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La domanda che in molti si stanno ponendo in queste settimane è questa: se le regole per ingegneri, geometri e consulenti del lavoro stanno per cambiare, conviene aspettare prima di affidargli un incarico importante? La risposta è no — ma non per le ragioni che si potrebbe credere. Il rischio maggiore non è affidarsi a un professionista "prima della riforma". Il rischio maggiore è affidarsi a un professionista senza capire che le regole sul suo conto non sono ancora cambiate, e agire come se lo fossero già.
Il Senato ha approvato il disegno di legge delega che punta a riformare quindici ordinamenti professionali, compresi quelli di architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti. Il voto è arrivato il 3 agosto 2026 con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni. Il provvedimento passa ora alla Camera: non è ancora una legge e, soprattutto, non modifica da subito competenze, esami di Stato o funzionamento degli Ordini. Il DDL 1663 stabilisce i principi che il Governo dovrà seguire nel successivo riordino. Se il Parlamento completerà l'approvazione, i dettagli operativi saranno definiti da uno o più decreti legislativi, da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge delega.
In termini pratici: anche nel migliore dei casi, le nuove regole operative non entreranno in vigore prima dell'estate del 2028. Fino ad allora — e durante l'intera fase transitoria — si applicano le norme vigenti, con tutto il carico di responsabilità, prescrizioni e obblighi che già conosciamo. Ed è precisamente in questa finestra che si concentrano i rischi per chi commissiona un'opera o un servizio professionale.
Quali professioni coinvolge la riforma e perché conta per il committente
La riforma riguarda complessivamente 699.177 professionisti iscritti agli albi. Tra le categorie coinvolte figurano architetti, ingegneri, geometri, agronomi, geologi, periti industriali, periti agrari, giornalisti, consulenti del lavoro, assistenti sociali e altre professioni tecniche e intellettuali. Esclusi avvocati — già coperti dalla Legge 28 luglio 2026, n. 137 — commercialisti e professioni sanitarie.
Fra le novità di principio che il d.d.l. A.S. 1663-A intende introdurre, alcune riguardano direttamente i rapporti tra professionista e cliente: è confermato l'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali da aggiornare almeno ogni cinque anni. La prescrizione dell'azione di responsabilità professionale viene fissata in cinque anni per le controversie non già disciplinate dalla legge sull'equo compenso. Tra le principali novità figura anche la riduzione da dieci a cinque anni della responsabilità professionale nei rapporti con i privati, l'inserimento dell'attività di consulenza tra le materie di competenza e il rimborso spese per i tirocinanti.
Il punto che quasi nessuno sottolinea — ed è qui la riflessione che vale la pena svolgere — è che queste modifiche non proteggono ancora il committente oggi. Chi firma un incarico professionale adesso deve fare i conti con l'impianto normativo attuale, non con quello che la delega promette. E l'impianto attuale, come dimostra la giurisprudenza più recente, ha già denti affilati — a condizione, però, di saperli usare.
La riforma ordinamenti professionali e i rischi del presente: tre sentenze del 2026
La giurisprudenza di quest'anno ha tracciato con precisione i confini della responsabilità dei professionisti tecnici. Chi commissiona un'opera o un servizio professionale ha quindi strumenti concreti per tutelare i propri interessi — ma solo se sa come invocarli e nei termini corretti.
Il primo caso paradigmatico riguarda la responsabilità del direttore dei lavori. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8213 del 2 aprile 2026, ha deciso su lavori di ristrutturazione eseguiti in un edificio condominiale: dopo l'intervento, il condominio aveva denunciato diversi difetti dell'opera e aveva chiamato in causa sia la società appaltatrice sia il tecnico incaricato della direzione lavori. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del direttore dei lavori non è una responsabilità "oggettiva" per qualsiasi difetto dell'opera: essa deve essere accertata caso per caso, verificando se il vizio specifico riscontrato derivi da un errore esecutivo dell'impresa o da una carenza nell'attività di alta sorveglianza che compete al professionista. Attribuire una responsabilità solidale per la "generalità dei vizi" senza un'analisi distinta delle cause di ogni singolo difetto costituisce un errore di diritto.
Per il committente questo significa una cosa precisa: la Cassazione non presume automaticamente che il tecnico risponda di tutto. Chi vuole far valere la responsabilità del direttore dei lavori deve indicare, voce per voce, quale specifica omissione di sorveglianza abbia causato quale specifico danno. Un'accusa generica non regge.
