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Una quattordicenne. Una chat. Un uomo che, a distanza, la convince a filmarsi. Il video viene poi inviato a un familiare della ragazza — non per proteggerla, come sostenuto dalla difesa, ma come gesto di controllo e ulteriore umiliazione. La Corte di Cassazione, Sez. III pen., con sentenza 8 maggio 2026 n. 16564 (ud. 19 novembre 2025), Pres. Liberati, Rel. Gentili, ha rigettato ogni ricorso e confermato la condanna per atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p. e per cessione di materiale pedopornografico ex art. 600-ter, comma 4, c.p. Questo caso non è un episodio isolato: è la fotografia di un fenomeno che il sistema giuridico italiano sta cercando, con fatica crescente, di inquadrare.
Il Report annuale del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica evidenzia che, al 21 dicembre 2025, i casi trattati in materia di pedopornografia e adescamento online di minorenni sono stati 2.574. Non si tratta di numeri astratti: dietro ciascuno c'è una vittima, spesso adolescente, che dovrà fare i conti non solo con il trauma immediato, ma con la permanenza potenzialmente illimitata di quelle immagini su server, piattaforme, archivi distribuiti nel mondo. È questo il profilo più trascurato del fenomeno del sexting minorile: non tanto il reato in sé, quanto le sue conseguenze che si protraggono nel tempo.
Il confine penale: quando il sexting diventa reato e quando no
La distinzione fondamentale che la giurisprudenza ha faticosamente costruito negli anni riguarda il requisito dell'"utilizzazione del minore" ai sensi dell'art. 600-ter c.p. La Suprema Corte ha affermato la necessità che alla cessione di materiale pedopornografico sia presupposta la produzione del medesimo attraverso l'utilizzazione di un minore; di conseguenza, le condotte di commercio, diffusione, cessione devono avere quale necessario presupposto che il materiale sia stato formato da terzi, non dal minore stesso.
Questo orientamento, consolidato dalle Sezioni Unite nel 2021, genera però un paradosso tecnico rilevante: qualora si escluda che l'autoproduzione consensuale di materiali integri la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 600-ter, bisognerebbe rilevare l'irrilevanza penale del commercio, divulgazione e cessione di detti materiali. In un caso di sexting, pertanto, l'originaria liceità della produzione del materiale presenterebbe effetti a cascata su tutte le fattispecie susseguenti, rendendole inapplicabili.
È qui che la pronuncia della Cassazione del maggio 2026 introduce un elemento cruciale e per molti aspetti innovativo. Il caso riguardava la condanna di un uomo per i reati di atti sessuali con minorenne e pornografia minorile, per aver indotto una minore infraquattordicenne a compiere e filmare atti di autoerotismo, e per aver successivamente inoltrato il video realizzato dalla ragazza a un terzo. La difesa puntava sull'assenza di contestualità fisica tra l'imputato e la vittima. La Corte ha respinto questa lettura: anche nell'ipotesi in cui il minorenne si sia autonomamente determinato a compiere un atto sessuale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 609-quater c.p., la fattispecie è integrata qualora ciò sia avvenuto per effetto dell'azione di altro individuo, senza che sia necessario verificare la valenza inducente di tali condotte, ma solo la loro incidenza causale.
Sul versante della cessione del materiale, la Corte ha chiarito un profilo spesso invocato a propria discolpa dagli imputati: anche se l'invio del materiale a un terzo fosse mosso da un intento apparentemente "protettivo", il dolo richiesto è generico: basta la consapevolezza di trasmettere materiale pedopornografico a terzi. L'intenzione soggettiva dell'autore non neutralizza la responsabilità penale.
Vale poi richiamare l'art. 600-quater c.p., che sanziona la detenzione di materiale pedopornografico con pena fino a tre anni di reclusione: un minore che riceve e conserva immagini pedopornografiche di un coetaneo può essere punito ai sensi di tale norma, che sanziona chiunque si procuri o detenga consapevolmente tale materiale. Attenzione: anche la semplice ricezione non rifiutata e la conservazione sul dispositivo può integrare la fattispecie.
Il dopo: diritto all'oblio e rimozione delle immagini
Il profilo che la prassi legale tende a trascurare è quello che si apre dopo la diffusione: la vittima, spesso diventata ormai maggiorenne, scopre che le proprie immagini circolano ancora in rete. In questo contesto si innesta il diritto all'oblio digitale, declinazione del più ampio diritto alla cancellazione sancito dall'art. 17 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). L'art. 17 del GDPR, in materia di diritto alla cancellazione, e l'art. 21, in materia di diritto di opposizione, tutelano il soggetto interessato che voglia richiedere la rimozione della propria immagine o opporsi al trattamento della medesima.
