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C'è una convinzione sbagliata che circola tra le famiglie in crisi, e che spesso porta a scelte disastrose in giudizio: si crede che il figlio che rifiuta di vedere un genitore abbia sempre ragione, e che il giudice non possa fare altro che prendere atto del suo volere. È una lettura che non regge più. La Cassazione, con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, ha ribadito in modo netto che l'alienazione parentale e la perdita di affido e collocamento sono conseguenze concrete e non teoriche: il genitore che manipola il figlio nei confronti dell'altro rischia di vedersi sottrarre sia l'affidamento sia il collocamento, e il rifiuto del figlio non è, da solo, sufficiente a giustificare nulla.
La domanda vera, allora, non è "il giudice ascolterà mio figlio?" ma "il giudice capirà perché mio figlio dice quello che dice?". E la risposta dipende in larga misura dagli errori che si commettono nei mesi precedenti al deposito della domanda.
Cosa dice davvero la Cassazione sull'alienazione parentale e sull'affido
Secondo la Suprema Corte, il genitore che cerca di manipolare il figlio nei confronti dell'altra figura genitoriale, spinto da una grave forma di conflittualità con la quale vorrebbe annullare l'altra figura genitoriale, corre il concreto rischio di perdere sia l'affidamento che il collocamento del figlio.
Il fatto che un figlio dichiari di non voler vedere un genitore non è sufficiente a giustificare l'esclusione di quest'ultimo o il collocamento esclusivo presso l'altro: il giudice ha il dovere di andare oltre la superficie per comprenderne le reali ragioni, e se queste sono rappresentate dal fatto che uno dei due genitori ostacola il rapporto del figlio con l'altro, il genitore manipolatore rischia concretamente di perdere sia l'affidamento sia il collocamento.
Questa linea è coerente con quanto già stabilito da Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13981: la volontà del figlio costituisce un elemento importante, ma non può essere considerata l'unico criterio decisionale. È errata l'identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove la valutazione sia stata compiuta decontestualizzata rispetto al quadro familiare concreto.
Il filo conduttore del 2026 è uno solo: i figli devono conservare un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori e le modalità di affidamento e collocamento si devono basare su dati concreti e non su mere valutazioni astratte.
Se mio figlio dice di non voler vedere l'altro genitore, il giudice lo ascolterà?
Sì, il giudice ascolterà il figlio. Ma l'ascolto non equivale a seguire automaticamente ciò che il figlio chiede. Il giudice è tenuto a indagare le cause reali del rifiuto: se emerge che quel rifiuto è stato costruito o alimentato da uno dei genitori, la dichiarazione del figlio può ritorcersi contro chi l'ha indotta. L'ascolto è uno strumento istruttorio, non una delega decisionale al minore.
Primo errore: non documentare subito i comportamenti dell'altro genitore
Chi subisce la manipolazione spesso reagisce sul piano emotivo — e aspetta. Aspetta che "le cose migliorino", aspetta la prossima udienza, aspetta che il figlio torni da solo. Nel frattempo non conserva nulla.
Ogni episodio va documentato con tempismo: messaggi, email, diari con date e orari degli accessi negati, testimonianze di parenti o insegnanti, segnalazioni scritte ai Servizi Sociali. Il materiale probatorio raccolto prima della domanda giudiziale vale molto di più di quello prodotto dopo, perché dimostra un comportamento sistematico e non una risposta al conflitto processuale. Il giudice distingue con cura tra chi denuncia prima e chi lo fa dopo aver perso un'udienza.
Secondo errore: presentare la domanda di modifica del collocamento senza la distinzione tra rifiuto spontaneo e rifiuto indotto
Questo è l'errore tecnico che quasi nessun blog spiega, ed è quello che determina la gran parte dei rigetti in sede di reclamo. La manipolazione parentale si dimostra giuridicamente quando si riesce a provare che il rifiuto del figlio non è spontaneo ma indotto: frutto, cioè, di un condizionamento attivo da parte del genitore collocatario.