Il secondo caso riguarda le conseguenze economiche dell'inadempimento grave. L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 23495 pubblicata il 18 luglio 2026, interviene su un tema di bruciante attualità: la responsabilità professionale del progettista e del direttore dei lavori in caso di vizi nell'esecuzione di opere di efficientamento energetico. La Suprema Corte chiarisce i confini della gravità dell'inadempimento del tecnico, fornendo parametri per valutare quando un'opera possa definirsi "inutilizzabile" e quali siano le conseguenze sul diritto al compenso del professionista. Nel caso all'esame della Corte, oggetto del giudizio era un cappotto termico risultato talmente difettoso da dover essere completamente rifatto. Quando progettazione e direzione dei lavori confluiscono in un unico incarico, vengono valutate come una prestazione sola, per cui le carenze dell'una o dell'altra attività si riflettono sull'intero rapporto e possono determinare conseguenze particolarmente gravose. Un punto di rottura fondamentale espresso nell'ordinanza riguarda l'irrilevanza della concessione dell'agibilità: il fatto che l'immobile sia formalmente agibile non "sana" il grave errore tecnico del professionista se la funzione specifica dell'appalto è fallita.
Il terzo caso concerne le competenze riservate e i loro confini. Il Tribunale Civile di Verona, con la sentenza n. 712 del 7 aprile 2026, ha affrontato una questione di gravi difetti ex art. 1669 c.c. e inoperatività della polizza claims made. Il caso evidenzia un problema che si ripresenta con frequenza e che la riforma in discussione non risolverà nell'immediato: la polizza professionale — quando esiste — può essere strutturata in modo da non coprire sinistri denunciati dopo la scadenza del contratto, lasciando di fatto il committente senza tutela effettiva anche quando ha ragione nel merito. Verificare la tipologia e l'operatività della copertura assicurativa del professionista incaricato è già oggi una precauzione necessaria, non un optional.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è solo il complesso delle norme vigenti, ma il sistema delle aspettative che le norme generano nei consociati: quando quelle aspettative sono incerte, il rischio ricade su chi è meno informato. Ed è esattamente la condizione del committente medio in questa fase di transizione normativa.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — fotografa con precisione la situazione attuale. Chi rimanda la verifica del contratto, chi non chiede copia della polizza assicurativa, chi non mette per iscritto le specifiche tecniche dell'incarico, non è tutelato dalla promessa di una riforma che non è ancora legge. Il sistema vigente protegge il committente diligente, non quello passivo.
Esistono dunque tre rischi concreti e sottovalutati che il periodo di transizione porta con sé. Il primo è il rischio-competenze: fino a quando i decreti delegati non avranno riscritto le attività riservate, continua a valere il sistema attuale, dove i confini tra ciò che può fare un geometra, un ingegnere o un perito industriale sono spesso opachi e oggetto di contenzioso. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere, atteso che il professionista competente deve essere titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale. Affidare un incarico al professionista sbagliato — anche in buona fede — può rendere inefficace non solo il lavoro svolto, ma l'intera catena di responsabilità.
Il secondo rischio è il rischio-polizza. La delega conferma l'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali da aggiornare almeno ogni cinque anni, ma fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi non vi sono garanzie che il professionista incaricato abbia massimali adeguati al valore dell'opera. Come dimostra il caso del Tribunale di Verona n. 712/2026, la polizza claims made può risultare inoperante proprio nel momento del bisogno.
Il terzo rischio è il rischio-prescrizione. La prescrizione dell'azione di responsabilità professionale viene fissata dalla delega in cinque anni per le controversie non già disciplinate dalla legge sull'equo compenso, ma questo termine non è ancora in vigore. Nelle more, si applicano i termini ordinari del codice civile, con tutte le incertezze che ne derivano sulla decorrenza: dalla consegna dell'opera, dalla scoperta del vizio, dalla denuncia. Chi aspetta troppo — convinto che "ci penseremo dopo la riforma" — può trovarsi con i termini scaduti prima che il nuovo sistema sia operativo.
La fase che si apre non è una zona franca in cui sospendere le cautele. È al contrario una fase in cui la distanza tra le promesse della delega e la realtà del diritto applicato è massima. L'obiettivo del provvedimento è avviare una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, a distanza di tredici anni dal D.P.R. 137/2012, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. Ma tredici anni di lacune normative non si colmano con un voto al Senato: si colmano con decreti delegati, regolamenti attuativi e — inevitabilmente — ulteriore giurisprudenza che dovrà interpretare le nuove norme.
Chi ha un cantiere aperto, chi sta valutando di affidare la gestione delle buste paga a un consulente del lavoro, chi ha firmato un incarico professionale senza contratto scritto deve fare i conti con il sistema di oggi, non con quello di domani. Documentare per iscritto il perimetro dell'incarico, verificare la polizza assicurativa del professionista, accertare che il professionista incaricato abbia le competenze riservate per il tipo di opera commessa: queste non sono formalità burocratiche, ma le uniche difese reali disponibili nel diritto vigente — e che la riforma, quando arriverà, non cancellerà ma rafforzerà ulteriormente.
Redazione - Staff Studio Legale MP