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Immaginate una coppia: lui dipendente messo in cassa integrazione, lei con un piccolo debito residuo da un'attività chiusa anni prima. Insieme hanno firmato un mutuo, qualche finanziamento per le spese di casa, e nel tempo si sono ritrovati con rate che non riescono più a pagare. Aprire due procedure separate significherebbe raddoppiare i costi, i tempi e le complessità burocratiche. Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha previsto una risposta specifica per situazioni come questa: la procedura familiare di sovraindebitamento, disciplinata dall'art. 66 CCII.
Si tratta di uno strumento ancora poco conosciuto fuori dagli addetti ai lavori, ma di straordinaria utilità pratica. In un momento in cui i tribunali italiani stanno accumulando un corpo giurisprudenziale sempre più ricco — e talvolta contraddittorio — su questa norma, conoscerne i confini esatti è diventato indispensabile per chi vuole usarla davvero.
Chi può accedere e a quali condizioni
L'art. 66, comma 1, CCII stabilisce che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. I due presupposti sono alternativi, non cumulativi: è sufficiente che ne ricorra uno solo. Il Terzo Correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha esplicitato questo carattere alternativo nella lettera stessa della norma, sciogliendo un'ambiguità interpretativa che aveva generato qualche incertezza iniziale.
Quanto al perimetro soggettivo, la legge è ampia: oltre ai coniugi, rientrano nella definizione di "famiglia" i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016. Una platea molto estesa, che comprende situazioni relazionali assai diverse tra loro.
Il concetto di origine comune dell'indebitamento va inteso in senso estensivo. Vi rientra il caso classico dei coniugi coobbligati per un mutuo sulla prima casa, ma anche quello in cui uno dei due abbia fatto da garante per i debiti dell'altro, o quello in cui entrambi abbiano contratto finanziamenti separati ma per far fronte alle medesime esigenze familiari. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza che ha fatto chiarezza su un caso contestato da creditori, ha confermato che l'accertamento della comune origine è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità: ciò che conta è la prevalenza, nel passivo complessivo, di debiti riconducibili a una radice causale unitaria.
Un profilo particolarmente interessante riguarda i coniugi separati o divorziati. La giurisprudenza di merito ha percorso strade diverse: il Tribunale di Forlì, con pronuncia del 19 gennaio 2024, ha ammesso il ricorso congiunto di coniugi separati legalmente — non ancora divorziati — riconoscendo nell'indebitamento un "intreccio causale" comune anche dopo la fine della convivenza. Per i divorziati, invece, diversi tribunali hanno ritenuto inammissibile la domanda congiunta per difetto del requisito soggettivo, in assenza di convivenza.
Il nodo giurisprudenziale più delicato: la procedura familiare vale anche per la liquidazione controllata?
Questa è la questione tecnica più dibattuta, con orientamenti ancora contrastanti nei tribunali italiani. Una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che il raccordo procedurale dell'art. 66 CCII valga solo per le procedure negoziali — ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore — escludendo la liquidazione controllata (così Trib. Lucca, 27 febbraio 2024). L'argomento è sistematico: la collocazione originaria della norma nella Legge 3/2012 riguardava solo le procedure negoziali, e un'interpretazione analoga andrebbe seguita nel CCII.
L'orientamento opposto — e maggioritario nella prassi applicativa — ritiene invece che, dal momento che l'art. 66 è inserito tra le disposizioni generali del Capo II del Titolo IV CCII, esso si applichi a tutte le procedure elencate dall'art. 65, compresa la liquidazione controllata. In questo senso si sono pronunciati, tra gli altri, il Tribunale di Verona (sentenza del 6 ottobre 2022), il Tribunale di Milano (sentenza n. 829/2025, del 7 novembre 2025) e, più di recente, il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 11/2026, depositata il 25 febbraio 2026, che ha aperto una liquidazione controllata familiare per due coniugi conviventi, richiamando espressamente l'art. 66, commi 2 e 3 CCII, in ragione della comune origine del sovraindebitamento, collegata alle problematiche di salute di uno dei ricorrenti e al fallimento di un'attività commerciale.
Il dibattito ha trovato un altro punto di sviluppo significativo con il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), che ha esteso la liquidazione controllata familiare anche al coniuge convivente che rivestiva la qualifica di socio accomandante di una S.a.s., valorizzando l'art. 66 CCII come norma generale e il requisito dell'origine comune dell'indebitamento.
Ulteriore tassello è fornito dalla Cassazione civile, con la sentenza n. 5139/2026, che ha stabilito come, nella liquidazione del patrimonio, non sia consentito sospendere la vendita per accettare offerte migliorative, in difformità da quanto previsto per le procedure fallimentari: un principio di autonomia della liquidazione che rafforza la coerenza interna del sistema del CCII.
