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La circolare 5/E 2026: cosa rischia il sovraindebitato? - Studio Legale MP - Verona

Il 16 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5/E, definita dai commentatori come la prima trattazione organica e sistematica del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito CCII) in chiave fiscale. Un documento atteso da anni, che per la prima volta affronta in modo unitario la composizione negoziata, il concordato minore, la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) e l'esdebitazione (artt. 278-283 CCII). La Parte II della circolare era ancora in pubblica consultazione fino al 24 luglio 2026.

Per il debitore sovraindebitato e per i professionisti che lo assistono, la circolare non è soltanto una bussola: è anche un campo minato. Alcune sue posizioni sono discutibili, altre lasciano aperti vuoti operativi che, se non gestiti correttamente sin dalla fase di accesso alla procedura, rischiano di vanificare anni di sacrifici. Come ricordava Rudolf von Jhering, "il diritto non è un pensiero ma una forza viva": e in materia fiscale, quella forza può operare contro il debitore con effetti devastanti se non si conoscono le regole del gioco.

Come tratta il Fisco i debiti nella liquidazione controllata del sovraindebitato?

La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura concorsuale riservata al debitore sovraindebitato — consumatore, professionista o piccolo imprenditore — che non dispone di un patrimonio sufficiente a sostenere un piano di ristrutturazione. Con l'apertura della procedura, il patrimonio del debitore è affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, che procede alla vendita dei beni e alla distribuzione del ricavato tra i creditori secondo le regole di graduazione.

Sul versante fiscale, il punto di maggiore delicatezza riguarda il trattamento dei debiti erariali che maturano durante la procedura. La Circolare 5/E 2026 chiarisce che i debiti tributari sorti prima dell'apertura della liquidazione controllata sono crediti concorsuali, soggetti alle regole del concorso, e non possono essere oggetto di azioni esecutive autonome da parte dell'Agenzia delle Entrate senza autorizzazione del giudice delegato. Questo principio, già ricavabile dal sistema, riceve ora una conferma esplicita in sede amministrativa.

Il problema, però, sorge per i debiti tributari che si generano durante la procedura: le plusvalenze realizzate con le vendite in liquidazione, l'IVA sulle cessioni di beni aziendali, le ritenute sui compensi del liquidatore. Su questi profili, la circolare adotta una posizione che non convince del tutto: trattando tali obbligazioni come debiti della procedura in prededuzione, ma senza chiarire con sufficiente precisione il meccanismo di dichiarazione e versamento, lascia il liquidatore — e il debitore, che ne risponde in via residuale — in una zona grigia operativa di non poco conto.

L'errore più frequente che si riscontra nella prassi è proprio questo: non coordinare tempestivamente la procedura con il professionista fiscale, continuando a trattare gli adempimenti tributari come se la liquidazione controllata fosse una procedura "neutra" rispetto agli obblighi dichiarativi. Non lo è. L'apertura della liquidazione controllata determina un periodo d'imposta interrotto ai fini delle imposte dirette, con obbligo di presentare una dichiarazione per il periodo ante-procedura e di gestire separatamente la fiscalità della massa attiva.

L'esdebitazione cancella anche i debiti con l'Agenzia delle Entrate?

L'esdebitazione (artt. 278-283 CCII) è il beneficio che, al termine della procedura, consente al debitore meritevole di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti. È la vera ragione per cui un sovraindebitato accede alla liquidazione controllata: non solo liquidare, ma ripartire da zero.

La Circolare 5/E 2026 affronta questo tema con un approccio che, pur apprezzabile nella sua sistematicità, solleva una criticità seria: non tutti i debiti fiscali sono esdebitabili. Le sanzioni amministrative tributarie di natura non risarcitoria e alcune tipologie di crediti erariali connotati da carattere personale e punitivo — in particolare le sanzioni penali-tributarie — sopravvivono all'esdebitazione. La circolare lo ribadisce, ma senza fornire una lista chiara e tassativa, rimettendo all'interprete (e al debitore) un margine di incertezza che non ha ragione di esistere in un documento di questa portata sistematica.

