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Legge Pinto tutela anche grandi aziende e cause minori - Studio Legale MP - Verona

La recente giurisprudenza conferma che l’equa riparazione per i processi lumaca spetta a tutti: non solo alle persone fisiche ma anche alle società, indipendentemente dal valore economico della controversia. Le ultime novità normative e le sentenze del 2025 chiariscono criteri, limiti e modalità pratiche per ottenere l’indennizzo

 

Cos’è la Legge Pinto e quando si applica

La Legge Pinto (L. 89/2001) è la norma che consente di ottenere un indennizzo dallo Stato quando un procedimento giudiziario ha avuto una durata irragionevole. Si tratta di una risposta italiana alle condanne subite presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per la lentezza cronica dei nostri processi. In altre parole, se un processo civile, penale o amministrativo si protrae oltre un certo limite di tempo senza giustificato motivo, la persona o l’azienda coinvolta ha diritto a un equo risarcimento per il danno non patrimoniale (lo stress, l’ansia, la frustrazione) causato dall’attesa di giustizia. La legge Pinto non accelera il processo in sé, ma offre un rimedio compensativo ex post: a processo concluso (o addirittura durante il processo stesso, come vedremo) la parte lesa può chiedere un indennizzo monetario allo Stato per la “giustizia lumaca” subìta.

Dal 2001 ad oggi la legge ha subito modifiche, ma il suo impianto resta lo stesso. L’istanza di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello competente, il quale designa un giudice e provvede in tempi relativamente rapidi con decreto. La domanda va presentata entro sei mesi dal momento in cui la decisione finale del processo è divenuta definitiva, oppure anche durante il processo pendente se questo ha già superato i termini di durata ragionevole. Quest’ultima facoltà, inizialmente prevista e poi limitata nel 2012, è stata ripristinata grazie a un intervento della Corte Costituzionale e confermata di recente: oggi in ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata (D.L. 8 agosto 2025, n. 117). Ciò significa che non è più necessario aspettare la fine del giudizio per agire: una volta oltrepassato il tempo “tollerabile”, la parte può subito chiedere l’indennizzo.

Quando un processo è troppo lungo: termini di durata ragionevole

Per capire quando scatta la violazione del diritto alla ragionevole durata occorre riferirsi ai parametri stabiliti dalla legge Pinto stessa. L’art. 2, comma 2-bis L. 89/2001 individua dei limiti temporali oltre i quali la durata di un processo “si presume” eccessiva:

Tre anni per il primo grado di giudizio (processo civile di tribunale o giudice di pace, processo penale di tribunale);

Due anni per il secondo grado (Corte d’Appello o Corte d’Assise d’Appello);

Un anno per il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione).

Questi termini, sommati, significano che un iter completo attraverso tre gradi non dovrebbe superare circa 6 anni totali. Per alcuni procedimenti speciali il legislatore ha fissato soglie diverse: ad esempio, per una procedura fallimentare (notoriamente complessa e con molti soggetti coinvolti) la durata ragionevole è indicata in 6 anni in primo grado; per un processo esecutivo (pignoramenti, esecuzioni immobiliari) in 3 anni. In generale, comunque, superare i termini suddetti fa scattare la presunzione di irragionevole durata.

Va precisato che non si fa un calcolo puramente aritmetico: il giudice dell’equa riparazione tiene conto anche di fattori come la complessità del caso e il comportamento delle parti. Ad esempio, se un processo civile di primo grado dura 4 anni (oltre i 3 previsti) ma buona parte del ritardo è dovuto a continui rinvii richiesti dalle parti stesse o ad una perizia particolarmente complessa, questo potrebbe attenuare o talvolta escludere la responsabilità dello Stato. Al contrario, se il processo sfora i termini senza valide ragioni, il ritardo si considera ingiustificato e nasce il diritto all’indennizzo. In ogni caso, la legge Pinto prevede una sorta di “clausola di salvaguardia”: nessun indennizzo è dovuto se il procedimento si conclude comunque entro 6 anni complessivi (salvo eccezioni per casi eccezionalmente complessi). Ciò serve a evitare che piccoli sforamenti in singoli gradi di giudizio, compensati da accelerazioni in altri, facciano partire automaticamente la richiesta di risarcimento. L’idea di fondo è valutare la durata globale del processo nel suo insieme.

