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Anomalia offerta: i giustificativi che escludono chi vuol essere salvato - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un'impresa che ha vinto una gara pubblica con il punteggio tecnico massimo, dichiarando l'impiego a tempo pieno di oltre duecento risorse specializzate per tutta la durata dell'appalto. Arriva la verifica di anomalia: la stazione appaltante chiede di giustificare il ribasso economico offerto. L'impresa risponde producendo buste paga, contratti, preventivi interni — e in questo modo rivela che quelle duecento risorse, in realtà, sarebbero state impiegate solo marginalmente, con compensi mensili tra sessanta e novanta euro. Risultato: esclusa. Non per il ribasso. Per aver detto la verità nel momento sbagliato.

Questo è il paradosso al centro di alcune delle pronunce più significative del 2026 in materia di appalti pubblici, e rappresenta un profilo della verifica di anomalia quasi mai approfondito negli articoli di settore: il momento in cui la difesa si trasforma in condanna.

Il meccanismo: perché i giustificativi possono distruggere il punteggio tecnico

Con sentenza n. 4225 del 26 maggio 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato ha chiarito la netta separazione funzionale e cronologica tra due fasi chiave della gara: il procedimento di valutazione dell'offerta tecnica e il sub-procedimento di verifica dell'anomalia. Si tratta di una distinzione che in apparenza sembra ovvia, ma le cui conseguenze pratiche sono spesso sottovalutate dagli operatori economici.

La vicenda concreta affrontata nella sentenza riguardava un concorrente che aveva dichiarato nell'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio relativo all'organizzazione del personale, che ciascuna delle sue 206 risorse sarebbe stata impiegata per l'intera durata contrattuale (48 mesi), ottenendo così il punteggio massimo. In sede di verifica di anomalia, emergeva che la stragrande maggioranza del personale dichiarato sarebbe stata impiegata solo occasionalmente sull'appalto, con compensi mensili irrisori.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che i chiarimenti e i giustificativi prodotti nella verifica di anomalia non possono modificare o integrare l'offerta tecnica già presentata: la verifica di anomalia serve esclusivamente ad accertare la sostenibilità dell'offerta, non a rielaborarne il contenuto o a rideterminare il punteggio attribuito.

Il punto è dirimente: il principio di immodificabilità dell'offerta impedisce di modificare quest'ultima con i giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia, e la modifica dell'offerta in questa sede per "fare quadrare i conti, altrimenti compromessi da costi insostenibili in riferimento all'impegno contrattuale assunto in gara", è "di per sé sufficiente all'esclusione del concorrente".

La trappola è quindi strutturale: l'impresa che offre un ribasso aggressivo è spinta, nella fase di verifica, a illustrare come intende contenere i costi. Se lo fa riducendo l'impegno reale delle risorse promesse nell'offerta tecnica, produce automaticamente prova dell'incoerenza tra quanto dichiarato per ottenere il punteggio e quanto effettivamente programmato per l'esecuzione.

Manodopera: l'equilibrio impossibile tra sostenibilità e immodificabilità

La giurisprudenza del 2026 ha anche trattato il versante speculare: quanto può essere modificata la struttura dei costi interni alla componente economica senza violare il principio di immodificabilità?

Con la sentenza n. 4666/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, soffermandosi sulla natura del termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni, sull'ampiezza del contraddittorio procedimentale, sullo ius variandi del concorrente in sede di giustificazioni dell'offerta e sull'applicazione dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo in tema di contratto collettivo applicabile.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine di 15 giorni per giustificare un'offerta anomala ha natura acceleratoria e non perentoria, consentendo proroghe motivate. Conferma inoltre che, in sede di verifica dell'anomalia, è ammessa la rimodulazione delle componenti interne del costo della manodopera, purché restino invariati l'importo complessivo e la sostanza dell'offerta. La decisione ribadisce l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della congruità dell'offerta, nel rispetto della par condicio.

