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Premi sportivi dilettanti, ritenuta esenzione 2026 e scadenza: il quadro in sintesi
Chi gestisce un'associazione o società sportiva dilettantistica (ASD o SSD) sa bene che il fisco riesce, a volte, ad essere più imprevedibile di un avversario in gara. La vicenda dei premi sportivi dilettantistici nel 2026 ne è la dimostrazione più eloquente. Negli ultimi anni si è passati dall'esonero fino a 300 euro introdotto nel 2024 con il D.L. n. 215/2023, al venir meno dell'esenzione dal 1° gennaio 2025, al ripristino previsto dal D.Lgs. n. 33/2025, poi abrogato dal D.Lgs. n. 192/2025, per essere infine ristabilito dal 28 marzo 2026 con il D.L. n. 38/2026. Una sequenza di interventi e correzioni che non ha equivalenti nel settore sportivo e che impone oggi alle ASD e SSD un lavoro di monitoraggio continuo.
Il risultato concreto è che nel solo anno 2026 si sono succeduti — su una materia apparentemente semplice — tre regimi fiscali distinti. Per i premi erogati fino al 27 marzo 2026 non opera alcuna franchigia; dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 torna invece l'esonero entro la soglia prevista. E dal 1° gennaio 2027, salvo nuovi interventi del legislatore, si tornerà alla piena tassazione ordinaria.
«La legge è uguale per tutti», scriveva Rudolf von Jhering, ma aggiungeva che il diritto è una conquista continua che richiede lotta. Nel caso dei premi sportivi dilettantistici, la lotta è quella quotidiana del dirigente di un'associazione di base che deve districarsi tra decreti abrogati, proroghe parziali e scadenze che cambiano nel corso dell'anno.
La base normativa di riferimento resta l'art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, la cosiddetta riforma del lavoro sportivo. La normativa di riferimento sui premi sportivi per atleti e tecnici dilettanti è contenuta nell'art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che rinvia alle disposizioni dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973. Si tratta di una ritenuta definitiva: non confluisce nella dichiarazione dei redditi dell'atleta come acconto, ma estingue l'obbligazione tributaria su quella somma.
Il regime ordinario prevede dunque una ritenuta del 20% applicata a titolo d'imposta dal soggetto erogante, che agisce come sostituto d'imposta. L'ente erogatore deve versare la ritenuta del 20% entro il 16 del mese successivo all'erogazione, utilizzando il modello F24 con codice tributo 1047.
Il problema dell'esenzione nasce proprio qui: per premi di importo modesto — 50, 80, anche 150 euro — l'operazione contabile e il versamento della ritenuta risultano sproporzionati rispetto alla somma erogata, spesso superiori in termini di onere amministrativo al beneficio fiscale riscosso. Da qui la ratio della soglia di 300 euro: semplificare il dilettantismo di base, non agevolare atleti d'élite.
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con la legge n. 88/2026, è intervenuto come soluzione ponte per evitare che l'intero 2026 restasse privo di agevolazione. Con l'articolo 9 del D.L. 38/2026 il Governo ha ripristinato l'esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro. Tuttavia, la norma che ha ripristinato il regime di esenzione non avrà effetti retroattivi.
Il meccanismo "tutto o niente" e il rischio sottovalutato dalle ASD
Il punto tecnico più pericoloso — e spesso ignorato nella pratica quotidiana delle associazioni sportive — è la natura giuridica della soglia dei 300 euro. Non si tratta di una franchigia, bensì di una soglia assoluta con effetto "tutto o niente". L'agevolazione opera fino alla soglia di 300 euro per sostituto d'imposta nel periodo. Se il premio complessivo supera 300 euro, l'intero importo è assoggettato a ritenuta, senza tassazione solo sull'eccedenza.
Questo significa che la differenza tra 300 euro e 301 euro non è di un euro: è la differenza tra nessuna ritenuta e una ritenuta di 60,20 euro (il 20% di 301). La distorsione è evidente e il rischio di errore per le ASD è concreto: basta un premio aggiuntivo di pochi euro — un bonus supplementare per una vittoria in una manifestazione secondaria, una somma aggiuntiva riconosciuta dalla federazione — per far scattare la tassazione sull'intera somma già erogata.
