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Foto cedute all'agenzia: il soggetto può bloccarle - Studio Legale MP - Verona

Una fotografa professionista viene ingaggiata da un centro benessere per documentare i trattamenti. Scatta, consegna i file, riceve il pagamento. Qualche mese dopo, una cliente ritratta in una delle immagini trova il proprio volto nella campagna pubblicitaria del centro su Instagram e sui cartelloni della città. Non aveva mai firmato nulla. Il centro sostiene di aver "comprato le foto". La fotografa si trova citata in giudizio insieme al committente. Il tribunale dà torto a entrambi.

Questo schema — apparentemente assurdo — è oggi più frequente di quanto si pensi. E la Corte di Cassazione, con l'ordinanza della Sezione Prima Civile n. 25117 dell'8 settembre 2026, ha ribadito in termini netti che il consenso alla fotografia non è mai generico: chi scatta e chi commissiona lo scatto devono acquisire un consenso specifico, distinto per ogni finalità d'uso, dal soggetto ritratto.

Foto cedute all'agenzia: il soggetto ritratto può davvero bloccarle?

Sì. Il diritto all'immagine, disciplinato dagli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) e dall'art. 10 del Codice civile, attribuisce a ogni persona il controllo esclusivo sulla propria effigie: nessuna fotografia che ne riproduca le fattezze può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso. La Cassazione ha chiarito che il consenso alla pubblicazione dell'immagine è sempre revocabile, in qualsiasi momento, indipendentemente dalla scadenza contrattualmente prevista e dal compenso già ricevuto. Questo vale anche quando il soggetto ha firmato qualcosa: se quel qualcosa non copriva lo specifico uso contestato, il consenso non c'era.

Due diritti distinti che spesso si confondono

Il punto che genera la maggior parte dei contenziosi è semplice: il diritto del fotografo e il diritto del soggetto ritratto operano su piani diversi. Il fotografo è titolare del diritto d'autore sull'opera fotografica — intesa come opera creativa ai sensi dell'art. 2, n. 7, L. 633/1941 — oppure dei diritti connessi, cioè i diritti di riproduzione e diffusione previsti dagli artt. 87 e ss. della stessa legge per le fotografie prive di quel carattere di creatività artistica ma che documentano persone, luoghi, eventi. Le fotografie semplici, ovvero immagini di persone o aspetti, elementi o fatti di vita naturale o sociale che non hanno carattere creativo, sono tutelate dai diritti connessi ai sensi degli artt. 87 e ss. L. 633/1941; il fotografo ha il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la propria fotografia.

Ma questo diritto del fotografo — cedibile per contratto all'agenzia o al committente — non include e non assorbe il diritto all'immagine del soggetto ritratto. Sono due titoli giuridici indipendenti. Il diritto all'utilizzazione economica dell'opera originaria da parte del produttore e/o fotografo non determina alcuna cessione del diritto allo sfruttamento dell'immagine degli attori che vi hanno partecipato e/o dei soggetti ritratti. Chi acquista le fotografie compra il diritto del fotografo: non compra anche il consenso del soggetto, che deve essere ottenuto autonomamente.

Il consenso specifico: cosa ha chiarito la Cassazione nel 2026

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l'ordinanza 8 settembre 2026, n. 25117, ha evidenziato la necessità per il soggetto che presta il consenso di essere adeguatamente edotto dal titolare ovvero dal responsabile del trattamento circa le finalità della stessa, differenziando il consenso generico riferito alla prestazione principale da quello specifico diretto alle prestazioni accessorie rispetto a quella principale.

Nel caso deciso dalla Corte, una cliente era stata fotografata durante un trattamento estetico e le immagini erano state poi usate per comunicazione promozionale: la Cassazione ha accolto il ricorso della cliente, affermando che per le fotografie serve un consenso specifico e distinto, e spetta al titolare provare il consenso. L'onere della prova, dunque, è rovesciato rispetto a quanto molti fotografi e committenti credono: non è il soggetto a dover dimostrare di non aver acconsentito; è chi ha usato l'immagine a dover dimostrare di aver ottenuto un consenso valido, informato e pertinente a quell'uso specifico.

Questo principio si intreccia con il GDPR (Regolamento UE 2016/679), il cui art. 7 impone che il consenso al trattamento dei dati personali — e il volto è un dato personale — sia libero, specifico, informato e inequivocabile. Una firma in calce a un modulo generico di "liberatoria fotografica" non soddisfa questi requisiti se l'uso successivo è diverso da quello indicato al momento della firma.

Quando il soggetto non ottiene il danno non patrimoniale — e quando sì

La lesione del diritto all'immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può comunque comportare un danno patrimoniale risarcibile attraverso il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso". Nella pronuncia n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'associazione non lucrativa che aveva pubblicato sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello avevano riconosciuto l'illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria. La Cassazione ha confermato solo in parte.

Il punto fondamentale è questo: la Cassazione ha distinto con nettezza. La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa: anche un'associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un'immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione.

Il prezzo del consenso non rappresenta una sanzione, ma il criterio attraverso cui si "restituisce" al titolare dell'immagine il valore economico che altri ha sfruttato senza titolo. Per una persona non nota, il risarcimento sarà più contenuto. Per i personaggi noti il risarcimento è più alto: la fama del soggetto ritratto accresce il valore commerciale della sua immagine e incide direttamente sulla quantificazione del danno. Usare il volto di un personaggio noto senza consenso genera un danno proporzionalmente più alto di quello che si determinerebbe per una persona comune.

Il danno non patrimoniale — il disagio, la sofferenza, il turbamento — richiede invece una prova concreta delle conseguenze subite: non basta allegare la pubblicazione non autorizzata.

