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Equo compenso PA: il ribasso che svuota la tutela - Studio Legale MP - Verona

Un ingegnere partecipa a una gara pubblica per servizi di progettazione. L'aggiudicataria ha presentato un'offerta con ribasso del 100% sulla componente variabile del compenso. Formalmente, nessuna norma è stata violata. Sostanzialmente, quel professionista riceve poco più della metà di quanto i parametri ministeriali considerano equo. Si tratta di un caso isolato? No: è la nuova frontiera del contenzioso sull'equo compenso negli appalti pubblici, e la giurisprudenza più recente ne restituisce la complessità con nitidezza.

Il quadro normativo dopo il Correttivo: la formula 65/35 e i suoi limiti

Il tema dell'equo compenso delle prestazioni professionali, sancito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49, aveva suscitato da subito un ampio dibattito, corroborato da pronunce giurisprudenziali di vario orientamento, circa l'applicazione di tale principio agli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione. L'incertezza del quadro normativo fu prontamente rilevata dall'ANAC, che già nell'agosto 2023 chiese espressamente un intervento chiarificatore di rango legislativo: il chiarimento è giunto con il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Il Correttivo ha apportato una novità rilevante in materia di equo compenso nei contratti pubblici, introducendo l'articolo 14 del decreto con riferimento ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, che vanno a modificare l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023. La soluzione adottata dal legislatore è quella della doppia componente: il compenso professionale viene diviso in una quota fissa, non ribassabile, pari al 65% dell'importo calcolato secondo il Decreto Parametri (D.M. 17 giugno 2016), e in una quota variabile del 35% soggetta a confronto concorrenziale. Per questi contratti, i compensi possono essere ridotti fino a un massimo del 20%, garantendo comunque che non si scenda al di sotto di un livello che rispetti la professionalità e il lavoro svolto. Nel caso di affidamento diretto sopra soglia, il medesimo meccanismo prevede una riduzione non superiore al 20%.

La formula appare, nella sua geometria, elegante. Ma la realtà applicativa ha già dimostrato che ogni confine normativo genera la sua zona d'ombra.

La giurisprudenza recente: tre casi che cambiano la lettura della tutela

Il primo banco di prova della nuova disciplina è arrivato rapidamente. Il TAR Lazio, Sez. II Roma, con sentenza 23 marzo 2026, n. 5405, ha affrontato direttamente il tema del ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici, chiarendo quando una simile offerta può ritenersi ammissibile. La controversia nasce nell'ambito di una procedura aperta bandita per un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria. Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023, il TAR ha ritenuto legittima l'offerta economica che preveda un ribasso del 100% sulla quota del 35% soggetta a confronto concorrenziale, in quanto la quota fissa e non ribassabile del 65% garantisce ex lege la dignità della remunerazione professionale; conseguentemente, eventuali clausole della lex specialis che vietino ribassi "pari a cento" devono intendersi riferite all'offerta economica complessiva e non alle singole componenti. I giudici hanno respinto il ricorso fornendo una lettura sistematica che si aggancia ai precedenti del Consiglio di Stato (sentenze n. 1286/2026 e n. 8114/2025).

Il secondo profilo — ancora più insidioso — riguarda i servizi gratuiti valorizzati come criterio premiale. Con la Delibera n. 18 del 28 gennaio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta su una procedura aperta del Comune di Terzigno per servizi tecnici (progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE) con criterio OEPV qualità/prezzo. Il disciplinare prevedeva, tra i criteri tabellari, punteggi premiali per la gratuità di servizi aggiuntivi per opere complementari: l'ANAC ha chiarito che il Codice non consente alle stazioni appaltanti di introdurre meccanismi che incentivano l'offerta di servizi aggiuntivi gratuiti per aggiudicarsi la gara; anche quando le prestazioni ulteriori non sono "poste a base di gara" e sono formalmente facoltative, se vengono valorizzate come componente premiale e sono predeterminate o stimabili, devono essere assoggettate a compenso professionale. La "gratuità" non può diventare un ribasso mascherato o un modo indiretto di comprimere il corrispettivo.

Il terzo e più stratificato orientamento viene dal Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2025, n. 5741 riguarda l'applicazione del principio dell'equo compenso all'interno degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura. Il Codice dei contratti pubblici costituisce una disciplina speciale e autosufficiente in materia di determinazione dei compensi professionali negli appalti, sicché le regole della legge 49/2023 non possono essere automaticamente invocate per modificare o integrare le disposizioni di gara; non opera, cioè, alcun meccanismo di eterointegrazione automatica del bando attraverso la normativa sull'equo compenso, e quindi non è ammessa l'esclusione di un concorrente direttamente in applicazione della legge n. 49/2023 se la lex specialis non prevede espressamente tale causa. Tuttavia, nulla vieta alla stazione appaltante di introdurre nei documenti di gara clausole finalizzate a tutelare l'equo compenso: il regime normativo dell'equo compenso funziona da principio di carattere generale al quale corrispondono, nel Codice, puntuali regole operative, come la determinazione del corrispettivo a base d'asta secondo parametri ministeriali e la possibile fissazione di prezzi non ribassabili.

