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Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è mai soltanto un insieme di norme: è un sistema in continuo movimento, che obbliga chi vi opera a stare sul pezzo con rigore e tempestività. Poche riforme degli ultimi anni incarnano questa tensione quanto la nascita del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
Gli errori sul nuovo tribunale famiglia prima di ottobre 2026 non riguardano soltanto i professionisti del diritto: riguardano ogni famiglia che ha una separazione in corso, un procedimento di tutela aperto, un'adozione in itinere. La scadenza del 31 ottobre 2026 non è un dettaglio tecnico da delegare al proprio avvocato all'ultimo momento. È una data che, se ignorata, può produrre conseguenze procedurali serie.
La riforma e la proroga: il quadro normativo di partenza
Il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (TPMF) è stato istituito dal D.Lgs. 149/2022, il provvedimento attuativo della cosiddetta riforma Cartabia, che ha ridisegnato in modo organico il processo civile italiano. L'idea portante è ambiziosa: unificare sotto un unico organo giudiziario le competenze oggi frammentate tra tribunale ordinario (sezione famiglia), tribunale per i minorenni e giudice tutelare. Separazioni, divorzi, affidamenti, adozioni, tutele, amministrazioni di sostegno, unioni civili: tutto confluirà nel TPMF.
L'entrata in vigore era attesa prima, ma il D.L. 117/2025, convertito in legge nell'agosto 2025, ha spostato la data operativa al 31 ottobre 2026. Una proroga resa necessaria dall'inadeguatezza delle strutture, dalla necessità di formare il personale e dalla complessità del trasferimento di fascicoli tra uffici diversi. La proroga ha concesso tempo prezioso, ma ha anche contribuito a sedare l'urgenza percepita da molte famiglie e dai loro consulenti. Questo è il primo errore da non commettere.
Sul piano organizzativo, il TPMF sarà articolato su due livelli: una sezione circondariale presso ogni sede di tribunale ordinario e una sezione distrettuale presso ogni corte d'appello. Per chi ha cause a Verona, la sezione distrettuale avrà sede a Venezia, presso la Corte d'appello del Veneto. Non è un cambiamento da poco: significa che i gravami e i procedimenti di secondo livello cambieranno luogo fisico di trattazione.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto viene in soccorso di chi vigila — sintetizza con precisione la logica che deve guidare chiunque abbia un procedimento familiare in corso: non aspettare che il nuovo sistema sia già attivo per capire come funziona.
I cinque errori da evitare prima di ottobre 2026
Primo errore: ignorare la riassegnazione dei fascicoli pendenti. Chi ha oggi un procedimento di separazione, divorzio o affidamento depositato presso il tribunale ordinario di Verona, sezione famiglia, deve sapere che alla data del 31 ottobre 2026 quel fascicolo verrà trasferito alla sezione circondariale del nuovo TPMF. Il trasferimento non è automaticamente indolore: produce effetti sulle tabelle di trattazione, sui giudici assegnatari e sui calendari d'udienza. Non verificare per tempo in quale stato si trova il proprio procedimento e non monitorare l'eventuale riassegnazione è un errore che può tradursi in udienze perse o in ritardi nelle notifiche.
Secondo errore: depositare il ricorso nell'ufficio sbagliato dopo il 31 ottobre 2026. Dopo la data di entrata in vigore, chiunque depositi un ricorso per separazione giudiziale, divorzio contenzioso, modifica delle condizioni di affidamento o un'istanza di tutela presso il vecchio ufficio giudiziario — perché non ha aggiornato la propria conoscenza della competenza — rischierà l'incompetenza dell'organo adito. Nel processo civile, il deposito davanti a un giudice incompetente non è neutro: comporta la necessità di riassunzione del procedimento davanti al giudice competente, con perdita di tempo e, in alcuni casi, rischio di decadenze. Per Verona, dal 31 ottobre 2026, il punto di riferimento sarà la sezione circondariale del TPMF istituita presso il locale tribunale ordinario: non un ufficio nuovo da zero, ma un ufficio con una denominazione, una competenza e procedure interne che potrebbero differire da quelle attuali.
Terzo errore: non aggiornare le notifiche nei procedimenti pendenti. Uno degli aspetti più sottovalutati della transizione riguarda le notificazioni. In un procedimento in corso, le parti notificano atti e memorie all'ufficio giudiziario secondo gli indirizzi e le modalità in vigore al momento dell'instaurazione. Con il cambio di denominazione e di organizzazione interna dell'ufficio, gli indirizzi PEC di cancelleria, i codici identificativi e i riferimenti telematici potrebbero variare. Notificare un atto a un indirizzo superato equivale, nei casi peggiori, a non averlo notificato. Il rischio è concreto soprattutto per i procedimenti di esecuzione di sentenze di affidamento o di mantenimento, dove i tempi sono spesso stringenti.
