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Sanzioni TUF riformate: errori da non fare ora - Studio Legale MP - Verona

"La giustizia non è una bilancia che si ferma: è un processo continuo di aggiustamento tra regola e realtà." Questa osservazione di Norberto Bobbio, riferita al rapporto tra norma e fatto, descrive con precisione il senso della riforma che ha investito il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza: non una semplice riscrittura di massimali, ma un ripensamento del rapporto tra la violazione formale e la risposta dell'ordinamento.

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026, dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 19-bis della Legge 21/2024 (cosiddetta Legge Capitali) e modifica strutturalmente il Titolo VIII del TUF, dedicato alle sanzioni amministrative. La keyword che orienta questa analisi — errori riforma TUF sanzioni D.Lgs. 128/2026 intermediari — non è casuale: la riforma introduce strumenti nuovi, ma anche nuove trappole per chi non si adegua tempestivamente.

Cosa cambia con la riforma delle sanzioni del TUF per le banche e gli intermediari finanziari?

Il sistema previgente era fondato su un impianto sostanzialmente automatico: alla violazione accertata seguiva la sanzione, con margini di apprezzamento limitati al quantum e calibrati quasi esclusivamente sulla gravità oggettiva del fatto e sulla capacità economica del trasgressore. Il nuovo art. 194.1 TUF, introdotto dal D.Lgs. 128/2026, introduce invece il principio di rilevanza: la sanzione è irrogabile soltanto se la violazione supera una soglia minima di significatività, valutata secondo criteri che Banca d'Italia e Consob sono chiamate a definire con propri regolamenti attuativi.

Il legislatore delegato ha però evitato il rischio di un'eccessiva discrezionalità fissando una soglia automatica: la rilevanza si presume sempre quando la sanzione minima edittale supera i trentamila euro. Al di sotto di quella soglia, l'autorità di vigilanza dovrà motivare la scelta di procedere, indicando perché la violazione, pur formalmente sussistente, supera la soglia di irrilevanza. Si tratta di un'inversione parziale dell'onere argomentativo che, se da un lato alleggerisce le imprese per le infrazioni minori, dall'altro richiede agli intermediari di non abbassare la guardia confidando in un'automatica impunità per ogni irregolarità di contenuto economico modesto.

L'errore più comune che già si registra nei commenti a caldo della riforma è leggere il principio di rilevanza come una sorta di depenalizzazione amministrativa generalizzata. Non è così. Le violazioni sostanziali — abuso di mercato, manipolazione, omessa trasparenza su prodotti ad alto rischio — restano pienamente sanzionabili e la presunzione di rilevanza scatta quasi automaticamente per la loro dimensione economica. La novità, in termini pratici, riguarda soprattutto le violazioni procedurali e formali di bassa intensità: ritardi nella trasmissione di dati, lacune documentali marginali, inadempimenti tecnici privi di effetti distorsivi sul mercato.

Cos'è il settlement introdotto dal D.Lgs. 128/2026 e come funziona?

La seconda innovazione di sistema è l'introduzione del settlement, istituto già noto nei sistemi anglosassoni e in quello europeo (si pensi alla prassi della Financial Conduct Authority britannica o al meccanismo transattivo previsto dal Regolamento MAR per alcuni procedimenti Esma) ma fino ad ora estraneo al diritto sanzionatorio italiano del mercato finanziario.

Il meccanismo funziona così: nel corso del procedimento sanzionatorio — ora unificato tra Banca d'Italia e Consob ai sensi del nuovo art. 195 TUF — il soggetto incolpato può formulare una proposta di definizione concordata, ammettendo la violazione e accettando una sanzione ridotta fino a un terzo rispetto al massimo edittale applicabile. L'autorità di vigilanza valuta la proposta e, se la accetta, chiude il procedimento con un provvedimento che equivale ad accertamento definitivo.

