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Meritevolezza nel sovraindebitamento: dove si sposta il giudizio - Studio Legale MP - Verona

C'è una domanda che quasi ogni debitore sovraindebitato fa al proprio consulente al primo appuntamento: "Ma io sono meritevole?" La risposta corretta non è né sì né no. È: "Dipende da quale procedura stai usando e in quale fase ci troviamo." Questa distinzione, che a prima vista sembra tecnica e marginale, è invece la differenza tra ottenere la cancellazione totale dei debiti e vedersi negare l'esdebitazione dopo anni di procedura.

Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dal Correttivo-Ter (D.Lgs. 136/2024). Il Codice ha subito importanti modifiche con il Terzo Correttivo, entrato in vigore il 28 settembre 2024. Ma è la giurisprudenza, più delle norme, ad aver tracciato i confini operativi reali del concetto di meritevolezza. E nell'ultimo anno quei confini si sono notevolmente spostati.

La meritevolezza non è uguale per tutte le procedure

Il punto più incompreso — e più pericoloso da ignorare — è che la meritevolezza opera in modo radicalmente diverso a seconda dello strumento scelto.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), il giudice deve verificare che il consumatore non abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 CCII. Il giudizio di meritevolezza è un passaggio essenziale e va condotto con particolare rigore, poiché rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori, i quali non partecipano alla determinazione della falcidia loro imposta. Questo significa che il giudice, in assenza di un voto dei creditori, assume su di sé la funzione di garante della correttezza del debitore: il vaglio è rigoroso proprio perché nessun altro lo esercita.

Nella liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), invece, la situazione è strutturalmente diversa. L'apertura della liquidazione controllata non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità del sovraindebitamento, non essendo soggetta a un vaglio di meritevolezza, né l'assenza di atti in frode ai creditori. Questo principio è stato fissato con chiarezza dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 31 luglio 2025, n. 22074, Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla, e ribadito dalla stessa Sezione con la sentenza 28 aprile 2026, n. 11603.

Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto 2 febbraio 2026, ha recepito puntualmente questo orientamento di legittimità, precisando che l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento.

La conseguenza pratica è importante: il debitore con una storia finanziaria disordinata — anche chi ha accumulato debiti in modo imprudente o ha subito una condanna penale per reati connessi all'attività d'impresa — può comunque accedere alla liquidazione controllata. Lo ha confermato il Tribunale di Venezia con decreto 6 marzo 2026, affermando che la condanna del ricorrente per bancarotta intervenuta con sentenza anni prima rispetto alla domanda di accesso non impedisce l'apertura della liquidazione; i presupposti che il tribunale deve valutare a norma dell'art. 270 CCII per l'apertura sono quelli di cui agli artt. 268 e 269, tra i quali non è richiesta la mancanza di condanne, impregiudicata ogni valutazione ai fini dell'eventuale richiesta di esdebitazione.

Attenzione, però: la meritevolezza ritorna — e con pieno vigore — nella fase dell'esdebitazione, che segue la liquidazione. L'art. 280 CCII esclude l'esdebitazione se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il differimento del giudizio all'ultima fase non significa quindi che la condotta del debitore diventi irrilevante, ma soltanto che essa viene valutata al momento giusto e nei termini normativamente corretti.

La Cassazione del marzo 2026: la meritevolezza "mai perduta"

Il punto più controverso del dibattito attuale riguarda la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La Cassazione, con ordinanza n. 5955 del 16 marzo 2026, Pres. Di Marzio – Rel. Vitrò, ha affrontato una questione che molti operatori ritenevano superata: il legislatore del CCII ha davvero abbandonato il criterio della meritevolezza per il consumatore?

In tema di procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nell'attuale normativa del Codice della Crisi, soltanto apparentemente il legislatore ha abbandonato il criterio della meritevolezza — che costituiva e in sostanza costituisce ancora la contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori. L'attuale disciplina non è affatto sganciata dal prerequisito della responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come strumento eccezionale, alternativo alla liquidazione controllata e riservato a quei soggetti che hanno tenuto condotta non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito.

La Suprema Corte, in sostanza, chiarisce che la formula dell'art. 69 CCII — "colpa grave, malafede o frode" — non è semplicemente una versione attenuata della meritevolezza, ma ne costituisce ancora il nucleo essenziale. Chi ha contratto debiti in modo sistematico e irrazionale, consapevole di non poterli onorare, non supera il filtro neanche sotto la nuova disciplina.