Il limite di 300 euro non opera in senso soggettivo generale, cioè non riguarda la totalità dei premi eventualmente percepiti dallo stesso sportivo nel complesso, ma soltanto l'importo complessivamente erogato da ciascun soggetto erogante a ciascun beneficiario. Ciò vuol dire che un atleta che riceve 250 euro da una federazione e 250 euro da una società sportiva non supera il limite presso nessuno dei due enti, e beneficia dell'esenzione da entrambi. Possono erogare i premi con l'esenzione: CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Un profilo critico aggiuntivo, meno segnalato dalla prassi, riguarda l'estensione dell'esenzione ai tecnici. La norma richiamata dall'art. 9, cioè l'art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, include in modo espresso sia gli atleti sia i tecnici che operano nell'area del dilettantismo. Si determina quindi un possibile disallineamento tra la disciplina generale dei premi sportivi e la nuova previsione temporanea. In assenza di chiarimenti ufficiali specifici, appare prudente evidenziare che, sul piano letterale, la soglia di 300 euro risulta formulata con riferimento agli atleti. Resta pertanto aperto il tema della sua piena estensione anche ai tecnici. Questa ambiguità, in assenza di una circolare chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate, espone i responsabili fiscali delle ASD a un rischio di errata applicazione del regime agevolato.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigilante — trova qui piena applicazione: chi non monitora il cumulo dei premi erogati a ogni singolo soggetto nel corso del periodo agevolato rischia di dover applicare retroattivamente la ritenuta su importi già corrisposti, con le conseguenti problematiche di recupero nei confronti del percettore e di versamento tardivo all'Erario.
Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, per i premi soggetti alla disciplina dell'art. 36, comma 6-quater, non sussiste obbligo di certificazione tramite CU. Le somme devono essere invece indicate nel modello 770, con esposizione della ritenuta operata nel quadro ST. Questo elemento — spesso confuso nella pratica — significa che nel CU 2027 (relativo all'anno d'imposta 2026) le ASD non dovranno certificare i premi sportivi soggetti a ritenuta d'imposta, ma dovranno comunque includerli nel modello 770. La confusione tra i due adempimenti è frequente e può dare origine a irregolarità dichiarative.
Sul fronte del periodo scoperto — il 1° gennaio fino al 27 marzo 2026 — le associazioni che hanno erogato premi in quei 87 giorni senza applicare la ritenuta del 20% si trovano in una posizione di irregolarità che non viene sanata dalla norma successiva. La norma che ha ripristinato il regime di esenzione non avrà effetti retroattivi. Il venir meno delle ritenute sui premi non copre le somme erogate nel primo trimestre 2026, per le quali restano applicabili le regole di tassazione ordinarie.
Dal punto di vista strutturale, ciò che questa vicenda rivela è una debolezza di sistema: la norma agevolativa, nata come misura di semplificazione, è diventata essa stessa fonte di complicazione. La sua natura temporanea, ripetutamente ripristinata e abrogata, ha generato una frammentazione del regime fiscale all'interno del medesimo anno solare, imponendo alle ASD di distinguere — ai fini dell'obbligo di ritenuta — la data esatta di erogazione del singolo premio. È una soluzione tecnica problematica, particolarmente per le associazioni di base prive di un consulente dedicato.
Un excursus normativo che mette in evidenza la necessità di prestare attenzione alle regole di tassazione, ma che porta a non escludere che, in vista del nuovo anno, vengano introdotti nuovi correttivi per salvaguardare i premi corrisposti nell'ambito dello sport dilettantistico. Ma la speranza in un ulteriore intervento correttivo non può sostituire la corretta gestione degli adempimenti in scadenza. Chi attendesse un eventuale provvedimento salvifico a dicembre per regolarizzare l'intera annualità rischierebbe di incorrere in sanzioni per tardivo versamento delle ritenute del periodo 1-27 marzo 2026, periodo nel quale l'esenzione non era vigente.
Il 31 dicembre 2026 è quindi una data doppiamente rilevante: chiude il periodo di esenzione e apre un orizzonte normativo incerto. Il silenzio del legislatore dopo quella data equivale, in automatico, al ritorno del regime ordinario di piena tassazione con ritenuta del 20% su ogni importo erogato, anche di 10 euro. Le ASD e SSD che vorranno pianificare le proprie gare e i propri premi per il 2027 devono tenere questo scenario come scenario di default, predisponendo le procedure interne di sostituzione d'imposta indipendentemente da ciò che il legislatore potrebbe decidere di fare.
La vera lezione di questi tre anni di oscillazioni normative non è di natura fiscale, ma organizzativa: le associazioni sportive dilettantistiche devono dotarsi di procedure interne stabili per la gestione dei premi, aggiornabili rapidamente al mutare delle norme, senza dover ripartire da zero ogni volta che il decreto di turno cambia il regime. La variabilità è strutturale; l'impreparazione, invece, non lo è.
Redazione - Staff Studio Legale MP