Il rischio pratico è reale: il debitore che, al termine della procedura, ritiene di essere stato liberato da tutti i propri obblighi verso il Fisco, potrebbe trovarsi a ricevere atti di recupero per sanzioni che — secondo la posizione dell'Agenzia — non rientrano nell'ambito dell'esdebitazione. Si tratta di un profilo su cui vale il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila, non chi si affida a una lettura approssimativa del provvedimento.

Un secondo nodo riguarda l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283 CCII), il caso del debitore che non ha nemmeno i beni sufficienti ad avviare la liquidazione. La circolare si occupa anche di questo istituto, ma con un'attenzione più limitata rispetto alle sue implicazioni fiscali: non chiarisce, ad esempio, se l'Agenzia delle Entrate intenda partecipare con proprie istanze alle procedure di esdebitazione dell'incapiente o se, di fatto, rinunci ab initio a qualsiasi pretesa. Una lacuna che il tavolo di pubblica consultazione sulla Parte II avrebbe dovuto colmare.

Cosa cambia con la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della Crisi nel 2026?

La Circolare 5/E 2026 cambia innanzitutto il metodo: per la prima volta l'Agenzia delle Entrate ragiona sul CCII in modo sistematico, abbandonando l'approccio frammentato per circolari tematiche settoriali. Questo è un passo avanti indubbio, che consente ai professionisti di avere un riferimento ufficiale — seppur non vincolante per i giudici — su questioni che in precedenza erano rimesse all'interpretazione caso per caso.

Ma il cambiamento porta con sé anche rischi. La circolare ha natura di atto interpretativo interno: vincola gli uffici dell'Agenzia, ma non i tribunali né i giudici delegati. Ciò significa che le posizioni espresse — alcune delle quali sono effettivamente discutibili — potrebbero generare contenziosi tra gli uffici fiscali, che agiscono in base alla circolare, e i giudici della procedura, che applicano il CCII secondo la propria interpretazione. In un contesto in cui la giurisprudenza sul sovraindebitamento è ancora in formazione e spesso non uniforme, questo disallineamento è un fattore di rischio concreto.

Sul piano operativo, gli errori da evitare sono identificabili con precisione. Il primo è non informare tempestivamente l'Agenzia delle Entrate dell'apertura della procedura: la comunicazione al creditore erariale è un adempimento che incide sulla corretta formazione della massa passiva e, in caso di omissione, può determinare contestazioni tardive da parte dell'Agenzia stessa. Il secondo è trascurare il profilo IVA delle vendite in liquidazione: la cessione di beni in sede di liquidazione controllata può dar luogo a operazioni soggette a IVA, con obbligo di fatturazione e versamento che ricade sulla procedura. Il terzo — forse il più sottovalutato — è non verificare l'esatta natura di ciascun debito erariale prima di contare sull'esdebitazione: crediti principali, interessi, sanzioni e accessori seguono regimi diversi, e confonderli significa rischiare di uscire dalla procedura con false certezze.

Un ulteriore profilo critico, che la circolare non risolve in modo soddisfacente, riguarda il trattamento delle imposte differite emerse durante la liquidazione: quando il liquidatore vende un immobile a un valore superiore al costo fiscalmente riconosciuto, la plusvalenza genera un'imposta che è debito della procedura, ma le modalità di calcolo e imputazione non sono trattate con la chiarezza che ci si attenderebbe da un documento di questa ambizione sistematica.

Vale qui richiamare il principio summum ius summa iniuria: l'applicazione meccanica e rigorosa della norma fiscale, senza un adeguato coordinamento con la logica concorsuale della procedura, può trasformare uno strumento di tutela del debitore in una trappola. Non perché la legge sia sbagliata, ma perché la circolare non ha ancora risolto tutti i punti di tensione tra il diritto tributario e il diritto della crisi.

La pubblica consultazione sulla Parte II, chiusa il 24 luglio 2026, rappresentava un'opportunità — che i professionisti del settore avrebbero fatto bene a cogliere — per segnalare all'Agenzia le lacune più gravi. Il dibattito tecnico su questi temi non è chiuso. Anzi, è appena iniziato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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