Casi particolari: processi complessi e comportamento delle parti

Il parametro temporale va dunque sempre letto alla luce del contesto. La recente Corte Costituzionale, sent. n. 102/2025, ha affrontato proprio il tema dei processi estremamente complessi, come certi maxi-fallimenti. Nel caso esaminato, una procedura fallimentare era durata oltre 11 anni, superando abbondantemente il limite di sei anni fissato dalla legge. La Consulta ha però dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, chiarendo che il termine di sei anni non opera in modo rigido ed automatico. La giurisprudenza (Cass. civ., ord. n. 22340/2023; Cass. civ., ord. n. 31274/2022) aveva già introdotto un “temperamento”: in situazioni di particolare complessità, una durata fino a circa sette anni può considerarsi ancora ragionevole. La Corte Costituzionale ha confermato che il giudice dell’equa riparazione deve svolgere una valutazione concreta, considerando le peculiarità del caso (numero di parti, atti e perizie, necessità procedurali straordinarie, ecc.) e soprattutto il comportamento delle parti. Il principio di autoresponsabilità infatti può escludere o ridurre l’indennizzo quando il ritardo sia imputabile (anche in parte) alla stessa parte che poi si lamenta. Ad esempio, se una parte ha contribuito al rallentamento con atteggiamenti ostruzionistici, richieste dilatorie o altre condotte, lo Stato può non essere tenuto a risarcirla interamente. Questo orientamento, confermato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 28498/2020), garantisce che l’equa riparazione non si trasformi in un premio per chi ha causato i ritardi.

In sostanza, la “ragionevole durata” va misurata non solo con il cronometro, ma anche con il buonsenso giuridico: un processo lungo può essere giustificato da esigenze oggettive o dall’uso corretto degli strumenti processuali, mentre un ritardo ingiustificato e non imputabile al cittadino merita indennizzo.

Nessun indennizzo per le cause bagatellari? Il criterio dell’irrisorietà della pretesa

Tra le limitazioni introdotte alla legge Pinto c’è quella delle cosiddette cause bagatellari, ossia le controversie di valore economico molto basso. Il legislatore, per evitare che si chieda risarcimento per ritardi in liti di importanza trascurabile, ha previsto una presunzione di insussistenza del danno nei casi di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa” (art. 2, comma 2-sexies, lett. g, L. 89/2001). In pratica, se la questione in gioco nel processo è di scarso rilievo, si presume che la parte non abbia subìto un vero pregiudizio dall’attesa, salvo prova contraria. Ma come stabilire se una pretesa è irrisoria?

Su questo punto è intervenuta di recente la Cassazione, facendo chiarezza sui criteri oggettivi e soggettivi da impiegare. Niente assomiglia tanto all’ingiustizia quanto la giustizia tardiva, ammoniva Seneca duemila anni fa, ma è altrettanto vero che de minimis non curat praetor: le cose di minima entità non dovrebbero occupare eccessivamente i tribunali. Nel bilanciamento tra questi principi, la Corte di Cassazione ha dettato una linea interpretativa equilibrata. Con la sentenza n. 25917/2025 (Sez. II civile), gli “Ermellini” hanno affermato che l’irrisorietà non va valutata in modo assoluto, né tanto meno desunta automaticamente dalla ricchezza del richiedente. Servono due valutazioni: una oggettiva e una soggettiva.

Elemento oggettivo: riguarda il valore economico della causa. La Cassazione indica che occorre partire dal valore effettivo del bene o del credito in contestazione. Ad esempio, un credito di € 30.000 non può mai considerarsi irrisorio in sé, mentre una somma di € 100 probabilmente lo è. La giurisprudenza spesso individua attorno ai € 500 la “soglia di esiguità” sotto la quale la posta in gioco può definirsi bagatellare. Se il valore oggettivo supera tale soglia, non si può parlare di causa di poco conto.

Elemento soggettivo: attiene alle condizioni personali ed economiche della parte istante. Questo criterio, chiarisce la Corte, non serve a penalizzare i soggetti facoltosi, bensì come correttivo in favore dei soggetti deboli. In altri termini, la situazione economica rileva solo per riconoscere l’indennizzo anche in liti di valore oggettivamente basso, qualora quella piccola somma abbia però rilievo per il richiedente. Ad esempio, € 500 possono essere una cifra significativa per una persona con modeste risorse: in tal caso, anche se la causa riguarda un importo minimo, non andrebbe escluso il risarcimento, perché per quella persona l’attesa ha comportato un sacrificio serio. Viceversa, usare la solidità patrimoniale di un’azienda per negarle l’indennizzo su importi tutt’altro che irrisori è un errore.

