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Prelievi dal conto cointestato: chi deve restituire cosa - Studio Legale MP - Verona

Un padre in pensione, una figlia che lo assiste da anni. Insieme aprono un conto corrente cointestato, comodo per pagare bollette, spese mediche, la badante. Alla morte del padre, i fratelli della donna chiedono la restituzione di tutto quello che lei ha prelevato negli ultimi anni. Lei risponde che quei soldi erano anche suoi, o che li ha spesi per il genitore. Chi ha ragione? La risposta — come spiega la Cassazione con un orientamento sempre più netto — dipende interamente dalla prova.

Il conto corrente cointestato è uno degli strumenti bancari più diffusi nelle famiglie italiane, scelto per praticità nella gestione quotidiana del denaro. La cointestazione di un conto corrente bancario si verifica con frequenza crescente, riguardando di norma i coniugi, ma talvolta anche altri familiari come fratelli, genitori e parenti. Eppure, al momento dell'apertura di una successione, questa semplicità apparente si dissolve in controversie complesse, spesso laceranti, che finiscono davanti ai giudici.

La presunzione di parità: regola utile ma fragile

Il punto di partenza normativo è l'art. 1298, comma 2, del codice civile, che stabilisce una presunzione di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra cointestatari: in assenza di prova contraria, ciascuno è titolare della metà delle somme. L'art. 1298 c.c. prevede una presunzione di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra cointestatari: in assenza di prova contraria, si presume che ciascuno sia titolare del 50% delle somme. Si tratta però di una presunzione semplice, superabile con prova contraria.

Questa presunzione opera sia nei rapporti tra i cointestatari in vita, sia — ed è qui che sorgono i conflitti — al momento della successione. La quota del defunto, in genere pari al 50% del saldo, entra nell'asse ereditario. Secondo l'art. 1298 comma 2 del codice civile, questa quota diventa una parte della successione e dovrà essere gestita secondo le normative vigenti.

Fin qui, tutto lineare. Il problema reale sorge quando le somme non sono state versate in misura paritaria, o quando i prelievi effettuati da un cointestatario si estendono ben oltre la sua quota. In questi casi, la presunzione del 50% può essere rovesciata — ma chi vuole farlo deve assolvere a un onere probatorio rigoroso.

La pronuncia che più chiaramente definisce questo scenario negli ultimi mesi è la Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 5009, Pres. Tedesco, Rel. Giannaccari. La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salva la prova, da fornirsi tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno solo dei correntisti.

Nel caso esaminato dalla Corte, la convenuta aveva tentato di sostenere — ma soltanto in appello — che la cointestazione del conto configurasse una donazione indiretta in suo favore. La Cassazione ha respinto questa tesi in modo netto: l'allegazione in sede di appello dell'esistenza di una donazione indiretta, quale causa della cointestazione di un conto corrente, introduce un nuovo tema d'indagine, ampliando il thema decidendum e violando il limite preclusivo posto dall'art. 183, comma 6, c.p.c. In pratica: chi vuole invocare la donazione indiretta come titolo per trattenere le somme deve farlo sin dal primo grado, con prove specifiche, non come argomento difensivo tardivo.

La prova dell'animus donandi deve essere rigorosa e non può desumersi da mere allegazioni astratte o dalla sola cointestazione del conto. Ne consegue che, ove tale prova manchi, le somme possono essere integralmente ricondotte al de cuius e incluse nella massa ereditaria.

I prelievi ante e post mortem: il nodo della restituzione

Se la presunzione di parità può essere vinta con prove adeguate, altrettanto complessa è la questione dei prelievi effettuati da un cointestatario — siano essi avvenuti prima o dopo il decesso dell'altro. Questo è il terreno esplorato dalla Cass. civ., Sez. II, sent. 18 febbraio 2025, n. 4142.

Con la sentenza n. 4142 del 18 febbraio 2025, la Cassazione civile ha affrontato il tema della titolarità delle somme depositate su un conto corrente cointestato, qualora tali somme provengano esclusivamente da uno dei cointestatari, nonché il regime di restituzione dei prelievi da detto conto.

Il punto giuridicamente più rilevante, e spesso trascurato nei commenti correnti, riguarda il limite dell'obbligo restitutorio. Non è automatico che il cointestatario superstite debba restituire tutto ciò che ha prelevato, anche se il conto era alimentato soltanto dal de cuius. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale nel diritto successorio: la necessità di un'analisi dettagliata della finalità dei prelievi da un conto cointestato con il defunto. Non è possibile disporre la restituzione delle somme senza accertare se queste siano state impiegate per adempiere a obblighi assistenziali.