Ma il diritto all'oblio, nella pratica, è strumento fragile quanto il vetro. La natura stessa della rete, caratterizzata dalla replicabilità e dalla difficoltà di controllo dei contenuti, rende l'oblio digitale un obiettivo spesso solo teorico. Dal punto di vista giuridico, questa esposizione permanente incide sul diritto del minore all'autodeterminazione informativa e sulla sua dignità personale.
Il Garante per la protezione dei dati personali consente alle vittime di agire preventivamente: nel caso in cui si abbia un fondato timore che immagini a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffuse, è possibile presentare una segnalazione al Garante attraverso un'apposita procedura, che adotterà un provvedimento notificato alle piattaforme coinvolte nel tentativo di contrastare la temuta diffusione.
Resta aperto, però, il nodo del risarcimento del danno. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'illiceità della condotta non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il giudice deve valutare in concreto l'effettività e la serietà della lesione, tenendo conto delle modalità della diffusione, della sua ampiezza e delle finalità perseguite. Resta ferma la tutela dell'immagine del minore, ma il danno non può essere presunto in via automatica.
Questo orientamento — condivisibile sul piano dei principi, problematico sul piano pratico — espone le vittime a un ulteriore onere: non solo dimostrare la diffusione illecita, ma anche provarne l'impatto effettivo sulla propria persona. Per un adolescente, tale prova può essere devastante nella sua stessa raccolta.
Vale qui richiamare il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi agisce tempestivamente. Nel contesto del sexting, il fattore tempo è decisivo. Prima si interviene — con una segnalazione al Garante, con un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per inibitoria alla diffusione, con una denuncia-querela — minore sarà la propagazione del materiale e più alta la possibilità di contenere il danno.
Ciò che emerge con nettezza dalla lettura della sentenza n. 16564/2026 è una tendenza che merita attenzione critica: la Cassazione allarga il perimetro della responsabilità penale sul versante della sollecitazione a distanza — e lo fa giustamente, perché l'era digitale ha dissolto la rilevanza della prossimità fisica — ma il sistema civile e amministrativo non ha ancora gli strumenti per garantire alla vittima una risposta altrettanto rapida ed efficace sul versante della rimozione dei contenuti. Si crea così una asimmetria: il diritto penale colpisce il responsabile, ma non cancella le immagini. Il diritto all'oblio esiste sulla carta, ma si scontra con la velocità della rete, con la frammentazione delle piattaforme, con la giurisdizione di server stranieri.
La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che l'Italia ha ratificato nel 1991 obbligandosi a conformarvi la propria legislazione, è fondata sul riconoscimento dello sviluppo graduale delle competenze del minore. Al crescere dell'età e della maturità, e soprattutto se vicini alla maggiore età, vanno diminuite le misure di tutela e dato maggior valore alla volontà del minore. Tutela e autonomia sono i due poli del diritto minorile, che bisogna tra loro bilanciare. Ma questo bilanciamento, nel caso del sexting con diffusione non consensuale, non può essere lasciato alla sola reazione penale: richiede strumenti preventivi, procedure di rimozione accelerata, e un sistema di accertamento del danno che non scarichi sull'adolescente l'intero peso della prova.
Come scriveva Martha Nussbaum in L'intelligenza delle emozioni, la dignità umana non è una condizione astratta: si incarna nella possibilità di controllare la propria rappresentazione nel mondo e di non essere ridotti a oggetto dello sguardo altrui. Per la vittima di sexting non consensuale, quella possibilità è violata due volte: una prima volta dalla diffusione, una seconda ogni giorno in cui le immagini restano online.
La questione centrale, che il sistema normativo italiano non ha ancora risolto in modo soddisfacente, è questa: il diritto all'oblio del minore vittima di diffusione illecita di immagini intime dovrebbe avere carattere assoluto — senza bilanciamento con altri interessi —, o è destinato a cedere ogni volta che le immagini risiedono su server di piattaforme extraeuropee, fuori dalla portata dei provvedimenti del Garante? La risposta attuale è, nella pratica, più vicina alla seconda ipotesi. È il confine su cui la tutela si fa più urgente e più debole allo stesso tempo.
Redazione - Staff Studio Legale MP