Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Immaginate di aver sviluppato un'applicazione per smartphone che trasforma il tifo calcistico in un contest interattivo di quiz, pronostici e classifiche tra fan. Ci lavorate per mesi, definite meccaniche originali, costruite una community. Poi, qualcuno lancia qualcosa di simile. Andate in giudizio. E perdete. Non perché il vostro format fosse banale, ma perché non riuscite a dimostrare in modo sufficientemente preciso in cosa consistesse il suo apporto creativo originale, né che fosse vostro prima che lo copiassero.
È esattamente quanto accaduto nella vicenda decisa dalla Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 963 del 10 novembre 2025. La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino n. 3872/2023 su un'applicazione per smartphone consistente in un quiz contest per incentivare l'interazione tra club sportivi e tifosi. Al centro della vicenda la portata effettiva della protezione autorale nel settore delle applicazioni di gioco e la soglia di creatività necessaria affinché un format possa dirsi opera dell'ingegno.
L'esito è istruttivo: la tutela del diritto d'autore si estende ai format diffusi online, incluse le applicazioni, e gli stessi requisiti di creatività e compiutezza espressiva si applicano ai format digitali. Tuttavia, l'app non ha ottenuto la tutela perché molte delle sue caratteristiche erano già diffuse in altre applicazioni — il format non presentava un apporto creativo originale sufficiente.
Il tema della tutela format televisivo sportivo — che include oggi app, contest digitali ed eventi sportivi strutturati — è al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinario. Chi crea, produce o investe in un format deve conoscere le regole prima di sedersi al tavolo con partner, broadcaster o investitori. Perché la finestra in cui la tutela è ancora possibile si chiude molto prima del momento in cui si pensa di averne bisogno.
Inquadramento normativo: perché la legge non protegge le idee
Il punto di partenza è un principio cardine della proprietà intellettuale, sintetizzabile nel brocardo lex specialis derogat generali: la legge sul diritto d'autore, L. 22 aprile 1941, n. 633, tutela la forma espressiva dell'opera, non l'idea in sé. La legge italiana non contiene una definizione legislativa di format. È la giurisprudenza, nel tempo, ad averne costruito i contorni.
In tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario avere riguardo alla nozione risultante dal Bollettino ufficiale SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.
La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza n. 18633 del 27 luglio 2017, ha riassunto e consolidato questi requisiti, chiarendo che sono la compiutezza espressiva, la struttura programmatica, gli elementi strutturali della vicenda, l'ambientazione nel tempo e nello spazio, il filo conduttore della narrazione, i personaggi nei loro caratteri peculiari, che fanno assurgere il format a dignità di opera dell'ingegno tutelabile. In mancanza di tali elementi, un format televisivo non può essere tutelato, essendo un'ideazione generica, carente dei requisiti di creatività e individualità espressiva.
La pronuncia torinese del 2025 estende espressamente questo standard ai format digitali e sportivi: la tutela autorale dei format — anche nella loro declinazione digitale — richiede un nucleo creativo effettivo e riconoscibile, non ravvisabile in semplici combinazioni di schemi già diffusi nel settore dei quiz calcistici.
Il che pone un problema pratico non di poco conto: in un mercato in cui app di quiz sportivo, contest tra tifosi e format di engagement digitale si moltiplicano, la prova del carattere distintivo e originale diventa sempre più difficile. E se non è stata costruita preventivamente, è quasi impossibile da produrre in giudizio.
I 4 errori che azzerano la tutela del format televisivo sportivo
Primo errore: non redigere la Bibbia del format. La cosiddetta Bibbia del format è il documento che descrive in modo analitico tutti gli elementi originali del programma: titolo, struttura narrativa di base, meccaniche di gioco, personaggi fissi, scenografia, linguaggio visivo, scaletta tipo, sistema di punteggio, ritmo narrativo. Per poter invocare tutela è indispensabile avere non solo un'idea ma un progetto consistente in una sequenza di avvenimenti, scene, interventi, scelta delle scenografie, del tipo di conduttore e di tutti quei particolari che rendono il programma nuovo ed originale. Senza questo documento, il creatore si trova davanti al giudice con un'idea astratta che non può essere protetta, e senza poter dimostrare la priorità temporale rispetto a chi ha copiato.
Secondo errore: non firmare un NDA prima di rivelare il format. Chiunque presenti un format a un broadcaster, a un produttore, a un investitore o a un partner tecnologico senza un accordo di riservatezza preventivo espone l'idea al rischio di appropriazione senza lasciare tracce giuridicamente utilizzabili. L'NDA — non-disclosure agreement — non protegge l'idea in sé, ma crea un obbligo contrattuale di riservatezza e, soprattutto, certifica la data in cui il format è stato rivelato e a chi. Nella vicenda torinese, l'assenza di un quadro contrattuale preciso ha reso impossibile ricostruire in modo inequivoco la catena causale tra rivelazione e presunta appropriazione.
