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Immaginate un'impresa che partecipa a una gara d'appalto rilevante, compila il DGUE con cura ma omette un dato su una condanna penale ormai estinta, o descrive un'attività pregressa in modo non del tutto preciso. La stazione appaltante la esclude, qualificando la condotta come grave illecito professionale. È davvero così? E soprattutto: questa esclusione regge al vaglio del giudice amministrativo?
La risposta, lungi dall'essere scontata, dipende da una distinzione fondamentale che il D.Lgs. 36/2023 — il vigente Codice dei contratti pubblici — ha codificato in modo più rigoroso rispetto al passato: quella tra errore dichiarativo e condotta dolosa idonea a fuorviare la stazione appaltante. È questa distinzione, spesso trascurata nella prassi, a determinare se un'impresa viene esclusa o rimane in gara.
Il quadro normativo: art. 91, art. 96 e art. 98 del D.Lgs. 36/2023
Secondo l'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, nel DGUE l'operatore economico dichiara, tra le altre cose, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dal Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice. Il documento è un'autodichiarazione che attesta il possesso di determinati requisiti e sostituisce le certificazioni rilasciate da autorità pubbliche. In quanto tale, chi lo firma assume una responsabilità dichiarativa piena, penale e civile.
Il punto nevralgico è però la distinzione introdotta dall'art. 96 e dall'art. 98 del Codice. Le dichiarazioni inesatte rese in gara non determinano automaticamente l'esclusione dell'operatore economico: perché possa configurarsi un grave illecito professionale, occorre verificare se la condotta abbia realmente inciso sul processo decisionale della stazione appaltante e se ricorra il dolo specifico richiesto dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023.
Questa impostazione rappresenta un cambio di passo rispetto alla logica del previgente Codice (D.Lgs. 50/2016), dove la mera falsità dichiarativa tendeva ad attrarre automaticamente la sanzione espulsiva. Il nuovo Codice, invece, esige un giudizio sostanziale e individualizzato, che valuti la natura della condotta, il suo effetto sulla gara e l'elemento soggettivo dell'operatore.
Il dolo specifico: la pronuncia chiave del Consiglio di Stato del 17 aprile 2026
Con la sentenza 17 aprile 2026, n. 3059, il Consiglio di Stato interviene su un ambito particolarmente delicato del Codice dei contratti pubblici, ovvero il rapporto tra dichiarazioni rese nel DGUE, soccorso istruttorio, documentazione integrativa e affidabilità dell'operatore economico, confermando una lettura sostanziale delle regole di gara.
Il caso riguardava un operatore la cui ricorrente contestava le attività pregresse dichiarate nel DGUE come progettazione definitiva ed esecutiva. Secondo la ricorrente, le attività indicate nel DGUE come progettazione definitiva ed esecutiva non sarebbero state effettivamente svolte nei termini dichiarati; in particolare, le prestazioni contestate avrebbero riguardato attività di aggiornamento, integrazione o riprogettazione, e non una vera e propria progettazione originaria dell'opera. Da qui la richiesta di esclusione fondata sull'asserita non veridicità delle dichiarazioni rese in gara.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura con motivazione netta. Il comma 3, lett. b) dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 chiarisce che l'esclusione può operare soltanto in presenza di informazioni false o fuorvianti concretamente idonee a incidere sulle decisioni della stazione appaltante e accompagnate dal necessario elemento soggettivo del dolo specifico. Non vi sarebbe stata alcuna condotta concretamente diretta ad alterare il procedimento di gara o a influenzare indebitamente le valutazioni della stazione appaltante. La sentenza assume quindi particolare rilievo sul piano operativo, perché chiarisce che non ogni contestazione documentale può essere automaticamente trasformata in una causa di esclusione.
Questa pronuncia si inscrive in un orientamento più ampio che la giurisprudenza amministrativa sta consolidando. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali — il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara — in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri e pertanto non possono avere portata espulsiva. Lo ha affermato anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438, che il TAR Campania con sentenza 7 maggio 2026, n. 2926 ha poi citato e applicato in sede di merito. Il TAR Campania ha rimarcato che "gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali non possono avere portata espulsiva", richiamando espressamente il precedente Cons. di Stato, Sez. V, 1438/2026.
Quando, invece, l'errore nel DGUE è sì formale ma si riflette su un dato alterante la parità di trattamento, la valutazione cambia. Un errore nei dati, anche in buona fede o dovuto a malfunzionamenti, è rilevante se altera il meccanismo di scelta: il TAR Lazio con sentenza 6444/2026 conferma l'esclusione quando l'inesattezza compromette la parità di trattamento tra concorrenti, e precisa che non conta il possesso dei requisiti, ma prevale il rispetto delle regole di trasparenza e dell'auto-vincolo fissato dalla stazione appaltante.
