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La riforma del fisco agricolo è entrata in vigore il 4 luglio 2026. Ma la domanda che arriva in studio — "cosa cambia concretamente per la mia azienda agricola dal prossimo anno?" — non ha ancora, nella maggior parte dei casi, una risposta pratica sul tavolo. Mancano poco più di due mesi al 1° gennaio 2027: è il momento di rispondere.
Cosa cambia per le aziende agricole con il nuovo testo unico delle imposte dal 2027?
Il testo unico fiscalità agricola 2027, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, non inventa nuovi tributi. Riordina le norme esistenti in un corpus unico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26), e le rende applicabili dal 1° gennaio 2027. Il punto centrale, per chi opera in agricoltura, è questo: la disciplina della tassazione catastale — cioè il meccanismo che permette di tassare il reddito agrario in base ai valori catastali del terreno, anziché sui ricavi reali — non si trova più all'art. 32 del vecchio TUIR (D.P.R. 917/1986), ma migra all'art. 34 del nuovo D.Lgs. 117/2026. Il contenuto sostanziale è confermato; la numerazione cambia, e con essa tutto ciò che vi faceva riferimento.
Questa risposta, apparentemente semplice, nasconde tre problemi operativi che vale la pena affrontare uno alla volta.
La tassazione catastale agricola: dove si trovava e dove si trova ora
Fino al 31 dicembre 2026, il reddito agrario è disciplinato dall'art. 32 TUIR (D.P.R. 917/1986). La norma definisce quando l'attività dell'imprenditore agricolo resta nel regime catastale — il regime favorevole, con imposizione sul valore catastale del fondo — e quando invece sconfina nel reddito d'impresa, con tassazione sugli utili reali.
Dal 1° gennaio 2027, quella disciplina vive nell'art. 34 del D.Lgs. 117/2026. La struttura dei limiti — attività principale su terreni propri o in affitto, attività connesse entro i parametri di prevalenza — è confermata, ma il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha già inserito una novità: per le coltivazioni in serre e strutture mobili (le cosiddette vertical farm, cioè impianti che coltivano in verticale su più livelli), il reddito resta agrario solo se la superficie degli immobili adibiti alle coltivazioni innovative non supera il doppio della superficie agraria disponibile. Oltre quella soglia, scatta il reddito d'impresa. Chi gestisce una struttura di questo tipo deve verificare adesso se il proprio rapporto superficie/terreno resta dentro il limite, perché dal 1° gennaio 2027 la regola è operativa nel testo del nuovo art. 34 del D.Lgs. 117/2026.
Il coordinamento tra D.Lgs. 117/2026 e D.Lgs. 148/2026 è ulteriormente definito dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (in vigore dal 7 agosto 2026), che ha allineato le procedure di accertamento al nuovo impianto normativo. In pratica: non solo le regole cambiano, ma cambiano anche i binari procedurali lungo cui corre un eventuale controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Le società semplici agricole perdono la tassazione catastale con la riforma 2027?
No, ma con una precisazione importante. Le società semplici che esercitano attività agricola continuano a beneficiare della tassazione catastale anche dopo il 2027, purché rispettino i requisiti di prevalenza e i limiti sulle attività connesse ora richiamati dal nuovo art. 34 del D.Lgs. 117/2026. La riforma non cambia la sostanza per chi già opera correttamente.
Il rischio è altrove. Le società in nome collettivo (s.n.c.) e in accomandita semplice (s.a.s.) che svolgono attività agricola producono sempre reddito d'impresa — era già così prima, e resta così dopo il 2027. Ma l'errore che si vede più spesso nelle pratiche che seguiamo è questo: una società semplice nata come veicolo agricolo che nel tempo ha ampliato le attività connesse — agriturismo, trasformazione, vendita al dettaglio — senza mai riformulare la verifica di prevalenza. Con il vecchio TUIR il problema era già presente; con il cambio normativo del 2027 diventa un'occasione di verifica formale obbligata. Chi non lo fa rischia di continuare ad applicare il regime catastale su attività che invece andrebbero tassate come reddito d'impresa.
Il punto che quasi nessuno ha ancora segnalato: i rinvii normativi negli atti già stipulati
Qui sta l'elemento differenziante che questo articolo vuole portare all'attenzione. Mentre la maggior parte dei commentatori si concentra sulla decorrenza e sulla numerazione, esiste un problema concreto e sottovalutato che riguarda atti già firmati.
Tempus regit actum: ogni atto è regolato dalla legge vigente al momento della sua formazione. Ma questo principio va letto con attenzione quando si parla di rinvii normativi fissi in contratti e atti pubblici.
Prendiamo tre casi pratici. Primo: un rogito di compravendita di fondo rustico stipulato nel 2023, in cui il notaio ha richiamato espressamente l'art. 32 TUIR per qualificare la natura agricola del reddito ai fini dell'agevolazione fiscale. Secondo: un atto di conferimento in società agricola del 2024, con perizia di stima che cita l'art. 56-bis TUIR (attività agricole esercitate in forma d'impresa) per giustificare il criterio di valutazione. Terzo: una donazione di azienda agricola del 2025, con clausola che subordina taluni effetti alla permanenza del regime di cui all'art. 32 TUIR.
