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La sera del 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento italiano ha approvato all'unanimità una legge che ridisegna in modo significativo il quadro penale in materia di violenza di genere. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 2 dicembre 2025, la legge ha introdotto il reato autonomo di femminicidio e una serie di misure di tutela per le vittime. Non si tratta soltanto di un gesto simbolico: la norma interviene su aspetti concreti e spesso trascurati del sistema di protezione, dai benefici penitenziari alle comunicazioni obbligatorie alle vittime, fino al potenziamento del braccialetto elettronico. Vale la pena capire dove la riforma è effettivamente innovativa, e dove invece permangono criticità operative che chi si trova in una situazione di pericolo deve conoscere.
Il cuore della riforma: l'art. 577-bis c.p. e il nuovo reato di femminicidio
La legge ha introdotto nel codice penale l'articolo 577-bis, che punisce con l'ergastolo l'omicidio di una donna commesso per motivi legati al genere, all'odio o alla volontà di reprimere la libertà della vittima. La definizione legislativa mira a riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne: viene definito femminicidio anche l'omicidio commesso per il rifiuto da parte della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Una norma che vuole colmare un vuoto normativo, riconoscendo il femminicidio come fattispecie autonoma e non più assorbita dalle aggravanti del delitto di omicidio. La norma valorizza il movente di genere e recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e della Direttiva UE 1385/2024. In Europa un reato simile esiste già a Cipro, Malta, Croazia e Belgio.
Accanto al nucleo penalistico, la legge introduce alcune disposizioni procedurali rilevanti per chiunque si trovi già all'interno di un procedimento. Altre disposizioni riguardano il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario: maggiori diritti di informazione per le vittime, comunicazioni obbligatorie ai familiari, limiti ai permessi premio per i condannati e tutela degli orfani di femminicidio, anche nei casi di relazioni affettive non stabili. In particolare, la legge prevede che il giudice informi non solo la persona offesa, ma anche i suoi congiunti in caso di revoca o attenuazione del divieto di avvicinamento; potenzia il braccialetto elettronico, che si attiva a 1 chilometro invece che a 500 metri.
La legge estende inoltre l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito per le persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio. Un aspetto quest'ultimo di grande rilievo pratico: significa che anche chi si trova in condizioni economiche non precarie può accedere alla difesa gratuita se vittima di questi reati nella loro forma tentata, rimuovendo uno dei maggiori ostacoli concreti alla denuncia.
Misure cautelari, "riappacificazione" e il rischio più sottovalutato
La riforma penale, però, non esaurisce la tutela della vittima: il sistema di protezione si articola su più livelli che occorre saper coordinare. Accanto al procedimento penale, l'ordinamento offre uno strumento civilistico autonomo — l'ordine di protezione contro gli abusi familiari disciplinato dagli artt. 342-bis e 342-ter del codice civile — ottenibile dal Tribunale civile in composizione monocratica, prescindendo dall'avvio di un procedimento penale e in tempi spesso più rapidi.
Sul fronte penale, è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità su un profilo di estrema rilevanza pratica: il significato giuridico del cosiddetto "riavvicinamento" tra vittima e autore. La sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valutazione dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale per i delitti di violenza domestica e di genere, escludendo che la ripresa dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa possa essere univocamente intesa come elemento dimostrativo del rischio di recidiva. La pronuncia — Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2026 (ud. 14 novembre 2025), n. 1577, Pres. De Amicis, Rel. Tondin — è metodologicamente rigorosa: la Corte ha stabilito che il riavvicinamento tra vittima e autore del reato non può essere univocamente inteso come prova della cessazione dell'habitualità della condotta abusante, né — all'opposto — come indice automatico di una perdurante esposizione della persona offesa alla condotta.
Questa pronuncia ha un impatto pratico immediato: il difensore dell'aggressore non potrà più invocare il semplice "ritorno alla normalità" come prova della cessazione del pericolo, e il giudice è tenuto a una valutazione individuale e contestualizzata. Il principio trova piena coerenza con quanto impone la Direttiva UE 2024/1385, la quale individua nell'obbligo di valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima il fulcro centrale e strategico del sistema di tutela predisposto.
Sul versante della responsabilità genitoriale, occorre poi considerare che la violenza domestica produce conseguenze trasversali sull'intero assetto del diritto di famiglia. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16084/2025, ha sancito che il diritto alla bigenitorialità è in ogni caso sempre subordinato a quello del preminente benessere del minore e, quindi, non è un dogma, ma cede al superiore interesse del figlio a vivere in un ambiente sereno e protetto. In caso di violenza domestica il grave pregiudizio che si arreca alla prole in presenza di abusi, maltrattamenti o gravi trascuratezze giustificano la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Merita segnalazione anche il tema, assai delicato, della posizione processuale della persona offesa nelle procedure cautelari. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate su un contrasto giurisprudenziale rilevante: la pronuncia delle Sezioni Unite esclude che la persona offesa possa impugnare l'ordinanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare coercitiva, sostenendo che sia consentito esclusivamente sollecitare il pubblico ministero a proporre impugnazione. Questa limitazione — criticata da parte della dottrina — impone alla vittima e al suo difensore una vigilanza attiva e tempestiva: non appena si percepisce il rischio di revoca o attenuazione di una misura in atto, occorre attivarsi immediatamente presso il Pubblico Ministero, senza attendere che l'ordinanza sia già adottata.
Come ricorda il brocardo vigilantibus iura subveniunt, il diritto protegge chi vigila: in materia di sicurezza personale, questa massima non è retorica ma operativa. Chi aspetta che il pericolo si materializzi nuovamente prima di agire affida la propria incolumità al caso.
Sul piano dei fatti concreti, vale ricordare che secondo i dati ISTAT del 2025, il 26,5% delle donne è vittima di violenza domestica, in un ventaglio che va dalle molestie con contatto fisico non voluto ad atti gravemente lesivi. Sono soprattutto gli ex partner i responsabili delle violenze fisiche o sessuali; alle violenze fisiche e sessuali si aggiungono gli atti persecutori come lo stalking, attuati in prevalenza subito dopo la separazione. Il dato conferma una circostanza spesso sottovalutata: il momento statisticamente più pericoloso non è durante la convivenza, ma immediatamente dopo la rottura.
Vi è, infine, un profilo su cui la riforma apre un cantiere ancora incompiuto. Il potenziamento del braccialetto elettronico — che la nuova legge porta a 1 chilometro di raggio — rischia di restare sulla carta se non si affronta il nodo strutturale segnalato già in sede parlamentare: l'insufficienza degli apparecchi disponibili che attualmente impedisce il funzionamento e il pieno utilizzo del braccialetto elettronico quale strumento fondamentale di protezione delle vittime. Un sistema di protezione è forte quanto il suo anello più debole: una norma che prevede l'attivazione a 1 chilometro non produce alcun beneficio reale se i dispositivi non sono fisicamente disponibili. È su questo punto che si misura il divario tra la volontà legislativa e la protezione concreta.
Come osservava Luigi Einaudi — nella sua lucida distinzione tra predicare e ragionare — scrivere buone leggi è necessario ma non sufficiente: occorre che quelle leggi siano dotate degli strumenti per funzionare davvero. Nel diritto di famiglia e nella tutela antiviolenza, questo ammonimento vale più che altrove: la vittima non vive nella norma scritta, vive nel momento in cui il telefono non risponde e il braccialetto tace.
Redazione - Staff Studio Legale MP