Emerge quindi una mappa concettuale di tre categorie distinte. La prima è l'errore meramente formale: dichiarazione incompleta ma non fuorviante, requisito posseduto, par condicio intatta. La seconda è l'inesattezza rilevante: il dato errato altera la selezione, anche senza dolo, ma può risultare comunque non espulsiva se sanabile tramite soccorso istruttorio. La terza è il falso doloso: informazione consapevolmente distorta, idonea a incidere sulle valutazioni della stazione appaltante: qui scatta l'esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
Vale in materia il brocardo fraus omnia corrumpit: la frode inquina l'intero atto cui accede, e non v'è principio di favore partecipativo che possa coprire una dichiarazione consapevolmente falsa. La difficoltà, tutta pratica, sta nel provare il dolo specifico: onere che grava sulla stazione appaltante, la quale non può limitarsi a constatare la difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato.
Come scriveva Luigi Ferrajoli, il diritto vive di distinzioni: eliminare le distinzioni concettuali in nome della semplicità operativa produce confusione e ingiustizia applicativa. La distinzione tra errore e frode nel DGUE non è sottigliezza accademica: ha conseguenze concrete sull'accesso al mercato degli appalti pubblici e sulla credibilità del sistema di selezione.
Quattro errori ricorrenti nel DGUE e come evitarli
La prassi rivela alcune tipologie di errore che ricorrono con frequenza e che meritano attenzione. Il primo è il cosiddetto copia-incolla da gara precedente: l'operatore riutilizza un DGUE già compilato senza aggiornare i dati specifici richiesti dalla nuova lex specialis. Non fare copia e incolla è una regola fondamentale: ogni gara ha il suo DGUE, e utilizzare un file salvato da una procedura precedente è il modo più rapido per commettere errori sui requisiti specifici richiesti. Questa condotta, se produce una dichiarazione non veritiera su un requisito rilevante, può essere qualificata come grave illecito professionale qualora la stazione appaltante riesca a dimostrare che l'operatore era consapevole della difformità.
Il secondo errore tipico è la dichiarazione generica su titoli abilitativi. Il DGUE ha una funzione dichiarativa e non può sostituire le prescrizioni puntuali della lex specialis: quando il disciplinare richiede l'indicazione di classi funzionali, ambiti territoriali o titoli abilitativi specifici, la mera indicazione del numero di un'autorizzazione non è sufficiente. Questo principio, affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 2 febbraio 2026, n. 837, determina che la genericità non integri automaticamente il falso, ma impedisce comunque la verifica del requisito speciale e espone l'operatore all'esclusione dopo soccorso istruttorio infruttuoso.
Il terzo errore è l'omessa dichiarazione di vicende rilevanti, tipicamente condanne penali, risoluzioni contrattuali pregresse o contenziosi in corso. L'omessa dichiarazione nel DGUE di legami rilevanti spetta alla stazione appaltante valutarne la rilevanza, non all'impresa decidere autonomamente cosa dichiarare. L'operatore economico che si auto-esonera dall'obbligo dichiarativo sulla base di una valutazione soggettiva di irrilevanza si espone al rischio di una contestazione per omissione consapevole.
Il quarto è l'errore telematico non documentato. Secondo la prospettazione difensiva dell'operatore, la mancata trasmissione di una integrazione sarebbe dipesa da un errore di invio telematico, poiché la dichiarazione integrativa del DGUE risultava comunque predisposta e firmata digitalmente in data anteriore alla scadenza del termine fissato per il soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 837 del 2 febbraio 2026, ha stabilito che tale difesa non regge: una volta accertata l'inottemperanza al soccorso istruttorio, ogni valutazione sul possesso sostanziale del requisito risulta irrilevante. La responsabilità organizzativa dell'operatore nella fase di caricamento telematico è piena e non delegabile alla contingenza tecnica.
Quale lezione operativa emerge dall'insieme di queste pronunce? Che il DGUE non è un modulo burocratico da compilare in fretta, ma un atto dichiarativo a effetti giuridici rilevanti, la cui redazione richiede una lettura attenta del disciplinare, una verifica puntuale dei dati inseriti rispetto ai requisiti richiesti per quella specifica procedura e una firma digitale che implica piena consapevolezza del contenuto. Il legale rappresentante che firma il DGUE si assume la piena responsabilità penale e civile per la veridicità di tutte le informazioni fornite nelle sezioni precedenti, dichiarando di essere consapevole che l'ente pubblico potrà verificare in qualsiasi momento l'esattezza delle dichiarazioni accedendo alle banche dati nazionali, compreso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.
Il vero rischio sottovalutato, che la giurisprudenza più recente ha messo a fuoco con precisione, non è tanto l'errore commesso in buona fede — che di regola è recuperabile — quanto la condotta superficiale che sfuma nel dolo eventuale: l'operatore che sa, o dovrebbe sapere, che una certa informazione è incompleta o imprecisa ma la inserisce comunque confidando nella non verificabilità. Questa zona grigia è quella su cui le stazioni appaltanti stanno imparando a fare leva, e su cui i giudici amministrativi stanno elaborando parametri valutativi sempre più raffinati.
Il sistema degli appalti pubblici sotto il D.Lgs. 36/2023 sta compiendo un percorso di maturazione: meno automatismi formali, più valutazioni sostanziali. Questo rende la fase di compilazione del DGUE più, non meno, delicata — perché la rete di protezione del soccorso istruttorio ha maglie definite, e chi confida di poterle attraversare in ogni caso rischia di scoprirlo troppo tardi.
Redazione - Staff Studio Legale MP