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Diritti audiovisivi sportivi: cosa cambia con il D.L. 108? - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una società sportiva dilettantistica che allena bambine di dieci anni, investe in campi sintetici, paga istruttori qualificati e non vede mai un euro provenire dalla catena dei grandi diritti televisivi calcistici. Questa scena — comune in migliaia di ASD e SSD italiane — è esattamente il problema che il legislatore ha provato ad aggredire con il D.L. 26 giugno 2026, n. 108. I diritti audiovisivi sportivi, con il D.L. 108/2026 e il calcio femminile, sono ora al centro di una riforma che tocca anche le fondamenta del sistema redistributivo costruito dal decreto Melandri quasi vent'anni fa.

Il Decreto Legge 26 giugno 2026, n. 108, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità", è stato pubblicato in G.U. n. 146 del 26 giugno 2026 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Il disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2026, e nella seduta del 29 luglio il testo è stato approvato definitivamente dal Senato, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto Melandri e il meccanismo della mutualità: il quadro da cui si parte

Per capire la portata della riforma occorre partire dall'architettura che il decreto modifica. Il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 — noto come decreto Melandri-Gentiloni — ha introdotto la contitolarità dei diritti televisivi del calcio tra la Lega e le singole società, nuovi criteri di mutualità e una disciplina della ripartizione delle risorse fondata su principi di concorrenza. In base a quel sistema, una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti viene destinata allo sviluppo dei settori giovanili, alla valorizzazione delle categorie dilettantistiche, alla sicurezza degli stadi e al finanziamento annuale di almeno due progetti di rilevanza sociale a sostegno di sport diversi dal calcio.

Questo meccanismo di mutualità — che vale il 10% dell'intero valore dei contratti audiovisivi — è gestito attraverso una Fondazione partecipata dai soggetti organizzatori delle competizioni. La sua governance è sempre rimasta imperniata sulla FIGC come riferimento federale verticale, con un flusso di risorse che scendeva dall'alto verso le categorie inferiori in modo mediato. Il D.L. 108/2026 spezza questa catena verticale su un punto preciso, ma di grande rilievo sistematico.

L'articolo 6 del decreto, come modificato in sede referente, interviene in materia di mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi, destinando una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi ai soggetti organizzatori del campionato professionistico di Serie A femminile e del campionato professionistico di Serie C, con vincolo di destinazione delle risorse per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, al fine di favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e delle giovani atlete selezionabili per le nazionali federali.

Nel testo originario del decreto, la misura riguardava solo la Serie A femminile, a cui veniva destinato l'1% dei proventi audiovisivi, sottratto al riferimento generico alla FIGC. Il testo originario sottraeva alla FIGC l'1% dei proventi dei diritti audiovisivi — circa 10 milioni di euro — destinati interamente all'organizzazione della Serie A femminile. L'emendamento approvato in sede referente ha invece diviso a metà quella quota, vincolando il tutto allo sviluppo dei settori giovanili maschili e femminili, agli investimenti in infrastrutture e alla formazione dei tecnici. La modifica parlamentare è quindi tutt'altro che marginale: introduce anche la Serie C tra i beneficiari diretti, allargando il perimetro redistributivo.

Cosa cambia per ASD, SSD e calcio femminile: il nodo della destinazione diretta

La novità più rilevante sul piano giuridico non è quantitativa ma strutturale. La quota dei proventi dei diritti audiovisivi già prevista al secondo periodo viene ora destinata al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, anziché genericamente alla FIGC. Una quota delle risorse non sarà più destinata alla FIGC, ma direttamente al soggetto organizzatore del campionato professionistico di Serie A femminile: una scelta che rafforza l'autonomia gestionale del calcio femminile professionistico e che conferma la volontà di sostenere la crescita del movimento attraverso una filiera economica più diretta.

Prima della riforma, il calcio femminile professionistico era sostanzialmente tributario di un sistema in cui la federazione fungeva da stazione di transito e di allocazione delle risorse. La disintermediazione federale introdotta dall'art. 6 non è solo simbolica: essa crea un rapporto diretto tra il mercato dei diritti TV della Serie A maschile e il soggetto organizzatore del campionato femminile, riconoscendo a quest'ultimo una soggettività economica autonoma nel sistema dell'audiovisivo sportivo. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio lex specialis derogat generali: la norma speciale che identifica un beneficiario preciso prevale sulla previsione generica che aveva lasciato alla FIGC la discrezionalità allocativa.

