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Figlio rifiuta un genitore: cosa decide il giudice - Studio Legale MP - Verona

Un bambino che non vuole vedere il padre. Una ragazza che rifiuta qualsiasi contatto con la madre. Una porta chiusa, un cellulare che non risponde, silenzi che diventano sentenze informali. È uno degli scenari più dolorosi che si presentano nei procedimenti familiari, e anche uno dei più complessi da governare giuridicamente. Per anni la risposta dei tribunali ha oscillato tra due estremi opposti e ugualmente insoddisfacenti: invocare la sindrome di alienazione parentale (PAS) per attribuire la colpa al genitore convivente, oppure lasciare che il rifiuto del minore diventasse un dato di fatto intoccabile, capace da solo di cancellare la bigenitorialità. La giurisprudenza più recente ha smantellato entrambe le scorciatoie, e il diritto di famiglia si trova oggi in un territorio più difficile da navigare, ma intellectualmente più onesto.

Capire dove si trova oggi quel territorio è essenziale per chiunque — genitore, avvocato, consulente tecnico — si trovi a operare in situazioni di questo tipo.

La fine dell'etichetta e il problema che rimane

La Corte di Cassazione ha messo fuori gioco la PAS come strumento giuridico autonomo in modo progressivo e ormai definitivo. Con l'ordinanza n. 9691/2022 la Suprema Corte ha stabilito che «il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori». Il messaggio era chiaro: non è possibile disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'allontanamento di un minore dalla sua famiglia o la modifica radicale dell'affidamento sulla base di una diagnosi che la comunità scientifica internazionale non riconosce come valida e che non è inclusa in alcun manuale diagnostico accreditato. Eppure il problema reale — quello dei comportamenti genitoriali che ledono concretamente il rapporto del figlio con l'altro genitore — non è scomparso. Anzi, la prassi giudiziaria continua a doversi confrontare con esso quotidianamente.

È precisamente qui che si apre la "terza via" che la Cassazione ha iniziato a costruire negli anni più recenti e che le pronunce del primo semestre di quest'anno contribuiscono a definire con maggiore precisione. Il punto di approdo non è "la PAS non esiste, quindi il rifiuto va accettato", né "la PAS non si nomina, ma si applica sotto altro nome". Il punto di approdo è: si accertano i fatti, si valuta il loro impatto concreto sul minore, si interviene con misure proporzionate.

Con l'ordinanza n. 1857 del 27 gennaio 2026 (Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2026, n. 1857), la Prima Sezione Civile ha affrontato un caso emblematico: tre minori, figli di genitori separati, manifestavano un rifiuto netto nei confronti della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e affido al Comune. La Corte ha enunciato un principio di grande rilievo pratico: in caso di conflittualità genitore-figlio, occorre evitare sia automatismi di segno espansivo, come la riunificazione forzata, sia automatismi di segno riduttivo, come l'esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore, mantenendo sempre come orizzonte il recupero del rapporto nel rispetto del diritto alla genitorialità. La Corte ha confermato in questo caso la necessità di un percorso di terapia sistemico-familiare come strumento di riavvicinamento graduale, rigettando la tesi del padre che intendeva utilizzare il rifiuto dei figli come argomento definitivo per cancellare la presenza della madre.

Questa pronuncia si inscrive in un filone che si consolida. Lo stesso anno, con l'ordinanza n. 3724 del 23 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2026, n. 3724), la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una madre avverso la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ribadendo che la misura ablativa richiede un accertamento rigoroso fondato su fatti concreti e non su valutazioni prognostiche astratte, e che l'ascolto del minore ultra-dodicenne può essere escluso, con adeguata motivazione, quando ritenuto superfluo ovvero potenzialmente pregiudizievole per il suo stesso equilibrio psicologico. L'ascolto del minore, in altri termini, non è un rito automatico da celebrare in ogni grado di giudizio: è un diritto personalissimo del minore, che va esercitato nell'interesse del minore medesimo, non come strumento processuale delle parti.

Il terzo tassello di questo quadro giurisprudenziale recente è l'ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026 (Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2026, n. 6078), con cui la Prima Sezione ha superato il criterio della cosiddetta maternal preference — la tendenza, ancora diffusa in molti tribunali di merito, a collocare il minore preferenzialmente presso la madre sulla base dell'età — affermando che nei procedimenti di separazione e divorzio le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, senza applicare criteri astratti. Il giudice è chiamato a guardare quella famiglia, quei bambini, quella storia: non a importare schemi precostituiti.

