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Un dato di cronaca che accade con frequenza inquietante: un'auto esce di strada di notte, il conducente risulta positivo all'alcol, a bordo vi sono uno o più amici. Tra le prime domande che si pongono i feriti — o i loro familiari — ve ne è una che mette a disagio: sapevi che era ubriaco? La risposta a questa domanda non è solo morale. È giuridica. Determina se il risarcimento del danno subito può essere ridotto, azzerato, o se invece l'assicurazione del responsabile è comunque tenuta a rispondere. Il punto è diventato ancora più delicato dopo una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del febbraio di quest'anno, che ha stabilito paletti precisi e vincolanti per tutti gli ordinamenti nazionali.
Il quadro normativo: diritto europeo, codice delle assicurazioni e concorso di colpa
La Direttiva europea 2009/103/CE impone agli Stati membri di garantire che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto copra i danni subiti dai passeggeri. Il principio è ribadito all'art. 12 della direttiva: i passeggeri — pedoni, ciclisti e in genere tutti i terzi trasportati — devono essere risarciti. Questo vale anche quando abbiano preso posto sul veicolo consapevolmente, anche quando il conducente era in stato alterato. Il diritto europeo, sul punto, è severo: la semplice conoscenza dell'ubriachezza del conducente non può essere usata dall'assicuratore come causa di esclusione totale del risarcimento.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza della Quarta Sezione del 12 febbraio 2026 (causa C-277/24), ha affrontato direttamente la questione in un caso concreto. Un furgoncino aveva avuto un incidente grave dopo che un passeggero seduto sul sedile posteriore aveva tirato il freno a mano in corsa: il conducente era rimasto gravemente ferito. La polizza assicurativa prevedeva clausole di esclusione per i danni subiti da chi fosse a conoscenza dell'ebbrezza del conducente. La Corte ha chiarito che «l'assicurazione non deve necessariamente coprire il risarcimento dei danni subiti dal conducente dell'autoveicolo che ha causato l'incidente», ma ha al contempo precisato — con forza — che le clausole di esclusione che eliminano tout court la tutela del passeggero, per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere della condizione alterata del guidatore, devono essere considerate senza effetto nei confronti del danneggiato. Il significato pratico è di rilievo sistematico: il diritto europeo vieta all'assicuratore di costruire un'eccezione di "consenso informato al rischio" che cancelli interamente la copertura. Quella clausola, se presente nella polizza, è inopponibile al passeggero.
Il diritto interno italiano si allinea a questa impostazione attraverso l'art. 283 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) e, soprattutto, attraverso la disciplina del concorso colposo della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il meccanismo è chiaro nei suoi contorni: il fatto del danneggiato che ha contribuito alla causazione del danno — e salire a bordo di un veicolo guidato da persona in evidente stato di ebbrezza rientra certamente in questa ipotesi — non esclude il diritto al risarcimento, ma lo riduce in proporzione alla gravità della colpa concorrente e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. La riduzione è ponderata dal giudice caso per caso, tenendo conto di elementi quali la percepibilità dello stato di alterazione del conducente, il grado di ubriachezza, la possibilità concreta per il passeggero di rifiutare il trasporto, la pressione sociale o le condizioni di fatto in cui si trovava.
Giurisprudenza recente: la prova del concorso di colpa tra merito e legittimità
La Cassazione civile, con ordinanza della Sez. III del 14 gennaio 2026, n. 788 (Pres. De Stefano), si è pronunciata in materia di assicurazione contro gli infortuni e ha ribadito un principio chiave: quando il massimale sia capiente, l'assicuratore è tenuto a rispondere nei limiti del danno effettivamente provato, senza che la mera conoscenza del rischio da parte del danneggiato determini l'automatica esclusione dell'indennizzo. Il ragionamento si riverbera anche sulle polizze RC auto: l'onere di provare che il passeggero fosse a conoscenza dell'ubriachezza e che tale conoscenza abbia concausato il sinistro grava sull'assicuratore che voglia invocare la riduzione del risarcimento, non sul danneggiato che chiede tutela.
Il Tribunale di Lecce, Sez. III, con sentenza del 10 febbraio 2026, n. 525, si è occupato di una fattispecie contigua, quella del veicolo non identificato, ribadendo il principio che la coerenza narrativa e la credibilità del racconto del danneggiato — verificata attraverso elementi esterni oggettivi — sono il cardine del giudizio sulla dinamica del sinistro. Questo criterio, mutatis mutandis, vale anche per il passeggero che deve ricostruire davanti al giudice cosa sapeva e in quale misura avrebbe potuto sottrarsi alla situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza del 12 marzo 2026, n. 5562, è intervenuta poi su un profilo strettamente connesso: ha stabilito che la condotta imprudente del danneggiato che concorra alla produzione dell'evento dannoso — e salire a bordo di chi ha bevuto è condotta potenzialmente imprudente — deve essere valutata nella sua concreta incidenza causale, tenendo conto dell'intero contesto. Il giudice non può limitarsi a constatare l'esistenza di un comportamento negligente: deve misurarne il peso causale reale. Una distinzione non banale, perché significa che l'imprudenza del passeggero rileva solo se e nella misura in cui abbia effettivamente contribuito — causalmente, non solo moralmente — all'evento lesivo.