Vale qui richiamare il principio vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile, e nella materia dell'equo compenso in appalto la vigilanza deve essere attiva sia in fase di redazione della lex specialis che in fase di offerta.

Il quadro giurisprudenziale consente oggi di formulare una lettura critica che altri commentatori sembrano trascurare. La tripartizione tra la pronuncia TAR Lazio 5405/2026 (il ribasso totale sul 35% è lecito), la Delibera ANAC 18/2026 (la gratuità premiale non è lecita) e il Consiglio di Stato 5741/2025 (il Codice è speciale ma la stazione appaltante può blindare il compenso) disegna un sistema in cui la tutela del professionista è facoltativa per la PA e discrezionalmente attivabile. Detto altrimenti: non esiste un presidio automatico. La legge n. 49/2023, nella sua interazione con il Codice appalti, non garantisce l'equo compenso di per sé; garantisce soltanto un pavimento normativo che le stazioni appaltanti possono decidere o meno di presidiare con clausole esplicite. Il professionista che non impugna la lex specialis nel termine decadenziale — tipicamente 30 giorni dalla pubblicazione del bando — perde la possibilità di contestare una struttura di gara squilibrata, anche se sostanzialmente elusiva.

Come osservava Luigi Ferrajoli, i diritti restano enunciazioni astratte senza meccanismi effettivi di garanzia: la legge sull'equo compenso rischia di essere un diritto senza garanzia strutturale nelle gare pubbliche, dove il singolo professionista si confronta con l'asimmetria di potere tipica del contraente forte pubblico.

Cosa deve fare concretamente un professionista — o uno studio associato — che si trovi a partecipare a gare per servizi di ingegneria, architettura, o più in generale servizi di natura intellettuale sopra la soglia dei 140.000 euro? Prima di tutto, verificare se la lex specialis (bando e disciplinare) preveda espressamente la non ribassabilità del 65%, con calcolo esplicito in base al D.M. 17 giugno 2016 e all'Allegato I.13 del Codice. In assenza di tale clausola, la stazione appaltante non è tenuta a escludere un concorrente che offra un ribasso eccessivo sulla componente variabile: la tutela non opera in via automatica. Secondo, in presenza di criteri premiali che valorizzano prestazioni aggiuntive gratuite o "a titolo di cortesia professionale", occorre valutare se tali criteri violino i princìpi della Delibera ANAC 18/2026, impugnando il bando entro i termini decadenziali previsti, senza attendere l'aggiudicazione. Terzo, nei casi di affidamento diretto — possibile fino a soglia — la riduzione del compenso non può superare il 20% rispetto ai parametri ministeriali: questa soglia è più rigida di quella applicabile alle gare competitive e non è derogabile dalla stazione appaltante. Quarto, qualora la struttura contrattuale contenga clausole che impongano servizi non compensati o valorizzino la gratuità come elemento dell'offerta, gli strumenti di tutela previsti dalla legge 49/2023 includono la nullità delle clausole che definiscono un compenso non equo, con eventuale indennizzo a favore del professionista, il parere di congruità dell'ordine o collegio professionale e l'azione di classe. La questione di quale giudice sia competente — ordinario o amministrativo — dipende dal momento in cui si radica la controversia: prima dell'aggiudicazione si va davanti al TAR, dopo la stipula del contratto la via è quella civile. Confondere i due piani significa perdere entrambi i rimedi.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2025, n. 5741, ha ribadito la necessità di evitare erosioni dell'equo compenso attraverso voci comprimibili o ribassi indiretti. Questa affermazione è cruciale perché estende il sindacato del giudice amministrativo anche alle strutture di gara che, pur formalmente conformi, producono nella sostanza un effetto analogo al ribasso diretto sul compenso.

Il punto più delicato — e meno affrontato — riguarda proprio il rapporto tra la formula 65/35 e l'effettiva qualità della prestazione. Un professionista che accetti un incarico azzerando il 35% della propria remunerazione variabile si trova a operare in condizioni economiche significativamente deteriorate rispetto ai parametri di settore. La verifica di anomalia dell'offerta — pur richiamata come strumento di garanzia — è uno strumento pensato per i lavori e forniture, e mal si adatta a valutare la sostenibilità di una prestazione intellettuale qualificata. Il Consiglio di Stato ha affermato che anche laddove formalmente ammessi, i ribassi non devono compromettere l'effettiva tutela dell'equo compenso; la sentenza si è soffermata anche sugli aspetti procedurali, evidenziando importanti irregolarità nella verifica di anomalia dell'offerta condotta da organi non competenti o secondo sequenze procedurali errate.

Il sistema, dunque, non è ancora compiuto. La formula 65/35 è una soluzione di compromesso tra concorrenza e tutela professionale, ma il compromesso regge soltanto se le stazioni appaltanti la presiedono effettivamente con clausole espresse, e se i professionisti agiscono tempestivamente di fronte a strutture di gara che la aggirano. In assenza di uno o dell'altro presidio, il principio dell'equo compenso resta scritto nella legge, ma non nella realtà dei contratti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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