Questa lettura trova conferma nella giurisprudenza di appello. La Corte d'Appello di Milano, sent. n. 3577 del 23 dicembre 2025, Pres. Aponte – Rel. Barberis, ha stabilito che il giudizio di meritevolezza richiede una valutazione complessiva della condotta, che consideri non solo la buona fede soggettiva, ma anche la prudenza e la consapevolezza dimostrate nella gestione delle proprie finanze. Non basta quindi sentirsi innocenti: occorre dimostrare di aver gestito le proprie obbligazioni con attenzione oggettivamente apprezzabile.

Un dato riflessivo che merita attenzione è il seguente: il CCII ha sostituito la vecchia "meritevolezza positiva" (il debitore doveva dimostrare di meritarla) con una "meritevolezza negativa" (il giudice può escluderla solo se riscontra colpa grave, malafede o frode). Il cambiamento è rilevante, perché inverte tecnicamente l'onere della prova. Tuttavia, come osserva la stessa giurisprudenza di merito, nella pratica il giudice guarda: quando sono stati assunti i debiti (prima o dopo il calo reddituale); se il debitore ha continuato a indebitarsi pur sapendo di non poter pagare; se ha privilegiato alcuni creditori a danno di altri; se ha fatto atti dispositivi sospetti; quanto è credibile il budget. Il risultato concreto non è poi così diverso da prima: la storia finanziaria del debitore viene comunque ricostruita e valutata.

Vale il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è stato vigile nei propri affari e non ha ignorato i segnali di crisi accumulando debiti senza prospettiva. Chi ha risposto per tempo, ha tenuto i conti con onestà e ha documentato con trasparenza la propria situazione, si trova oggi in una posizione procedurale molto più solida di quanto non avvenisse sotto la vecchia legge 3/2012.

Come scriveva Norberto Bobbio, ogni ordinamento giuridico non si limita a punire le trasgressioni, ma codifica le aspettative legittime di chi ha agito correttamente. Il sistema del sovraindebitamento esprime esattamente questa logica: la second chance è riservata a chi ha rispettato le regole minime di responsabilità economica, non a chi ha sfruttato il credito con noncuranza.

Un aspetto sottovalutato: la consulta AdE e i riflessi sulla meritevolezza fiscale

C'è un elemento di stretta attualità che sta passando quasi inosservato negli studi legali. L'Agenzia delle Entrate ha aperto la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata alle novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con profili di interesse fiscale. La Parte II della bozza di circolare è dedicata al sovraindebitamento e all'esdebitazione. I contributi sono attesi entro il 24 luglio 2026. Questo documento — quando diventerà circolare definitiva — fornirà le indicazioni operative con cui l'Agenzia delle Entrate, in qualità di creditore privilegiato, valuterà la condotta del debitore ai fini del giudizio di meritevolezza e del cram-down fiscale. Per chi ha debiti tributari rilevanti, capire come l'AdE interpreta la "colpa grave" nella formazione di quei debiti non è un dettaglio secondario: potrebbe determinare il successo o il fallimento dell'intera procedura.

Sul piano pratico, chi si trova in una situazione di sovraindebitamento dovrebbe tenere presenti alcuni errori frequenti che compromettono il giudizio di meritevolezza. Il primo è la sottovalutazione dell'onere documentale: la completa ricostruzione del patrimonio e la trasparenza documentale sono condizioni essenziali; l'omissione di beni, anche di scarso valore, può comportare l'inammissibilità dell'istanza. Il secondo errore è scegliere la procedura sbagliata: un debitore con condotte passate discutibili ha più chances di accedere alla liquidazione controllata e ottenere l'esdebitazione a fine procedura, piuttosto che proporre una ristrutturazione dei debiti dove la meritevolezza viene scrutinata in fase di omologazione. Il terzo errore è ritenere che la meritevolezza riguardi solo il passato: tale requisito deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, considerato che l'esdebitazione comporta un rilevante sacrificio per la massa creditoria, il quale può ritenersi giustificato solo in presenza di una comprovata diligenza del debitore nell'assunzione e nella gestione delle proprie obbligazioni. La diligenza si valuta dall'inizio alla fine, anche durante la procedura stessa.

Il quadro che emerge è quello di un istituto in continua evoluzione, dove l'orientamento della Cassazione si consolida ma lascia ancora ampi margini di incertezza applicativa nei tribunali di merito. Proprio questa incertezza — che per il debitore non assistito è una trappola, e per quello ben consigliato è un'opportunità — rende essenziale la scelta consapevole della procedura e la costruzione accurata del fascicolo probatorio fin dal primo momento utile.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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