Il principio latino vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — trova qui una declinazione sottile ma esatta: non è che il passeggero distratto o imprudente perda ogni tutela; è che il diritto alla protezione si modula sulla diligenza concreta che era ragionevole attendersi da lui in quella specifica situazione.
La questione pone un interrogativo di fondo che la dottrina più attenta ha sollevato con forza: come si misura la "conoscibilità" dell'ubriachezza? Non si tratta di un accertamento matematico. Un conducente con tasso alcolemico leggermente superiore al limite potrebbe non mostrare segni esteriori evidenti; un altro potrebbe essere palesemente in stato di alterazione. Il giudice dovrà valutare — sulla base degli elementi di prova disponibili — se un osservatore di ordinaria diligenza, nelle condizioni concrete del passeggero, avrebbe percepito il pericolo. Come osservava Luigi Ferrajoli riflettendo sull'architettura delle responsabilità giuridiche, il diritto non può pretendere dall'individuo più di quanto la situazione concreta gli consentisse ragionevolmente di fare o di sapere: un principio che il giudice civile è chiamato a tradurre in termini di causalità e colpa.
Rischi pratici e strategie di tutela per il passeggero ferito
Cosa fare, concretamente, se si è stati feriti come passeggeri in un incidente causato da un conducente in stato di ebbrezza? Il primo errore da evitare è il silenzio o la minimizzazione della propria posizione, per timore che l'ammissione di aver saputo dell'alcol del conducente possa azzerare ogni tutela. Come chiarito dalla CGUE il 12 febbraio 2026, quella clausola esclusiva non regge al vaglio del diritto europeo: l'assicuratore non può eliminare integralmente il risarcimento del passeggero per questa sola ragione. Al massimo può — e deve — invocare la riduzione proporzionale ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il secondo errore da evitare è non documentare immediatamente le proprie condizioni fisiche: i referti di pronto soccorso, la documentazione sanitaria e la relazione del medico legale sono essenziali per quantificare il danno subito nella sua interezza — danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, danno patrimoniale da perdita di reddito. Proprio su questo fronte, la recente evoluzione giurisprudenziale in materia di Tabella Unica Nazionale — sancita dalla Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630, Pres. Frasca, Rel. Vincenti — ha cambiato il panorama della quantificazione: per le macrolesioni (invalidità permanente superiore al 9%), la TUN è oggi il parametro privilegiato anche per sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, con un valore base del punto fissato a 963,40 euro per il 2026. Questo significa che la strategia di liquidazione del danno biologico va ripensata anche per i procedimenti già in corso.
Il terzo fronte riguarda l'eventuale azione penale nei confronti del conducente ubriaco, che integra i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 590-bis c.p. La costituzione di parte civile nel processo penale consente al passeggero di ottenere il risarcimento anche per quella via, con tutti i vantaggi processuali che ne derivano in termini di accertamento della responsabilità.
Un punto critico spesso trascurato dagli altri riguarda il caso in cui il passeggero sia anche un familiare del conducente. L'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2009/103/CE — richiamata espressamente dalla CGUE nella sentenza del 12 febbraio 2026 — stabilisce che i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di chiunque la cui responsabilità civile sia coperta dalla polizza, non possono essere esclusi dal beneficio dell'assicurazione per il solo fatto del legame di parentela. È una garanzia assoluta, che impedisce all'assicuratore di rifiutare il risarcimento al coniuge, al figlio, al genitore del conducente ubriaco invocando il rapporto familiare. Un'esclusione di questo tipo sarebbe illegittima per contrasto diretto con il diritto europeo.
Il quadro che emerge da questa analisi è quello di un sistema che cerca di bilanciare due esigenze in tensione: la piena tutela della vittima trasportata, garantita dal diritto europeo in modo pressoché incondizionato, e la responsabilizzazione di chi sceglie consapevolmente di esporsi a un rischio prevedibile. La soluzione non è né nell'azzeramento del risarcimento né nell'indifferenza della legge verso la condotta imprudente del passeggero. È nella proporzione: un principio antichissimo che il diritto moderno declina attraverso strumenti tecnici precisi, ma che nelle aule di giudizio richiede ancora — e forse sempre richiederà — una valutazione concreta, caso per caso, difficilmente riducibile a formule predeterminate.
Redazione - Staff Studio Legale MP