In attesa di un pronunciamento definitivo delle Sezioni Unite o di un chiarimento legislativo, chi intende accedere alla liquidazione controllata in forma familiare deve valutare attentamente l'orientamento del tribunale competente, perché il rischio di inammissibilità non è eliminato.
Le masse rimangono separate: un punto fermo non negoziabile
Qualunque sia la procedura prescelta, l'art. 66, comma 3, CCII stabilisce un principio inderogabile: le masse attive e passive di ciascun familiare rimangono distinte. La procedura non crea un patrimonio comune. Ogni debitore risponde con i propri beni solo dei propri creditori. L'attivo ricavato dalla liquidazione dei beni di uno dei coniugi non può essere destinato a soddisfare i creditori dell'altro, se non per i debiti contratti in comune.
Questo principio di separazione delle masse è corollario diretto dell'art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale generica, che non ammette deroghe nemmeno nelle procedure di sovraindebitamento. Come ricorda il brocardo vigilantibus iura subveniunt, il diritto protegge chi si attiva per tempo, ma non consente scorciatoie che ledano le ragioni dei creditori individuali.
La distinzione delle masse ha conseguenze pratiche rilevanti: se uno dei coniugi ha un debito fiscale e l'altro no, il creditore erariale non potrà aggredire il patrimonio del familiare non obbligato. Allo stesso tempo, il piano o la proposta di ciascuno dovrà essere autonomamente sostenibile, perché i creditori di ciascun debitore voteranno — ove previsto — sulla proposta del proprio debitore, non su quella dell'altro.
Il Tribunale di Nola, con sentenza del 12 giugno 2024, ha già mostrato le conseguenze di questa impostazione sul concordato minore familiare: il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti per uno solo dei coniugi ha fatto saltare l'omologa, con conseguenze negative per entrambi. Il Terzo Correttivo ha cercato di attenuare questo rischio modificando le regole sul computo della maggioranza, ma il problema strutturale rimane: nella procedura familiare, la sorte di ciascun componente dipende in parte dall'esito della posizione dell'altro.
Cosa fare concretamente: errori da evitare e tempistiche
Il primo errore è sottovalutare i tempi. La procedura familiare non si improvvisa: richiede la raccolta coordinata di tutta la documentazione reddituale, patrimoniale e debitoria di ogni componente, la predisposizione di una relazione particolareggiata da parte dell'OCC, e una verifica preventiva sulla compatibilità delle posizioni soggettive. Se uno dei familiari non è qualificabile come "consumatore" — ad esempio perché ha debiti di natura professionale prevalente — la procedura applicabile cambia: il Terzo Correttivo ha chiarito che in questo caso non si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo II (ristrutturazione dei debiti del consumatore), e l'unica strada percorribile in forma unitaria è la liquidazione controllata.
Il secondo errore è proporre procedure diverse per i vari familiari nella stessa domanda congiunta. Il Tribunale di Bari, Sez. IV civ., con pronuncia dell'8 ottobre 2023, ha dichiarato inammissibile la domanda unitaria in cui per un familiare veniva chiesta la ristrutturazione dei debiti e per l'altro l'esdebitazione dell'incapiente: le procedure proposte devono essere la stessa per tutti i ricorrenti che intendono procedere congiuntamente.
Il terzo errore — meno ovvio — è quello della competenza territoriale. Nell'art. 66, comma 4, CCII, la regola è che la competenza spetta al tribunale adito per primo, calcolata dal momento del deposito del ricorso, non dall'apertura della procedura. Ciò significa che se uno dei familiari deposita per primo la domanda, quel tribunale diventa competente in via esclusiva anche per le istanze degli altri. In famiglie in cui i componenti risiedono in circondari diversi, pianificare bene la sequenza dei depositi può fare la differenza tra una procedura unitaria ben gestita e uno sparpagliamento di competenze difficile da ricompattare.
Scriveva Gustavo Zagrebelsky che la legge non è mai solo il suo testo, ma il sistema di relazioni in cui quel testo vive. L'art. 66 CCII ne è una dimostrazione efficace: una norma apparentemente semplice, che rimanda a regole generali, a procedure specifiche, a condizioni soggettive variabili, e che la giurisprudenza sta progressivamente riempiendo di contenuto concreto. La procedura familiare di sovraindebitamento è uno strumento che può fare la differenza per molte famiglie in crisi, ma solo se costruita con precisione tecnica fin dal primo momento. Il margine per improvvisazioni è inesistente.
Redazione - Staff Studio Legale MP