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Il diritto all'immagine del minore nello spettacolo e sui social è diventato, nel giro di pochi mesi, un terreno di rischio patrimoniale concreto e quantificabile. Non più un illecito "morale" dal valore incerto, ma una voce di danno con una sua logica economica precisa. La svolta è impressa dalla Cass. civ., Sez. III, ord. 20 gennaio 2026, n. 1169: la lesione del diritto all'immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può comunque comportare un danno patrimoniale risarcibile attraverso il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso".
Il caso è istruttivo nella sua concretezza: un'associazione non lucrativa aveva pubblicato sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori. La fotografia della minore, esposta per quasi tre mesi, era stata utilizzata per attirare attenzione e accrescere il seguito dell'associazione. Un comportamento che molti, in buona fede, non avrebbero ritenuto generatore di responsabilità civile. Eppure la Corte ha aperto la strada al risarcimento patrimoniale, con un criterio di calcolo che si applica a chiunque: associazioni, agenzie di spettacolo, influencer, società sportive, scuole di danza, produzioni televisive.
Prima di entrare nei quattro profili di rischio, vale la pena fissare il cambio di paradigma con le parole di Rudolf von Jhering, giurista che per primo teorizzò il valore economico del diritto soggettivo: il diritto leso non è mai un'astrazione, è sempre un interesse misurabile. La Cassazione, con l'ordinanza del gennaio 2026, ha fatto esattamente questo: ha trasformato un'astrazione (la "lesione in sé") in una grandezza valutabile in denaro.
Quanto vale il risarcimento per l'uso non autorizzato dell'immagine di un minore?
La risposta dipende dal criterio scelto. L'illecita pubblicazione dell'immagine di un minorenne senza il consenso dei genitori non genera automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile in re ipsa; è necessario che il danneggiato dimostri concretamente la sussistenza di apprezzabili conseguenze dannose di carattere non patrimoniale. Questo è il primo rischio economico, spesso sottovalutato: la richiesta di danno non patrimoniale richiede oggi una prova robusta, e se la prova è lacunosa il risarcimento può essere negato o drasticamente ridotto. Ma il danno patrimoniale segue una strada diversa.
Come si calcola il "prezzo del consenso" nel diritto all'immagine?
La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa. La Corte afferma che anche un'associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un'immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione. Il "prezzo del consenso" è, in sostanza, il corrispettivo che il titolare del diritto avrebbe potuto negoziare sul mercato per autorizzare quell'uso specifico. Per un bambino che partecipa a produzioni pubblicitarie o televisive, questo importo si parametra sui compensi correnti nel settore. Per un minore privo di carriera nel mondo dello spettacolo, il giudice ricorre alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della durata della pubblicazione, del bacino di utenti raggiunto, del carattere promozionale dell'uso e della notorietà del soggetto pubblicante.
Questo secondo rischio — la quantificazione aperta al mercato — è particolarmente insidioso per chi opera nel settore dello spettacolo: un'agenzia o una produzione che usa la foto di un bambino-attore in una campagna social senza un contratto di cessione dell'immagine firmato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale rischia di vedersi addebitare un importo pari all'intera campagna, come se quella foto fosse stata regolarmente negoziata. Summum ius summa iniuria: applicare la norma senza guardare all'equità può produrre conseguenze economiche sproporzionate, ed è per questo che la liquidazione equitativa diventa lo strumento correttivo, ma non necessariamente quello favorevole al convenuto.
Il terzo rischio riguarda la pluralità dei legittimati attivi. I genitori, ravvisando una lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza della figlia, hanno adito le vie legali richiedendo l'immediata rimozione dei contenuti e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nell'ambito dello spettacolo e dell'influencer marketing, ciò significa che entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono agire separatamente o congiuntamente, e che il minore stesso — una volta diventato maggiorenne — conserva un'azione autonoma per i danni subiti durante la minore età. Il contenzioso può quindi dilatarsi nel tempo e nel valore, coinvolgendo soggetti che al momento della pubblicazione sembravano distanti dalla vicenda.
Il quarto rischio è quello che si genera anche senza finalità commerciali esplicite. La Cassazione chiarisce un principio decisivo: l'assenza di scopo di lucro non esclude lo sfruttamento economico dell'immagine. Secondo la Cassazione n. 1169/2026, il danno non patrimoniale non è automatico e deve essere provato, ma il danno patrimoniale calcolato col prezzo del consenso prescinde dall'intenzione del soggetto che ha pubblicato. Una scuola di recitazione che posta la foto del saggio di fine anno, un'associazione sportiva che celebra la vittoria del torneo giovanile, una società di produzione che usa immagini di repertorio: tutti questi soggetti, se non hanno acquisito il consenso in forma corretta e documentata, si trovano esposti.
Basta la pubblicazione della foto di un bambino su Facebook per ottenere il risarcimento?
Non in modo automatico, ma quasi. La pubblicazione online delle immagini dei figli minori richiede prudenza e deve essere valutata nell'interesse del minore. Per i minori di 14 anni, è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. L'illiceità della pubblicazione priva di consenso è pacifica. Ciò che cambia dopo la n. 1169/2026 è il percorso probatorio: per ottenere il danno non patrimoniale occorre allegare conseguenze concrete (turbamento, disagio identitario, lesione della reputazione in fieri), mentre per il danno patrimoniale è sufficiente dimostrare che l'immagine era suscettibile di un valore di mercato. In un'epoca in cui l'influencer marketing coinvolge regolarmente bambini con decine di migliaia di follower, questa soglia è raggiunta con relativa facilità.
Il punto che molti commentatori trascurano è il seguente: la fine del danno in re ipsa non ha ridotto il rischio economico per chi pubblica immagini di minori senza consenso, lo ha reso più complesso da prevedere e gestire. Prima, il danno era automatico ma spesso modesto. Oggi deve essere provato, ma quando lo è — o quando il danno patrimoniale è autonomamente liquidabile col prezzo del consenso — gli importi tendono a essere più allineati al valore di mercato reale, che nel settore dello spettacolo e dell'influencer marketing può essere significativo. Chi ritiene di essere "al sicuro" perché non è stato ancora citato in giudizio, non ha valutato che il termine di prescrizione per il danno all'immagine è ordinario, e che i minori dispongono di un'ulteriore finestra temporale dal compimento della maggiore età.
La gestione corretta del rischio passa da tre strumenti preventivi: un contratto scritto di cessione o licenza del diritto all'immagine firmato da entrambi i genitori, la specificazione precisa dei canali e delle modalità d'uso autorizzati, e la previsione di un corrispettivo — anche simbolico — che ancori il rapporto a una logica economica documentata. Quest'ultimo elemento non è un mero formalismo: è la prova, in caso di contenzioso, che le parti avevano attribuito al diritto un valore e lo avevano regolato consapevolmente, rendendo molto più difficile la liquidazione equitativa a favore del danneggiato.
La direzione della giurisprudenza è chiara: il diritto all'immagine del minore non è una categoria sentimentale, è un diritto della personalità con un contenuto patrimoniale esigibile. Saperlo quantificare prima che lo faccia un tribunale è la migliore forma di protezione, per chi gestisce artisti, sportivi e talenti giovani, e per chiunque operi con contenuti digitali in cui compaiano bambini.
Redazione - Staff Studio Legale MP