Il punto critico è qui: il settlement non è una trattativa a contenuto libero. L'ammissione della violazione è elemento costitutivo dell'istituto, non una formalità da sottoscrivere in bianco. Chi ricorre al settlement senza una valutazione giuridica approfondita rischia di cristallizzare un accertamento che potrà essere utilizzato in sede civile — si pensi alle azioni risarcitorie degli investitori ai sensi degli artt. 94 e 94-bis TUF — come elemento probatorio a proprio svantaggio. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt si applica qui in senso bidirezionale: la norma protegge chi vigila, ma il settlement vincola chi ammette.

Un ulteriore profilo da non trascurare riguarda la confisca. Il decreto 128/2026 limita espressamente la confisca al profitto effettivamente conseguito, abbandonando la precedente formula più ampia che consentiva di aggredire anche il prodotto indiretto dell'illecito. Questo è un cambiamento rilevante soprattutto per le fattispecie di abuso di mercato, dove il calcolo del profitto era spesso contestato tra autorità e impresa con esiti imprevedibili.

Un intermediario finanziario può evitare la sanzione Consob per una violazione formale del TUF?

Questa è la domanda che più frequentemente pongono gli uffici compliance delle banche e delle SIM nel periodo successivo all'entrata in vigore della riforma. La risposta onesta è: dipende, ma con un'avvertenza importante.

Il principio di rilevanza non crea un diritto soggettivo all'archiviazione per le violazioni di bassa entità. Crea un obbligo di motivazione rafforzata in capo all'autorità procedente, ma non esclude che quest'ultima ritenga rilevante anche una violazione formalmente minore se inserita in un contesto sistematico di inadempimenti o se rivelatrice di una cultura aziendale di disattenzione alla compliance. La giurisprudenza amministrativa sul punto — in particolare gli indirizzi del Consiglio di Stato formatisi sull'interpretazione del principio di proporzionalità nelle sanzioni Consob — ha costantemente affermato che la ripetitività e la strutturalità della violazione sono criteri autonomi di aggravamento, indipendenti dalla sua singola consistenza economica.

Va segnalato, sul piano procedurale, un elemento di discontinuità rispetto al passato che è stato finora poco commentato: l'unificazione della procedura sanzionatoria tra Banca d'Italia e Consob, introdotta dal nuovo art. 195 TUF, non riguarda solo la fase istruttoria. Implica la costruzione di un binario comune per l'esercizio del contraddittorio, per la trasmissione degli atti e per la tempistica delle contestazioni. Per gli intermediari soggetti alla vigilanza di entrambe le autorità — si pensi alle banche che svolgono servizi di investimento — questo significa che la risposta alle contestazioni deve essere coerente in entrambi i procedimenti, anche quando le autorità muovono da angolazioni diverse (prudenziale l'una, di condotta l'altra). La mancanza di coordinamento interno tra la funzione di compliance prudenziale e quella di compliance MiFID è oggi uno dei rischi maggiori nel nuovo assetto.

Sul piano temporale, occorre precisare che alcune disposizioni del D.Lgs. 128/2026 sono entrate in vigore il 29 aprile 2026, mentre la procedura sanzionatoria unificata è operativa da data successiva secondo le disposizioni transitorie del decreto: la verifica puntuale delle decorrenze è indispensabile per qualsiasi valutazione concreta.

Il principio tempus regit actum impone che le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto siano valutate secondo il regime previgente — a meno che, come accade in materia penale ma con estensione discussa in dottrina anche al diritto sanzionatorio amministrativo finanziario, la norma sopravvenuta sia complessivamente più favorevole. Il dibattito sulla retroattività favorevole nel TUF è destinato a occupare le aule dei TAR nei prossimi mesi.

Il quadro che emerge dalla riforma è quindi quello di un sistema più articolato, più rispettoso del principio di proporzionalità, ma anche più esigente sul piano della capacità degli operatori di gestire attivamente i procedimenti. L'intermediario che non presidia le nuove opportunità offerte dal settlement, che non adegua i propri presidi interni alla distinzione tra violazioni rilevanti e irrilevanti, e che non coordina le proprie risposte alle due autorità di vigilanza, rischia di trovarsi in una posizione deteriore rispetto al passato, nonostante la riforma sia nata con spirito garantista. La complessità di un sistema sanzionatorio più sofisticato richiede una risposta organizzativa e legale all'altezza.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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