La convenuta sosteneva che le somme fossero state impiegate per esigenze familiari, tra cui la cura dei genitori, le spese funerarie e le imposte di successione. La Corte d'Appello, tuttavia, non aveva adeguatamente approfondito tale aspetto prima di disporre la restituzione. La Cassazione ha chiarito che la decisione di imporre la restituzione delle somme non può basarsi unicamente sulla presunzione che il denaro appartenesse interamente al de cuius.

Questo passaggio è decisivo nella pratica: il cointestatario che ha prelevato somme per pagare cure mediche, spese funerarie, imposte di successione o altri oneri nell'interesse del defunto o della famiglia non può essere condannato a restituire tout court. Il giudice deve prima verificare come e perché quei prelievi sono stati effettuati.

Un terzo contributo recente viene dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, decisione n. 11173 del 18 dicembre 2025, Pres. Maugeri, Rel. Russo, che ha affrontato la questione dal lato bancario: cosa può fare la banca dopo la morte di un cointestatario? Con decisione n. 11173 del 18 dicembre 2025, il Collegio di Palermo dell'ABF si è pronunciato sulla sorte delle somme giacenti sul conto corrente cointestato in seguito alla morte di uno dei correntisti, riconoscendo la legittimazione del cointestatario superstite a disporre di un importo pari alla metà del saldo attivo esistente alla data del decesso dell'altro contitolare, stante la presunzione iuris tantum di parità nei rapporti interni. Nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di erede di uno dei due cointestatari deceduto, deduceva l'illegittimità dell'operazione dispositiva del cointestatario superstite autorizzata dall'intermediario.

La decisione conferma che la banca non sbaglia autorizzando il superstite a disporre della propria quota (il 50% presunto), ma non è tenuta ad andare oltre: le contestazioni sulla titolarità effettiva delle somme appartengono al piano dei rapporti interni tra cointestatari ed eredi, non a quello del rapporto con l'intermediario.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce. E nella materia del conto cointestato, agire in tempo — con le prove giuste — è spesso la differenza tra recuperare la propria quota e perderla.

Come scriveva Norberto Bobbio a proposito del rapporto tra norma e fatto, «il diritto non vive soltanto nelle leggi, ma anche nei comportamenti e nei valori che le leggi cercano di regolare». Il conto cointestato è emblematico di questo: la norma stabilisce una regola astratta (50%), ma la realtà dei versamenti, dei prelievi, dei rapporti familiari chiede al giudice — e prima ancora all'avvocato — di scavare nei fatti per ricostruire chi, davvero, era titolare di quelle somme.

Tre errori pratici da evitare assolutamente. Il primo è confidare che la cointestazione equivalga a comproprietà: la cointestazione di un conto non configura un trasferimento immediato di titolarità delle somme in esso contenute. Il secondo è attendere il giudizio di appello per sollevare la tesi della donazione indiretta: la Cassazione del 2026 ha chiarito che farlo in quella sede è inammissibile. Il terzo, forse il più insidioso, riguarda i prelievi già effettuati prima del decesso: la contitolarità del conto corrente comporta un'inversione dell'onere della prova che può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, da parte di chi sostiene una diversa titolarità delle somme. Chi vuole dimostrare che quei prelievi erano legittimi deve documentarne la destinazione; chi vuole invece dimostare che le somme erano tutte del defunto deve raccogliere evidenze concrete: estratti conto, rendiconti reddituali, dichiarazioni dei redditi.

La dichiarazione di successione, da presentare all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dal decesso ai sensi del D.Lgs. n. 346/1990, dovrà includere la quota del de cuius sul conto cointestato. Ma questa quota — è bene ribadirlo — non è necessariamente la metà: può essere l'intero saldo se si prova che l'altro intestatario non ha mai contribuito ai versamenti, oppure può essere zero se si dimostra che le somme appartengono solo al superstite.

Il panorama giurisprudenziale attuale offre dunque un quadro coerente ma tutt'altro che automatico: la presunzione di parità è il punto di partenza, non di arrivo. La prova — documentale, presuntiva, contestuale — è il cuore di ogni controversia su conti cointestati e successione. Affidarsi a chi conosce questi meccanismi prima che la lite si apra, e non dopo, rimane la scelta più efficace per tutelare i propri diritti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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