Questa linea è confermata anche da TAR Lazio, con sentenza n. 11295/2026, che statuisce sulla verifica di anomalia, immutabilità dell'offerta economica e divieto di modifica dei costi della manodopera: la variazione dei costi della manodopera dichiarati comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale della proposta, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio delle condizioni dei lavoratori e ledendo il principio di parità di trattamento dei concorrenti.

Il confine dunque esiste, ma è sottile: rimodulare le voci interne di costo della manodopera — senza alterare l'importo globale — è lecito. Dichiarare che il personale promesso nell'offerta tecnica non sarà realmente impiegato come dichiarato: è l'esclusione diretta.

Un ulteriore profilo di rischio, connesso ma distinto, riguarda la qualità della documentazione a supporto. Il TAR Napoli, con sentenza del 14 luglio 2026, n. 4432, ha affrontato il tema delle giustificazioni che deve fornire un operatore economico quando propone un ribasso estremo, ribadendo un principio destinato ad avere impatto rilevante sulle future procedure di gara: non bastano affermazioni generiche. Occorre dimostrare, con dati concreti e verificabili, che l'offerta sia realmente sostenibile.

Incrociando le due regole — le giustificazioni devono essere documentate, ma non possono smentire l'offerta tecnica — emerge il perimetro esatto in cui l'impresa deve muoversi: giustificare il prezzo, senza però spiegarlo attraverso una riduzione dell'impegno già promesso in sede tecnica. Un equilibrio che richiede una pianificazione rigorosa già nella fase di predisposizione dell'offerta, non una gestione improvvisata del subprocedimento di verifica.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile, non chi improvvisa. Questo brocardo, spesso citato in materia di termini processuali, trova una sua applicazione profonda nella fase di verifica dell'anomalia: l'impresa che ha costruito un'offerta sostenibile fin dall'inizio ha poco da temere; quella che ha gonfiato il punteggio tecnico per poi sperare di aggiustare i conti in sede di giustificazioni si trova in una posizione strutturalmente fragile.

Come osservava Gaetano Mosca, il giurista e politologo siciliano, ogni sistema selettivo tende a premiare chi padroneggia le regole della selezione stessa: nei contratti pubblici, la pressione competitiva spinge le imprese a massimizzare il punteggio tecnico anche oltre il ragionevole, scaricando il problema della sostenibilità economica sulla fase successiva. Ma è esattamente quella fase a diventare, oggi, la trappola.

Vale la pena soffermarsi su un aspetto che i commentatori trascurano: il meccanismo descritto non colpisce soltanto le imprese che agiscono in malafede. Colpisce anche quelle che, in buona fede, hanno costruito un'offerta tecnica ambiziosa nella convinzione di riuscire a gestire le risorse dichiarate con flessibilità organizzativa. La verifica di anomalia, però, non ammette attenuanti per la buona intenzione: guarda ai documenti prodotti, e se quei documenti rivelano un impegno reale inferiore a quello dichiarato, l'esclusione è l'unico esito coerente con il principio di par condicio tra concorrenti.

Cosa fare, dunque, concretamente? Prima di partecipare a una gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario verificare che ogni punteggio tecnico richiesto nella lex specialis sia sorretto da un effettivo impegno di risorse economicamente sostenibile al ribasso offerto. L'offerta tecnica e quella economica non sono documenti separati: sono due metà di un impegno unitario, e la verifica di anomalia è il momento in cui quella unitarietà viene messa alla prova.

Se l'impresa non è in grado di giustificare il proprio ribasso senza smentire ciò che ha promesso tecnicamente, il problema non è nella verifica: è nell'offerta. E quella fase, come stabilito dal Consiglio di Stato, è ormai irrimediabilmente chiusa al momento in cui la busta tecnica viene aperta.

Se l’esclusione è già arrivata

Le cause di esclusione sono tassative e quasi sempre contestabili nel merito: come si valuta un’esclusione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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