La Cassazione ha quindi censurato l’uso distorto dell’art. 2, co. 2-sexies, lett. g) fatto da alcune corti di merito. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25917/2025 riguardava proprio il caso di una società che si era vista negare l’indennizzo perché il suo credito (poco più di € 30.000) era stato giudicato “irrisorio” in rapporto alle floride finanze aziendali. La Suprema Corte ha annullato quella decisione, ribadendo un principio cruciale: il diritto all’equa riparazione non può essere negato basandosi esclusivamente sulla capacità economica del danneggiato. Un confronto meccanico tra l’importo dovuto nel processo e il patrimonio della società finirebbe per escludere ogni grande impresa dalla tutela Pinto, risultando incompatibile con l’art. 6 CEDU e col principio stesso di effettività della tutela. In sintesi, il criterio delle condizioni personali va usato in modo inclusivo, non esclusivo. Serve a estendere la platea dei beneficiari agli indigenti nelle piccole cause, non a tagliare fuori i ricchi dalle cause di media importanza. L’irrisorietà della pretesa va provata, caso per caso, e non presunta in automatico guardando il bilancio del ricorrente.

Questo orientamento garantisce che anche nelle controversie minori venga rispettato il principio di giustizia, senza snaturare la finalità della legge Pinto. “Justice delayed is justice denied”, dice un adagio anglosassone: la giustizia ritardata è giustizia negata. La Cassazione, con questa sentenza chiarificatrice, ha voluto assicurare che nessuno resti senza tutela per il solo fatto che la causa vale poco o che il danneggiato è abbiente. La tutela convenzionale offerta dalla legge Pinto deve rimanere effettiva per chiunque abbia subito un processo irragionevolmente lungo.

Anche le grandi aziende hanno diritto all’indennizzo

Un altro importante equivoco da sfatare è che soltanto le persone fisiche (individui) possano ottenere l’indennizzo Pinto, magari perché solo loro patiscono ansia e sofferenza per l’attesa. In realtà la legge riconosce il diritto all’equa riparazione a “chiunque” abbia subito il danno da durata eccessiva, quindi anche agli enti e alle persone giuridiche. Ovviamente nel caso di un’azienda non si parlerà di danno morale in senso stretto, ma pur sempre di pregiudizio non patrimoniale: la società vede compromessa la propria attività e immagine a causa di una lunga incertezza giuridica. Pensiamo a un’impresa che attende per dieci anni l’esito di un giudizio fallimentare per recuperare un credito: pur essendo un soggetto economico, quell’impresa subisce un danno “da ritardo” concreto (perdita di chance di investimento, reputazione offuscata, ecc.).

La Cassazione ha confermato a più riprese che le persone giuridiche hanno pieno diritto all’indennizzo Pinto. Recentemente, con ordinanza n. 14749/2025 (Sez. II civ.), la Suprema Corte ha affrontato il caso di due società creditrici in un fallimento durato oltre 14 anni. La Corte d’Appello aveva sì riconosciuto il risarcimento, ma solo per il periodo in cui i rispettivi legali rappresentanti erano rimasti in carica, ritenendo che il danno consistesse essenzialmente nel disagio psicologico provato dagli amministratori. La Cassazione ha cassato questa impostazione, chiarendo che il pregiudizio da ritardo fa capo all’ente in quanto tale, non ai suoi singoli organi. Il danno non patrimoniale per una società ha natura oggettiva: consiste nella lesione dell’immagine e della sfera organizzativa dell’ente, che resta bloccato in una situazione di incertezza prolungata. Non si tratta (come per le persone fisiche) di stress emotivo, bensì di una “deminutio” dell’identità sociale e giuridica della persona collettiva. Pertanto – sottolinea la Corte – è irrilevante ai fini del risarcimento la durata in carica degli amministratori: il danno si radica nell’ente e matura per tutto il periodo di irragionevole durata, a prescindere da eventuali avvicendamenti alla guida della società.

Inoltre, come visto, la solidità finanziaria di una grande azienda non può essere usata per negarle l’indennizzo se l’oggetto del processo non era affatto irrilevante. Cassazione e Corte EDU convergono nel ritenere che anche un soggetto “forte” economicamente ha diritto al riconoscimento del torto subìto dallo Stato quando la giustizia viola le regole del giusto processo. In definitiva, società di capitali, enti pubblici, associazioni e qualsiasi altro soggetto collettivo possono agire in base alla legge Pinto per ottenere il ristoro del danno da ritardo. L’importante è che abbiano partecipato al processo in questione: l’indennizzo spetta solo a chi era parte in giudizio (ad esempio, gli amministratori o i soci non possono chiedere in proprio il risarcimento se la parte formale era solo la società).