Dal 1° gennaio 2027, l'art. 32 e l'art. 56-bis del vecchio TUIR sono abrogati. L'art. 3-quater del D.Lgs. 117/2026 prevede una clausola di rinvio automatico: quando leggi, regolamenti o altri atti fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal nuovo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico. Sembra tranquillizzante. Ma la clausola funziona per i rinvii mobili, cioè quelli che richiamano la normativa vigente pro tempore. Non risolve in modo automatico i rinvii fissi — quelli che citano la norma come cristallizzata in un certo testo — né i casi in cui la corrispondenza tra vecchio e nuovo articolo non sia perfetta a causa delle modifiche del D.Lgs. 148/2026.
Per atti in cui la qualificazione fiscale è elemento essenziale del negozio — conferimenti societari, patti di famiglia, atti di donazione con clausole di mantenimento del regime agrario — è prudente una verifica legale preventiva per capire se la citazione del vecchio articolo produca disallineamenti dal 1° gennaio 2027 in poi.
Entro quando le aziende agricole devono rivedere la struttura fiscale per il 2027?
La scadenza rilevante non è il 1° gennaio 2027, ma prima. Almeno tre passaggi vanno completati entro la fine del 2026.
Il primo è la verifica della struttura societaria: accertare se la forma giuridica utilizzata (società semplice, s.r.l. agricola, imprenditore individuale) è quella corretta per il regime che si intende applicare dal 2027. Se è necessario un passaggio da s.n.c. a società semplice, o viceversa, i tempi dell'atto notarile e della registrazione richiedono almeno quattro-sei settimane.
Il secondo è il censimento delle attività connesse: calcolare se le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione rispettano i parametri di prevalenza dell'art. 34 del D.Lgs. 117/2026. Una percentuale anche piccola in più rispetto alla soglia può spostare una quota del reddito in regime d'impresa già dal primo anno.
Il terzo — e quello più sottovalutato — è la revisione degli atti già stipulati che contengono rinvii al vecchio TUIR, come descritto sopra. Non è un'operazione automatica: richiede un esame caso per caso.
Come ricordava Gustavo Zagrebelsky, la certezza del diritto non è un dato acquisito ma un obiettivo da perseguire attivamente, soprattutto nelle transizioni normative. Una riforma che sposta tutto di due articoli ma lascia invariata la sostanza può sembrare indolore; i problemi emergono esattamente dove la forma incontra la realtà degli atti già firmati.
Nota dall'esperienza dello studio
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente in queste transizioni normative non è l'ignoranza della riforma: è la convinzione che "tanto la sostanza non cambia" dispensi dal fare un controllo formale. Il cambio di numerazione degli articoli TUIR è già bastato, in passato, a generare contestazioni in sede di accertamento su perizie e atti di conferimento che citavano articoli nel frattempo abrogati o rinumerati. Con il D.Lgs. 117/2026 il fenomeno è di portata molto più ampia, e il D.Lgs. 141/2026 ha anche rafforzato gli strumenti di controllo dell'Agenzia. Meglio verificare adesso, con calma, che fare correzioni in emergenza dopo il 30 giugno 2027.
Domande frequenti
Dal 2027 devo rifare i contratti che citano l'art. 32 TUIR?
Non necessariamente. La clausola di rinvio automatico del D.Lgs. 117/2026 copre i casi in cui il riferimento al vecchio articolo è mobile (cioè rinvia alla norma vigente). Dove invece l'atto cita l'art. 32 TUIR come norma cristallizzata, o dove il contenuto dei due articoli non coincide perfettamente a causa delle modifiche del D.Lgs. 148/2026, una verifica legale specifica è consigliata. La valutazione va fatta atto per atto.
La mia vertical farm continua ad avere il regime catastale dopo il 2027?
Dipende dalla superficie. Se gli immobili destinati alle coltivazioni innovative (serre, strutture mobili, impianti verticali) non superano il doppio della superficie agraria disponibile, il reddito resta agrario e si applica la tassazione catastale. Se si supera quella soglia, la parte eccedente genera reddito d'impresa. Il controllo del rapporto tra superfici va fatto prima della chiusura dell'esercizio 2026.
Le società semplici agricole devono fare qualcosa di specifico per non perdere il regime catastale?
Sì: verificare che le attività connesse rispettino ancora i limiti di prevalenza previsti dal nuovo art. 34 del D.Lgs. 117/2026, tenendo conto che il D.Lgs. 148/2026 ha allargato il perimetro delle attività connesse includendo le coltivazioni in strutture innovative. Se l'azienda ha ampliato le proprie attività negli ultimi due anni senza aggiornare la verifica di prevalenza, farlo adesso evita di trovarsi fuori regime già alla prima dichiarazione dei redditi 2027.
Redazione - Staff Studio Legale MP