nomina la figlia amministratore di sostegno, con poteri di: gestire conto bancario e patrimonio immobiliare (pagare tasse, riscuotere affitto di un negozio di proprietà), rappresentare Maria verso banche e PA, e assisterla nel consenso a eventuali interventi medici. Maria mantiene la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione per piccole spese personali (comprare cibo, vestiario). La figlia annualmente renderà conto. Maria, sollevata da incombenze che non riusciva più a gestire, continua la sua vita quotidiana ma protetta sul piano economico e legale.
Durata e cessazione: L’AdS può essere a tempo determinato o indeterminato. Può cessare se la persona migliora (es. esce da coma, guarisce da una malattia) o per decesso. Si può anche trasformare in interdizione se peggiora gravemente, ma in genere l’AdS copre anche casi severi.
Va evidenziato che l’amministrazione di sostegno è oggi lo strumento preferito e tendenzialmente sostitutivo di interdizione/inabilitazione, come più volte sottolineato dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale. La legge infatti spinge per usare AdS in tutti i casi possibili, riservando l’interdizione solo a situazioni limite.
L’interdizione (disciplinata dagli artt. 414 c.c. e segg.) è un provvedimento ben più drastico: dichiara la persona totalmente incapace di agire per infermità mentale abituale, e le viene affiancato un tutore che agisce al suo posto in tutto. Oggi l’interdizione viene chiesta quasi solo in casi di gravissima disabilità mentale o degenerazione totale, dove la persona non è in grado nemmeno minimamente di intendere e volere.
Procedura: Contrariamente all’AdS (ricorso al giudice tutelare), l’interdizione è un processo vero e proprio davanti al Tribunale in composizione collegiale. Si propone con atto di citazione da congiunti prossimi o dal PM. Viene svolta consulenza tecnica psichiatrica, si ascoltano testimoni, ecc. I tempi sono più lunghi. Se necessario, il giudice può nominare un tutore provvisorio intanto (spesso preferiscono optare per AdS nel frattempo).
Se la sentenza pronuncia interdizione, viene nominato un tutore (solitamente un familiare, se idoneo, altrimenti un professionista esterno) che avrà rappresentanza generale dell’interdetto. L’interdetto perde la capacità di compiere atti: ogni contratto, disposizione patrimoniale fatta da lui è annullabile. Ha capacità solo per atti personalissimi (matrimonio? In teoria no, l’interdetto non può sposarsi; testamento? l’interdetto non può testare se interdetto per infermità mentale sopravvenuta).
Tutore e controlli: Il tutore è soggetto a vigilanza del Giudice Tutelare. Deve fare inventario dei beni, gestirli nell’interesse dell’interdetto e rendicontare annualmente. Ha bisogno di autorizzazioni per atti straordinari (vendite immobili, transazioni…) dal giudice tutelare o dal Tribunale a seconda dei casi.
Esempi: Persona di 50 anni con grave ritardo mentale (Q.I. molto basso) e senza capacità di capire transazioni: l’interdizione viene ancora usata. Così come per un anziano con Alzheimer avanzato che non riconosce nemmeno i figli e non è più in grado neanche di intendere gli effetti delle proprie azioni. Tuttavia, in quest’ultimo caso ormai molti Tribunali preferiscono comunque l’AdS, magari con poteri amplissimi analoghi a quelli di un tutore, perché è procedura più snella e facilmente modificabile se necessario.
Inabilitazione: Era una via di mezzo (per prodighi, alcolisti cronici, infermità mentali non totali). Sostituita nei fatti dall’AdS, la legge Cartabia 2022-2023 ne ha previsto l’abrogazione. Già negli ultimi decenni era caduta in disuso, perché per un alcolista conviene AdS modulare.