Come si calcola e come si ottiene l’equa riparazione

Vediamo ora brevemente quanto si può ottenere e come procedere per presentare la domanda. L’indennizzo riconosciuto viene determinato in via equitativa dal giudice, entro parametri stabiliti dalla legge. Attualmente l’art. 2-bis L. 89/2001 prevede un importo compreso tra 400 e 800 euro per ogni anno di ritardo oltre il termine ragionevole, di norma liquidato in circa € 500 per ogni anno (criterio standard spesso applicato in Cassazione). Questo importo annuo può aumentare se il ritardo ha causato conseguenze particolarmente gravi, oppure diminuire fino a € 400 annui se il pregiudizio appare meno incisivo. In ogni caso, la somma complessiva viene rapportata alla durata del ritardo effettivo. Ad esempio, se un processo doveva durare 3 anni e ne è durato 6, abbiamo 3 anni di ritardo: l’indennizzo base sarà attorno a 3 x €500 = €1.500. Importi molto elevati sono rari, poiché la legge pone anche dei limiti massimi: ad esempio, non si può ottenere più di quanto era il valore stesso della causa in cui il ritardo è maturato (il risarcimento Pinto non può superare il “danno principale” in gioco). La Cassazione ha chiarito alcuni criteri specifici per il calcolo, specie nei processi con esito peculiare: per un creditore in un fallimento, ad esempio, il valore della causa ai fini Pinto coincide con l’ammontare del credito ammesso al passivo, mentre l’eventuale parte di credito rimasta insoddisfatta incide solo sul “quantum” annuo ma non limita il totale liquidabile (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1103/2025).

Dal punto di vista procedurale, la domanda si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolto il processo di cui ci si lamenta (ad esempio, se il processo lumaca si è tenuto a Bologna, decide la Corte d’Appello di Bologna). Il ricorso deve contenere gli elementi essenziali: generalità del richiedente, indicazione del processo e della sua durata, individuazione degli atti principali e delle cause del ritardo, richiesta quantificata di indennizzo. È soggetto al pagamento di un contributo unificato ridotto (di solito € 51,64). La procedura Pinto è abbastanza snella: il Presidente nomina un giudice relatore e si procede in camera di consiglio, spesso decidendo sulla base degli atti senza necessità di lunghe udienze. L’obiettivo è definire la richiesta entro qualche mese. Se l’istanza viene accolta, la Corte d’Appello emette un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo liquidato (oltre alle spese legali). Quel decreto costituisce titolo esecutivo contro lo Stato.

Negli ultimi anni, purtroppo, si è accumulato un forte arretrato nei pagamenti degli indennizzi Pinto: ottenere il decreto è solo metà dell’opera, poi occorre che il Ministero paghi effettivamente. Per affrontare questa criticità, la Legge di Bilancio 2025 ha avviato il progetto “PintoPaga” destinato ad azzerare in due anni i ritardi nei pagamenti. Sono state introdotte misure come l’obbligo di depositare istanze e documenti online (telematicamente) e la possibilità di nominare commissari ad acta per velocizzare le liquidazioni. Inoltre, chi aveva già un indennizzo decretato e in attesa (relativo a provvedimenti fino al 2021) è chiamato a rinnovare la richiesta di pagamento entro determinate scadenze, per consentire allo Stato di programmare le risorse. Insomma, si cerca di snellire la procedura di riscossione e di evitare ulteriori ritardi che, paradossalmente, hanno generato nuovi contenziosi (le cosiddette “cause Pinto sulla Pinto”, cioè cause per ritardi nei pagamenti degli indennizzi per ritardi!).

In conclusione, la legge Pinto rimane uno strumento fondamentale per garantire che il diritto costituzionale e convenzionale alla durata ragionevole del processo non resti lettera morta. Le riforme in atto puntano a rendere più efficiente e tempestivo sia il riconoscimento che il pagamento di questi indennizzi. Come ha efficacemente scritto Piero Calamandrei, “Il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia”. L’equa riparazione, sebbene non elimini la pena del tempo perduto, rappresenta oggi in Italia un rimedio concreto e accessibile per ottenere un ristoro quando la giustizia arriva troppo tardi.

 


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  • 16 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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