La persona nota: dove finisce la sfera pubblica e dove inizia quella privata

Un capitolo specifico riguarda i soggetti notori: sportivi, attori, cantanti, personaggi pubblici. Qui il bilanciamento tra diritto all'immagine e libertà di informazione è più articolato. La Cassazione ha stabilito — con l'ordinanza n. 19515 della Sezione Prima Civile del 16 giugno 2022 — che la pubblicazione del ritratto di un personaggio noto senza consenso è lecita quando la fotografia lo ritrae nell'ambito dell'attività che ha generato la sua notorietà, comprese le attività accessorie o connesse. Resta invece fuori dall'ambito dell'esimente la fotografia del personaggio ritratto in occasioni private, prive di alcun collegamento, anche indiretto, con l'attività che ha determinato la celebrità e per le quali il personaggio noto ha esercitato il diritto di ammantare di riservatezza la propria sfera privata.

Tradotto in pratica: fotografare un calciatore durante la partita o l'allenamento è lecito. Fotografarlo nell'ospedale dove visita un familiare malato, o in un momento intimo privo di ogni connessione con l'attività sportiva, non lo è — anche se lo scatto avviene in un luogo tecnicamente accessibile al pubblico.

Il brocardo latino imago animi vultus est — "il volto è lo specchio dell'anima" — riflette una consapevolezza antica che il diritto ha tradotto in tutela positiva: l'immagine non è un dato neutro, è parte dell'identità della persona, e la sua circolazione non può mai essere del tutto sottratta al controllo di chi la porta.

Nota di pratica

Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente è la liberatoria fotografica firmata al momento dello scatto e mai aggiornata quando cambiano i canali d'uso. Il committente ottiene un set di immagini per il sito istituzionale, poi le stesse immagini finiscono — magari anni dopo — in una campagna advertising su piattaforme digitali, in un comunicato stampa o in una brochure commerciale: usi che il soggetto non aveva mai immaginato né autorizzato. Il documento firmato in quel momento non vale per questi usi nuovi. Quando arriva la contestazione, sia il fotografo che cedette i diritti sia il committente che li usò si ritrovano esposti. La Cassazione, con l'ordinanza 25117/2026, ha reso questo rischio ancora più concreto: la prova del consenso specifico spetta a chi ha usato l'immagine.

Cosa fare concretamente: tre passaggi che fanno la differenza

Il primo passaggio è la liberatoria specifica: non un modulo generico, ma un documento che indica con precisione le finalità d'uso (sito web, social, stampa, advertising, uso editoriale, uso commerciale), i canali (Instagram, LinkedIn, affissioni, pubblicazioni cartacee), la durata (tempo determinato o indeterminato), il territorio (Italia, Europa, worldwide). Ogni finalità aggiuntiva rispetto a quelle indicate richiede un nuovo consenso.

Il secondo passaggio riguarda il tempo: il fotografo ha diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la sua opera per un arco temporale di vent'anni dalla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 92 della L. 633/1941. Ma il consenso del soggetto ritratto — che è un atto autonomo e revocabile — può essere ritirato in qualsiasi momento, e la scadenza contrattuale non gli oppone nulla. Un archivio fotografico usato per dieci anni può diventare improvvisamente fonte di contenzioso se il soggetto revoca il consenso.

Il terzo passaggio è la tracciabilità: conservare la liberatoria firmata, con data certa, è indispensabile. Nei contenziosi che coinvolgono immagini digitali distribuite su più piattaforme, la prova del consenso deve essere ricostruita spesso anni dopo lo scatto. Chi non ha documentazione perde.

Il criterio del prezzo del consenso — che la Cassazione applica anche in assenza di finalità di lucro stretto — rende i risarcimenti potenzialmente significativi anche per soggetti non famosi: una stima prudente del valore di mercato di quell'uso fotografico può tradursi in cifre dell'ordine di alcune migliaia di euro anche per scatti apparentemente banali. Per i personaggi noti, i precedenti giurisprudenziali mostrano risarcimenti nell'ordine delle decine di migliaia di euro.

Come ha scritto Hannah Arendt, "il diritto di avere diritti" comincia dall'essere riconosciuti come persone: e la propria immagine è la prima, più immediata forma di riconoscimento della propria identità. Cedere quella facoltà senza consapevolezza è qualcosa che il diritto, sempre più, rifiuta di considerare una rinuncia valida.

Domande frequenti

Ho firmato una liberatoria per uno shooting: il fotografo può cedere le mie foto a chiunque?

No. La liberatoria vale solo per le finalità d'uso espressamente indicate. Se il fotografo cede le immagini a un soggetto terzo per usi diversi da quelli che avevi autorizzato — per esempio pubblicitari quando avevi acconsentito solo a uso editoriale — quell'uso è illecito nei tuoi confronti e puoi agire per farlo cessare e ottenere il risarcimento del danno.

Il committente ha pagato il fotografo: questo non gli dà diritto a usare le foto come vuole?

Il pagamento al fotografo acquista i diritti d'autore o connessi del fotografo sull'opera fotografica. Non acquista il consenso del soggetto ritratto, che è un diritto autonomo e personale. Sono due titoli distinti: si devono ottenere entrambi separatamente. Trattarli come un unico pacchetto è l'errore più comune e più costoso.

La mia foto è su un sito da anni, senza che io abbia mai acconsentito: posso agire ancora adesso?

Sì. La pubblicazione non autorizzata è un illecito che si prolunga nel tempo finché l'immagine rimane online o in circolazione. La prescrizione per l'azione risarcitoria è di cinque anni dal momento in cui hai avuto conoscenza dell'uso non autorizzato. La rimozione dell'immagine può essere chiesta in qualsiasi momento, anche prima di avviare un'azione per il risarcimento.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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