Rapporto tra AdS e interdizione: Importante notare che se c’è già un AdS che funziona, la legge spesso impedisce di far luogo a interdizione. La Cassazione ha più volte cassato sentenze di interdizione invocando la prevalenza del “minor restringimento possibile” dei diritti: l’interdizione è l’extrema ratio solo se l’AdS non è adeguato.
Una questione cruciale è chi viene nominato amministratore di sostegno o tutore. L’ideale è un familiare di fiducia, conoscitore dei bisogni. La legge prevede una preferenza per il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, fratelli/sorelle. L’interessato (se lucido in parte) può anche indicare anticipatamente in scrittura privata chi vorrebbe (e il giudice ne tiene conto).
Tuttavia, non sempre c’è un parente disponibile o adatto. A Verona, come altrove, c’è un elenco di amministratori di sostegno professionali (avvocati, commercialisti, volontari formati - anche il titolare dello studio, avv. Marco Panato, ne è iscritto e svolge questo ruolo) cui il giudice attinge in mancanza di alternative. In particolare, la Fondazione Pia Opera Ciccarelli e altre Onlus locali offrono supporto con amministratori di sostegno per anziani soli. L’ULSS segnala nominativi di fiduciari quando necessario.
Il giudice valuta anche potenziali conflitti di interesse: se il figlio ha interessi economici divergenti (magari vuole “mettere le mani” sul patrimonio del padre), potrebbe preferire un terzo neutrale. Un esempio locale: caso di anziana benestante con due figli litigiosi sull’eredità – il Giudice Tutelare di Verona ha nominato un avvocato esterno AdS per garantire imparzialità nella gestione del patrimonio, evitando che uno dei figli prevalesse in conflitto con l’altro.
La figura dell’amministratore di sostegno volontario (spesso reclutato tramite associazioni di volontariato) è preziosa: persone formate che dedicano tempo ad assistere legalmente anziani soli. Verona ha attivato progetti per diffondere questa figura (ad es. corsi di formazione patrocinati dal Comune e dall’Ordine degli Avvocati per aspiranti AdS volontari).
È importante comprendere che se una persona sottoposta a AdS compie un atto che rientra nei poteri esclusivi dell’amministratore, quell’atto è annullabile su istanza dell’amministratore o del beneficiario stesso (art. 412 c.c.). Invece, se l’atto è compiuto con l’assistenza dovuta, è valido. Se l’atto eccede i poteri, è inefficace. E per l’interdetto, gli atti compiuti direttamente da lui sono nulli/annullabili a seconda.
In pratica: se un anziano con AdS per patrimonio va in banca e preleva 5000€ senza il consenso dell’AdS, la banca potrebbe essere chiamata a risponderne se l’atto era vietato dal decreto. Oppure, se un malintenzionato gli fa firmare una vendita di casa, quell’atto sarà annullato su istanza dell’AdS (trattandosi di atto eccedente le sue capacità).
Un esempio giurisprudenziale: un beneficiario di AdS dona del denaro a un conoscente approfittatore, senza coinvolgere l’amministratore. La Cassazione ha confermato l’annullabilità di quella donazione, essendo contraria alle finalità di protezione e compiuta in violazione del decreto di nomina.
Spese di gestione: L’amministratore/tutore ha diritto al rimborso spese e, se previsto, a un’indennità (specie se professionista). In genere per familiari non c’è compenso salvo casi particolari. Per professionisti, il giudice può liquidare un compenso annuale a carico del patrimonio del beneficiario (commisurato al lavoro svolto e alla consistenza patrimoniale).
Pubblicità: Come accennato, l’esistenza di amministrazione di sostegno/interdizione è annotata negli registri dello stato civile. Ciò serve per opponibilità ai terzi: ad esempio, se uno volesse vendere casa e è soggetto ad AdS, il notaio controlla se c’è annotazione. Anche a livello di registri immobiliari, eventuali restrizioni possono essere trascritte.