Questa distinzione deve essere già nell'atto introduttivo — non nei motivi di reclamo, non nella memoria successiva. Se la domanda di modifica del collocamento arriva in giudizio senza una richiesta esplicita di CTU psicologica mirata a verificare la genesi del rifiuto, il giudice non la ordinerà d'ufficio nella maggior parte dei casi, e il procedimento si chiuderà sulla fotografia della situazione attuale, che per definizione favorisce il genitore che ha già il figlio con sé.
La consulenza tecnica d'ufficio, ossia la perizia psicologica disposta dal giudice, deve essere chiesta con l'indicazione specifica dei quesiti: non basta chiedere "una valutazione delle capacità genitoriali", ma occorre richiedere espressamente l'accertamento della dinamica relazionale tra figlio e genitore non collocatario, e in particolare se il rifiuto del minore sia autonomo o influenzato dall'ambiente di vita prevalente.
Cosa rischia il genitore che parla male dell'altro al figlio durante la separazione?
Rischia di perdere entrambe le posizioni: l'affidamento e il collocamento. È intento della Suprema Corte proteggere i minori dalle dinamiche disfunzionali che inducono a gravi agiti manipolatori nelle separazioni conflittuali, tendenti a deprivare la prole di uno dei propri genitori: tali manipolazioni sono contrarie al fondamentale diritto dei figli alla bigenitorialità e a poter sempre usufruire di significativi rapporti costanti e continuativi nel tempo con entrambi i genitori. Sul piano pratico, il genitore manipolatore può subire la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., la limitazione dei tempi di frequentazione, e il trasferimento del collocamento all'altro genitore, anche se i figli si oppongono.
Terzo errore: pensare che il collocamento non si sposti mai perché "il figlio soffrirebbe"
Questa è la difesa più frequente del genitore manipolatore davanti al giudice: "spostarlo adesso causerebbe un trauma". Ed è una difesa che a volte funziona — ma non per le ragioni che si immaginano.
La Cassazione, con ord. 28 luglio 2026, n. 24135, ha stabilito che è legittima la decisione della Corte d'appello che affidi i minori a entrambi i genitori con collocazione abitativa principale presso il padre, pur ritenuto "genitore gravemente alienante", trattandosi di soluzione assunta nell'interesse dei minori che non appare irrazionale né contraria ai principi della materia, nella quale non operano automatismi.
La pronuncia contiene un insegnamento doppio. Da un lato, il collocamento può restare presso il genitore alienante quando spostarlo causerebbe un danno immediato superiore al beneficio; dall'altro, il padre non è stato "premiato": la modifica dell'affidamento e della collocazione costituisce soltanto la presa d'atto della realtà esistente e della soluzione concretamente meno dannosa per i figli, tanto che lo stesso padre viene comunque condannato alle spese processuali proprio perché la situazione è stata determinata dal suo persistente comportamento manipolatorio.
In altri termini: anche quando il collocamento non si sposta, il genitore manipolatore paga. E chi subisce la manipolazione deve comunque agire, perché la condanna alle spese e i provvedimenti accessori — incontri protetti, obbligo di collaborare con i Servizi, sospensione delle decisioni unilaterali — sono strumenti concreti che cambiano la vita quotidiana del figlio.
Come si dimostra che l'altro genitore sta manipolando i figli contro di me?
La prova si costruisce su tre livelli: documentale, testimoniale e tecnico. Sul piano documentale: messaggi, post sui social, comunicazioni scolastiche, diari dei rifiuti. Sul piano testimoniale: insegnanti, pediatra, parenti che hanno assistito a episodi significativi. Sul piano tecnico: la CTU psicologica, richiesta con quesiti mirati, che accerti la genesi del rifiuto del minore. Senza questo terzo livello, i primi due raramente bastano. Il giudice ha bisogno di un accertamento tecnico per superare la dichiarazione del figlio: non può farlo da solo sulla base di atti di parte.
