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Un padre di Parma impugna il provvedimento con cui la Corte d'Appello ha modificato il collocamento paritario disposto dal Tribunale, restituendo alla madre la posizione prevalente sulla base di un argomento singolo: i figli erano piccoli e dunque, secondo i giudici di secondo grado, avevano maggiore necessità della figura materna. La Cassazione ha risposto con nettezza. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, ha superato definitivamente il criterio della maternal preference, ancora molto radicato nei Tribunali: le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, non potendo il giudice limitarsi ad applicare criteri astratti — quale la sola età del minore — per disporre il collocamento prevalente presso la madre.
Il principio, in sé, non è nuovo. Il vero problema è che continua a essere necessario ribadirlo. E questo dato — più che il contenuto della pronuncia — è il punto critico su cui vale la pena riflettere.
I tre automatismi che la Cassazione vieta nel collocamento figli
La sentenza n. 6078/2026 colpisce tre schemi decisionali che i tribunali di merito applicano, spesso inconsapevolmente, come se fossero regole di diritto positivo. Non lo sono. Sono presunzioni di fatto, prive di base normativa, che la Corte ha dichiarato incompatibili con l'art. 337-ter c.c.
Primo automatismo: la preferenza materna per i figli piccoli. In caso di separazione o divorzio, il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la madre basandosi unicamente sul fatto che i figli sono molto piccoli, e in quanto tali avrebbero maggiore necessità di stare con la figura materna. L'ordinanza consolida un orientamento interpretativo che esclude la configurabilità di una presunzione legale o giurisprudenziale di "maternal preference", anche con riguardo ai minori in tenera età. Il caso concreto di Parma è illuminante: il Tribunale aveva disposto un collocamento paritario a settimane alterne proprio perché entrambi i genitori erano presenti in modo significativo nella vita dei figli. La Corte d'Appello ha ignorato questa realtà e ha fatto prevalere uno schema precostituito. La Cassazione ha ritenuto il ragionamento del tutto insufficiente.
Secondo automatismo: la proprietà dell'immobile come criterio di assegnazione della casa familiare. L'assegnazione della casa familiare può seguire il genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente. Tuttavia, se il collocamento è stato deciso in modo astratto, anche l'assegnazione della casa rischia di essere viziata. Il giudice deve quindi motivare prima il collocamento in base all'interesse concreto dei figli e solo dopo valutare l'assegnazione dell'immobile. Non è ammissibile il ragionamento inverso: assegnare la casa a un genitore perché ne è proprietario o perché la occupa da più tempo, e poi costruire su questa premessa il collocamento dei figli. La logica deve essere rovesciata: prima i figli, poi la casa.
Terzo automatismo: la volontà espressa dal figlio come criterio sufficiente. Questo profilo emerge con chiarezza da una seconda pronuncia dello stesso periodo. Un genitore può perdere sia l'affidamento sia il collocamento del figlio se viene provato che abbia ostacolato il rapporto con l'altro genitore: sono i principi ribaditi dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026. Il fatto che un figlio dichiari di non voler vedere un genitore non è sufficiente a giustificare l'esclusione di quest'ultimo o il collocamento esclusivo presso l'altro. Il giudice ha il dovere di andare oltre la superficie per comprenderne le reali ragioni e, pertanto, se queste sono rappresentate dal fatto che uno dei due genitori ostacola il rapporto del figlio con l'altro genitore, il genitore manipolatore rischia concretamente di perdere sia l'affidamento sia il collocamento.
Cosa deve valutare davvero il giudice: la bigenitorialità come criterio sostanziale
La bigenitorialità nel collocamento figli, come la intende la Cassazione, non è una formula retorica da inserire nelle motivazioni. L'ordinanza riafferma la centralità del principio di bigenitorialità, inteso non come formula dichiarativa, ma come criterio sostanziale di organizzazione della vita del minore. La Corte evidenzia che il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori costituisce parametro essenziale di legittimità delle decisioni giudiziali.
Concretamente, ciò significa che il giudice è tenuto ad analizzare elementi specifici e documentabili. La Cassazione ha ribadito che questo principio si traduce nell'obbligo per il magistrato di valutare in concreto la specifica realtà familiare, tenendo conto della disponibilità effettiva di ciascun genitore, con riferimento agli orari di lavoro e alla flessibilità della propria giornata; della presenza di una rete di supporto familiare in grado di garantire continuità nelle cure; della vicinanza delle abitazioni dei due genitori, per non alterare le abitudini del minore e ridurre al minimo i disagi logistici; dell'età e della maturità del bambino; della capacità di ciascun genitore di gestire autonomamente le esigenze materiali e morali del figlio.
Viene esclusa la legittimità di approcci che, valorizzando in via astratta la figura materna quale figura "naturalmente" prevalente, prescindano da un'analisi concreta delle dinamiche familiari e delle effettive capacità genitoriali. Il principio affermato impone, al contrario, un accertamento rigorosamente individualizzato, che eviti ogni forma di stereotipizzazione della funzione genitoriale.
Un ulteriore aspetto processuale merita attenzione pratica: anche i provvedimenti provvisori, temporanei o interinali che modificano in modo incisivo il collocamento dei figli e i tempi di frequentazione con un genitore possono essere sottoposti al controllo della Cassazione, quando comprimono in concreto il diritto alla bigenitorialità. Questo ampliamento del sindacato di legittimità è rilevante: significa che il genitore che subisce un provvedimento ingiustificatamente compressivo della propria relazione con i figli non è costretto ad aspettare la definizione del giudizio di merito per ottenere un controllo sulla correttezza della decisione.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto tutela chi vigila — trova qui una declinazione processuale concreta: il genitore che documenta con rigore la propria presenza nella vita dei figli, la propria disponibilità, la propria rete di supporto, è nelle condizioni migliori per ottenere tutela. Chi si affida alla sola presunzione di preferenza — qualunque essa sia — rischia di ritrovarsi senza argomenti di fronte a un giudice che, finalmente, deve motivare in modo analitico.
Il punto critico che queste pronunce lasciano aperto riguarda però la distanza tra la norma dichiarata e la prassi applicata. L'ordinanza n. 6078/2026 si segnala per la netta riaffermazione di alcuni principi cardine del diritto di famiglia contemporaneo. Nel complesso, la pronuncia conferma un modello di giurisdizione familiare sempre più attento alla specificità del caso concreto e sempre meno tollerante verso schemi decisionali rigidi o predeterminati, segnando un ulteriore passo verso una piena individualizzazione della tutela del minore. Ma se la Cassazione deve continuamente ribadire gli stessi principi — l'ordinanza n. 6078/2026 non è isolata, e riprende filoni già tracciati negli anni precedenti — vuol dire che il problema non è la norma scritta, ma la sua interiorizzazione da parte dei giudici di merito. Gli stereotipi di genere nella genitorialità non tramontano per decreto, e ogni separazione concreta rischia di fare i conti con un giudice che applica inconsapevolmente categorie che la Corte di legittimità ha già dichiarato illegittime.
Come scriveva Norberto Bobbio, «la democrazia è un insieme di regole procedurali che presuppone... la possibilità di distinguere fra ciò che è legale e ciò che è giusto». Nel diritto di famiglia, la legittimità formale del provvedimento non è sufficiente se il criterio adottato è, nella sostanza, uno schema privo di base normativa. La differenza tra un collocamento fondato sull'interesse del minore e uno fondato sulla maternal preference non è sempre visibile nella motivazione della sentenza — ma è reale, e produce effetti concreti e duraturi sulla vita dei bambini.
Redazione - Staff Studio Legale MP