Terzo errore: affidarsi solo al deposito SIAE senza costruire il fascicolo creativo. Il deposito SIAE è uno strumento importante, ma spesso frainteso. Il deposito inverte l'onere della prova: in caso di contenzioso, chi risulta autore nella registrazione SIAE ha una presunzione di paternità che l'altra parte deve confutare. Tuttavia, chi deposita un format ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa, corrispondente a quella del suo deposito presso la SIAE, non una certificazione dell'originalità del contenuto. Se ciò che viene depositato è un documento vago, privo di dettagli creativi specifici e di elementi distintivi chiaramente articolati, il deposito non è sufficiente a superare la soglia di tutela. Non è tutelabile un gioco che si limiti a combinare elementi già noti senza apportare un contributo creativo originale. Il deposito SIAE deve accompagnare un fascicolo ricco, non sostituirlo.
Quarto errore: non documentare il processo creativo nel tempo. Un aspetto trascurato — ma determinante in sede probatoria — è la ricostruzione della genesi del format. Email con timestamp, versioni successive del documento, scambi con collaboratori, registrazioni di riunioni, bozzetti e mockup d'interfaccia per i format digitali: tutto questo materiale costituisce la prova della priorità e della progressiva elaborazione creativa. La Cassazione ha negato la contitolarità del diritto d'autore a chi aveva suggerito solo modifiche marginali e insignificanti a un canovaccio già elaborato da altri. Il principio è che il contributo creativo che giustifica la co-titolarità deve essere sostanziale e documentato. Suggerire piccoli aggiustamenti non è sufficiente — e la mancanza di un contratto scritto che definisca i ruoli aggrava la situazione.
Come si protegge un format televisivo o di un'app sportiva in Italia? La risposta è: con una strategia a strati, costruita prima di presentare il format al mercato. Il deposito SIAE presso la Sezione DOR — Opere Drammatiche e Rappresentazioni — va effettuato compilando il Modello 91 per gli iscritti o il Modello 91bis per i non iscritti, allegando la Bibbia del format firmata dall'autore. La procedura prevede di compilare il Modello 91 o il Modello 91bis, allegare l'opera firmata dall'autore e pagare la tassa di deposito. In parallelo, una marca temporale digitale su tutti i documenti del progetto — ottenibile tramite i provider accreditati AgID come Infocert, Namirial o Aruba — certifica la data di esistenza del materiale in modo autonomo e immediato.
Il deposito SIAE tutela davvero un format originale? La risposta onesta è: tutela la paternità e la priorità temporale, non l'originalità. La tutela del diritto d'autore si estende ai format diffusi online, incluse le applicazioni, e gli stessi requisiti di creatività e compiutezza espressiva si applicano ai format digitali. Ma la valutazione dell'originalità resta affidata al giudice, che la misura sul contenuto depositato. Un deposito ricco e analitico vale infinitamente più di un deposito sintetico.
Cosa succede se qualcuno copia il formato di un programma sportivo o di intrattenimento? Quando si sospetta che un programma stia copiando il proprio format, i tempi del giudizio ordinario sono incompatibili con la natura televisiva del danno. Per questo la via d'elezione in questi casi è il ricorso cautelare d'urgenza, che permette di ottenere in tempi rapidi un provvedimento inibitorio. La condizione è disporre, già al momento del ricorso, di tutta la documentazione preventiva descritta: Bibbia del format, deposito SIAE con data certa anteriore, NDA firmati, email e materiali che traccino la genesi creativa. Senza questo fascicolo, anche il ricorso cautelare è destinato a fallire. Secondo l'attore nella vicenda torinese, le caratteristiche dell'iniziativa della convenuta riproducevano quelle del proprio progetto, già depositato alla SIAE, integrando plagio e concorrenza sleale. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno però rigettato le domande, ritenendo non provato il carattere creativo e riscontrando differenze sostanziali tra i due prodotti.
C'è un profilo che gli articoli sul tema tendono a sottovalutare: la concorrenza sleale come tutela alternativa o parallela. Anche quando il plagio in senso stretto non è provabile — perché il format non raggiunge la soglia di originalità autorale — resta aperta la via dell'art. 2598 c.c. Se chi ha copiato ha avuto accesso confidenziale al format e ne ha riprodotto sistematicamente gli elementi commerciali e visivi, la condotta può integrare atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui o imitazione servile. La Corte d'Appello di Torino ha però escluso anche la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nella vicenda in esame, proprio perché la somiglianza non era sufficientemente provata negli elementi distintivi commerciali. Una dimostrazione ulteriore che senza documentazione preventiva nessuno strumento legale, nemmeno quello civilistico extracontrattuale, può sopperire.
Come osservava Norberto Bobbio, il diritto non è solo un sistema di regole ma un sistema di aspettative: la tutela è tanto più efficace quanto più è stata anticipata. Nel campo dei format televisivi e sportivi, questa intuizione si traduce in una regola pratica inderogabile: chi non costruisce il fascicolo creativo prima di presentare il proprio lavoro al mercato, rinuncia volontariamente alla possibilità di difenderlo. La sentenza torinese n. 963/2025 non è una sconfitta per i creator digitali; è un chiarimento prezioso. Fissa il perimetro esatto entro cui la tutela del format televisivo sportivo può operare e — per chi sa leggerla — indica con precisione cosa fare perché quella tutela diventi reale e azionabile.
Redazione - Staff Studio Legale MP