Quarto errore: ignorare il dato che la bigenitorialità è oggi una regola, non un'eccezione
Molti genitori — e qualche avvocato — ragionano ancora come se l'affido esclusivo a uno dei due fosse la norma e l'affido condiviso l'eccezione. È il contrario. Il collocamento prevalente presso uno dei genitori non può reggere su una presunzione: serve una valutazione concreta, caso per caso, delle capacità di entrambi. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, la cosiddetta Riforma Cartabia, le decisioni rese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti sono diventate ricorribili per cassazione quando contengono modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori: la riduzione drastica dei tempi di frequentazione tra un genitore e i figli rientra esattamente in questo perimetro.
Chi subisce una riduzione dei tempi di frequentazione senza una motivazione adeguata — e chi chiede quella riduzione pensando che sia scontata — si espone oggi a un ribaltamento in Cassazione che prima non era possibile. Il genitore penalizzato ha strumenti processuali che fino al 2022 non esistevano.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — descrive con precisione la posizione di chi subisce il comportamento manipolatorio dell'altro: agire subito, con gli strumenti giusti, è l'unico modo per non trovarsi davanti a una situazione cristallizzata che il giudice non può più modificare senza causare un danno ulteriore al figlio.
Quinto errore: reagire alla manipolazione con comportamenti speculari
Il genitore che subisce la manipolazione cade spesso nella trappola opposta: comincia a sua volta a parlare male dell'altro davanti al figlio, a negare le visite, a ostacolare le comunicazioni scolastiche. Lo fa per difesa, per frustrazione, a volte per disperazione. Il risultato è che il giudice si trova davanti a due genitori entrambi inadeguati e la soluzione diventa l'affidamento ai Servizi Sociali o, nei casi più gravi, la dichiarazione dello stato di adottabilità.
La Riforma Cartabia ha introdotto strumenti processuali più rapidi per sanzionare le violazioni dei provvedimenti: chi non rispetta gli accordi di frequentazione può subire misure immediate. Restare sul terreno della correttezza processuale non è una debolezza: è la strategia più efficace.
Martha Nussbaum, riflettendo sul danno che le emozioni negative producono nei rapporti interpersonali, osservava che la rabbia — anche quando è giustificata — sposta il fuoco dal problema reale a chi lo ha causato, rendendo impossibile qualsiasi soluzione. Nei procedimenti di affidamento, questa dinamica si traduce quasi sempre in una sconfitta per entrambe le parti, e soprattutto per i figli.
Domande frequenti
Il giudice può cambiare l'affido se il figlio adolescente vuole restare con un solo genitore?
La volontà di un figlio adolescente ha un peso maggiore rispetto a quella di un bambino piccolo, ma non è vincolante. Il giudice valuta sempre se quella preferenza è spontanea o influenzata dal contesto di vita. Un figlio di quattordici anni che rifiuta categoricamente un genitore con cui aveva un rapporto normale fino a qualche mese prima è, anzi, un segnale che rafforza l'ipotesi di condizionamento.
Quanto tempo ci vuole per ottenere la modifica del collocamento in caso di manipolazione accertata?
I tempi dipendono dalla complessità del caso e dalla necessità di una CTU. Nei procedimenti ordinari davanti al Tribunale di Verona, una perizia psicologica richiede mediamente da tre a sei mesi. Per questo è decisivo agire tempestivamente con una domanda cautelare urgente che congeli la situazione mentre si raccolgono le prove, evitando che il consolidarsi della convivenza con il genitore manipolatore diventi un argomento contro la modifica.
Il genitore che parla male dell'ex davanti ai figli può perdere la responsabilità genitoriale?
Sì. La condotta sistematica di denigrazione dell'altro genitore, se provata, può portare alla limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., e nei casi più gravi alla sua decadenza ai sensi dell'art. 330 c.c. La decadenza dalla responsabilità genitoriale è la misura più grave prevista dall'ordinamento: priva il genitore di ogni potere decisionale sulla vita del figlio. La giurisprudenza del 2026 è su questo punto coerente e rigorosa: chi usa il figlio come strumento di conflitto non viene semplicemente ammonito.
Redazione - Staff Studio Legale MP