Quarto errore: sottovalutare l'impatto sulle tabelle di trattazione e sui tempi d'udienza. Ogni riorganizzazione di un ufficio giudiziario produce, nella fase di avvio, un rallentamento fisiologico. I fascicoli vanno smistati, i ruoli ridistribuiti tra i giudici, le priorità ridefinite. Chi ha un procedimento urgente — si pensi a un'istanza di modifica delle condizioni di affidamento in presenza di un pregiudizio per il minore — non può permettersi di contare sui tempi ordinari di trattazione del vecchio ufficio proiettandoli automaticamente sul nuovo. La fase transitoria richiede un monitoraggio attivo del fascicolo e, se necessario, l'attivazione tempestiva di strumenti d'urgenza (decreti inaudita altera parte, istanze ex art. 700 c.p.c.) prima che la riorganizzazione riduca ulteriormente la reattività dell'ufficio.
Quinto errore: non considerare il nuovo ruolo del giudice tutelare nell'ottica unitaria del TPMF. La fusione tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare non è soltanto una razionalizzazione burocratica. Introduce una logica nuova: quella dell'unitarietà della giurisdizione sulla persona. In pratica, questo significa che procedimenti che oggi corrono su binari separati — un'amministrazione di sostegno avviata per un genitore fragile, una separazione tra i coniugi, un procedimento di affidamento dei figli — potranno essere trattati in modo coordinato dal medesimo organo. Chi ha situazioni familiari complesse, in cui più procedimenti si intrecciano, deve iniziare a ragionare in questa ottica già prima del 31 ottobre 2026, impostando le strategie processuali tenendo conto della convergenza futura e non della separatezza attuale.
Vale la pena soffermarsi su un aspetto che la discussione pubblica sulla riforma tende a trascurare. La concentrazione di competenze nel TPMF non produce soltanto vantaggi organizzativi: produce anche una concentrazione del potere decisionale su persone e famiglie in capo a un numero più ristretto di giudici. In un distretto come quello veneto, dove il numero di procedimenti familiari è elevato, la sezione distrettuale del TPMF a Venezia sarà chiamata a trattare gravami su un arco di materie che oggi sono distribuite tra più uffici e più collegi. Il rischio — non teorico, ma strutturalmente insito nell'architettura della riforma — è che l'uniformità degli orientamenti si consolidi rapidamente, riducendo gli spazi per tesi difensive articolate su precedenti di sezioni diverse. In altri termini: la specializzazione del giudice è un vantaggio per la qualità delle decisioni, ma può diventare uno svantaggio per la pluralità degli approcci interpretativi. Chi litiga in materia di famiglia deve tenerne conto.
Sul fronte della giurisprudenza di legittimità, i mesi compresi tra il 2025 e il 2026 hanno visto la Corte di Cassazione consolidare orientamenti in materia di procedimenti familiari destinati a dialogare con la nuova architettura del TPMF. In particolare, la Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026 n. 1469 ha affrontato il profilo della competenza per i procedimenti di modifica delle condizioni di affidamento avviati prima dell'entrata in vigore della riforma, chiarendo il principio del tempus regit actum nella sua declinazione transitoria: il rito e l'ufficio competente sono quelli vigenti al momento del deposito del ricorso introduttivo, ma la norma sopravvenuta può incidere sulle fasi successive se espressamente previsto dalle disposizioni transitorie. Si tratta di un orientamento di assoluta rilevanza per i procedimenti pendenti: significa che non basta aver depositato il ricorso prima del 31 ottobre 2026 per essere immuni da qualsiasi effetto della riforma sulle fasi successive del procedimento. DA VERIFICARE — estremi citati in coerenza con il dossier, ma la pronuncia specifica va confermata nelle fonti primarie.
Analogamente, la Cass. civ., Sez. I, sent. 15 marzo 2026 n. 6812 ha ribadito che nei procedimenti di affidamento e collocamento dei minori il principio del favor minoris impone al giudice di valutare l'interesse del minore anche rispetto alle modifiche organizzative dell'ufficio giudiziario, potendo essere disposta la trattazione urgente quando il cambio di ufficio rischi di ritardare la decisione in modo pregiudizievole per il minore. DA VERIFICARE.
Infine, il Tribunale per i minorenni di Venezia, con decreto 10 febbraio 2026, ha già iniziato ad applicare criteri di raccordo tra i procedimenti di propria competenza e quelli pendenti presso il tribunale ordinario, in anticipazione dell'unificazione, segnalando come la transizione stia già producendo effetti pratici nella giurisdizione distrettuale veneta. DA VERIFICARE.
La scadenza del 31 ottobre 2026 non è un orizzonte lontano. Per chi ha un procedimento familiare in corso a Verona o sta per avviarne uno, i mesi che restano sono esattamente quelli in cui conviene pianificare con attenzione, verificare lo stato del fascicolo, aggiornare le notifiche e capire come la propria situazione si collocherà nel nuovo assetto giudiziario. Il diritto di famiglia è già di per sé un terreno in cui i tempi processuali si intrecciano con i tempi di vita delle persone: la riforma aggiunge uno strato ulteriore di complessità che non si governa all'ultimo minuto.
Redazione - Staff Studio Legale MP