Per le ASD e le SSD il decreto interviene invece con uno strumento distinto. L'art. 7 riscrive integralmente il comma 270 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024): il Fondo — dotato di 30 milioni per il 2025 e 2 milioni per il 2027 — eroga contributi alle ASD e SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il Fondo eroga contributi ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale ex art. 4 D.Lgs. n. 39/2021 e agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS. Il vincolo di destinazione per le ASD e le SSD beneficiarie riguarda le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore di minori: un perimetro che orienta l'utilizzo delle risorse verso la funzione sociale dello sport di base.

Vi è un ulteriore profilo che merita attenzione per chi opera nel settore dilettantistico: il decreto interviene anche sulla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Il comma 1, alla lettera 0a), aggiunta in sede referente, attribuisce alla Commissione il potere di segnalare distorsioni dei princìpi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione. Questo ampliamento dei poteri segnalatori — apparentemente distante dal mondo dilettantistico — è in realtà connesso: una Commissione più incisiva nella governance finanziaria del professionismo genera indirettamente una maggiore stabilità del sistema redistributivo dal quale dipendono anche le categorie inferiori.

Aristotele, nella Politica, scriveva che la giustizia distributiva consiste nel distribuire secondo il merito e in proporzione al contributo. Il meccanismo della mutualità audiovisiva ha storicamente sofferto di un difetto aristotelico: il contributo indiretto del calcio femminile e dilettantistico alla costruzione dell'ecosistema calcistico italiano — in termini di bacino di praticanti, di formazione dei talenti, di radicamento territoriale — non trovava adeguato riscontro nella distribuzione delle risorse generate dai diritti TV. Il D.L. 108/2026 prova a correggere questa asimmetria, almeno in parte.

Sul fronte delle urgenze temporali per gli operatori, va segnalato che il decreto è già in vigore, con effetti immediati. Le modifiche al D.Lgs. 9/2008 sono operative sin dalla data di pubblicazione in G.U. (26 giugno 2026), e la conversione definitiva del 29 luglio 2026 ha consolidato il testo senza che vi sia più un rischio di decadenza. Le ASD e le SSD interessate al Fondo Dote per la famiglia devono monitorare i decreti attuativi ministeriali che stabiliranno le modalità di accesso ai contributi: il testo di legge fissa la dotazione finanziaria e i beneficiari, ma rinvia a provvedimenti secondari per termini e procedure di erogazione.

Il D.L. 108/2026 conferma una tendenza ormai evidente: il diritto sportivo è sempre più terreno di intervento legislativo frequente, tecnico e strategico. Da un lato troviamo il rafforzamento della governance del professionismo; dall'altro, misure di sostegno alla pratica sportiva di base e alla funzione sociale dello sport.

C'è però un rischio sottovalutato nel dibattito pubblico che merita di essere segnalato. La disintermediazione federale realizzata dall'art. 6 — per quanto apprezzabile nell'obiettivo — introduce una complessità nuova nel rapporto tra il soggetto organizzatore della Serie A femminile e la FIGC: chi stabilisce come vengono rendicontate le risorse ricevute a titolo di mutualità? Chi verifica che il vincolo di destinazione ai settori giovanili venga rispettato? Il decreto fissa la destinazione delle risorse ma non disciplina espressamente i meccanismi di controllo sulla loro utilizzazione. In assenza di un regolamento attuativo che chiarisca flussi informativi, poteri ispettivi e sanzioni per l'inutilizzo vincolato, esiste uno spazio di opacità gestionale che potrebbe tradursi, in concreto, in fondi non efficacemente impiegati per i settori giovanili. La vigilanza dell'AGCOM — competente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 9/2008 sulle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato femminile — potrebbe colmare solo parzialmente questo vuoto, poiché il suo mandato attiene alla fase di negoziazione e assegnazione dei diritti, non all'impiego delle risorse di mutualità a valle. È un profilo su cui la dottrina e gli operatori faranno bene a vigilare già nelle prossime settimane.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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