Cosa cambia nella pratica: fatti, proporzionalità, gradualità

Questi orientamenti convergenti producono conseguenze operative molto precise, che è importante conoscere per chi si trova — da genitore o da difensore — in una situazione di conflittualità elevata.

Il primo punto fermo è che il rifiuto del figlio, da solo, non è sufficiente né a comprimere né a sopprimere la bigenitorialità. Occorre verificare se quel rifiuto abbia una causa concreta e verificabile: episodi di violenza, comportamenti abusivi, incapacità genitoriale documentata. In assenza di tali elementi, il rifiuto non è un dato di fatto irreversibile, ma un sintomo di disagio che richiede una risposta terapeutica, non una risposta che consolidi lo status quo.

Il secondo punto riguarda il ruolo della CTU. La Cassazione da anni avverte i giudici di merito che non possono semplicemente "appoggiarsi" alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza verificarne il fondamento scientifico. Quando una CTU applica schemi riconducibili alla logica PAS — anche se non la nomina esplicitamente, anche se la presenta sotto etichette diverse come "rapporto fusionale", "invischiamento materno", "condotta ostacolante" — il giudice ha il dovere di controllarne le premesse metodologiche. Questo è un punto che in sede processuale ha un peso enorme: una CTU scientificamente infondata espone la decisione alla cassazione, e il difensore che sa rilevarlo in modo tempestivo e argomentato fa una differenza decisiva.

Il terzo punto riguarda le misure adottabili. L'art. 709-ter c.p.c. mette a disposizione del giudice un arsenale di strumenti sanzionatori e correttivi — dall'ammonimento alla modifica dell'affidamento, dal risarcimento del danno alla sanzione pecuniaria — ma tutti vanno calibrati sulla concreta gravità della condotta accertata e sull'effettivo interesse del minore. La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha introdotto il rito unitario per la materia familiare e ha rafforzato la centralità del minore come soggetto portatore di diritti propri, non solo come oggetto di contesa tra adulti. In questo quadro, anche l'imposizione di un percorso terapeutico ai genitori incontra un limite preciso: come ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 32576 del 14 dicembre 2025, la prescrizione di un trattamento psicoterapeutico coatto contrasta con gli artt. 13 e 32, comma 2, della Costituzione. La terapia può essere fortemente incoraggiata, può condizionare la valutazione complessiva della condotta genitoriale, ma non può essere imposta come obbligo giuridico vincolante.

Resta sullo sfondo una tensione che la giurisprudenza non ha ancora del tutto risolto: quella tra il diritto del minore a non essere ascoltato in modo coercitivo o strumentalizzato, e il diritto del minore capace di discernimento a partecipare alle decisioni che lo riguardano. Il brocardo favor minoris, che orienta ogni valutazione nel diritto minorile, non fornisce da solo la soluzione: richiede che il giudice — e i professionisti che lo affiancano — abbiano la sensibilità e la competenza per distinguere l'interesse reale del bambino dai conflitti degli adulti che lo circondano.

Hannah Arendt, nelle sue riflessioni sulla responsabilità e sul giudizio, osservava che la crudeltà più raffinata non è quella che colpisce direttamente, ma quella che priva l'altro della capacità di esistere nel mondo attraverso gli occhi dell'altro. Nei procedimenti di alta conflittualità familiare, il minore esposto a dinamiche di rifiuto indotto vive esattamente questa condizione: privato della libertà di voler bene senza sentirsi tradire qualcuno. Il compito del diritto — e dell'avvocato che lo applica — è restituire spazio a quella libertà, senza sostituire un automatismo con un altro.

Chi affronta oggi una situazione di questo tipo in sede giudiziaria deve evitare due errori simmetrici: credere che l'accusa di "alienazione parentale" sia ancora uno strumento spendibile così com'è, e credere che il rifiuto del figlio sia una barriera insuperabile che il giudice non possa mettere in discussione. La realtà giuridica è più esigente di entrambe le semplificazioni, e richiede un approccio fondato sui fatti, sorretto da una difesa tecnica capace di dialogare con la giurisprudenza più recente.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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