La riforma Cartabia (in vigore dal 2023) in tema di volontaria giurisdizione ha apportato alcune semplificazioni: ad esempio, ha previsto moduli standard per ricorsi di AdS, potere di pronunciare l’interdizione in camera di consiglio se tutti concordi (snellendo il rito). Inoltre, la digitalizzazione consente oggi di depositare i ricorsi online (a Verona gli avvocati usano il portale del Tribunale).
Dal punto di vista della sensibilità sociale, Verona ha una tradizione di istituti e associazioni dedite agli anziani (oltre alla citata Opera Ciccarelli, ad esempio l’IPAB Verona e molte case di riposo religiose). Si organizzano convegni periodici su AdS, e la figura è abbastanza conosciuta anche tra la gente comune grazie a campagne informative comunali (lo sportello del Comune di Verona per amministratori di sostegno, istituito presso i Servizi Sociali, offre consulenza a familiari).
Un tema delicato è la protezione dagli abusi: amministratore di sostegno e tutore hanno un grande potere, e purtroppo in casi isolati vi sono stati scandali di amministratori infedeli che prosciugavano conti degli assistiti. La vigilanza del giudice è fondamentale. In Veneto ricordiamo il caso (fittizio come esempio) di un avvocato AdS che aveva distratto soldi di un anziano; è stato rimosso e perseguito penalmente (ci sono fattispecie di reato come peculato se il soggetto è equiparato a pubblico ufficiale, o abuso d’ufficio, oppure semplici reati di appropriazione indebita). La Cassazione Penale ha di recente chiarito che l’amministratore di sostegno può rivestire la qualità di incaricato di pubblico servizio, punibile per peculato se si appropria di denaro dell’amministrato affidatogli (trattasi di pronunce che equiparano in alcuni casi l’AdS a un tutore, ergo soggetto a reati propri).
A Verona, il Tribunale emana linee guida agli amministratori/tutori, ad esempio imponendo di tenere conti separati intestati al solo beneficiario, evitare commistioni patrimoniali, investire in modo sicuro, etc. Sono spesso indicate nei decreti di nomina.
In sintesi, amministrazione di sostegno, interdizione e tutela sono strumenti per garantire che anche chi è fragile abbia qualcuno che ne curi gli interessi senza approfittarsene. L’approccio attuale privilegia l’amministrazione di sostegno, quale abito su misura, rispettoso il più possibile dell’autonomia residua del beneficiario.
La famiglia rimane il perno: quando c’è una rete familiare solida, spesso il figlio o nipote si fa carico di diventare amministratore/tutore, assicurando continuità affettiva oltre che gestionale. Ma la società veronese offre supporto anche a chi è solo: dal vicino di casa che segnala l’anziano confuso, ai servizi sociali che si attivano.
Un proverbio veneto recita: “El tempo passa, la salute se n’ha un’andare” – il tempo passa e la salute se ne va. Prepararsi per tempo alla possibilità che noi stessi o i nostri cari possiamo aver bisogno di un amministratore di sostegno è segno di previdenza. Non a caso, alcune persone in età matura redigono vere e proprie “procure durevoli” (strumento di origine anglosassone non formalizzato in Italia se non con AdS) nominando chi vorrebbero come AdS se in futuro perdessero lucidità.
In un’epoca in cui l’età avanzata può durare molti anni, è fondamentale che la comunità garantisca agli anziani non autosufficienti non solo cure mediche, ma anche tutela legale del loro patrimonio e dei loro diritti. Verona, con le sue tante realtà associative, sembra aver colto questa sfida. Ricordiamoci sempre che dietro ogni amministrazione di sostegno c’è una storia umana di vulnerabilità, ma anche di solidarietà: figli verso genitori, o perfino estranei che dedicano tempo per il benessere di qualcuno. Come ha affermato Papa Francesco, “Un popolo che non si prende cura degli anziani e dei bambini non ha futuro”. E Verona vuole certamente avere un futuro, senza dimenticare chi ha costruito il suo passato.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.