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Adozione figlio coniuge famiglie ricomposte: il veto tiene - Studio Legale MP - Verona

Un uomo si risposa dopo anni. La figlia della nuova moglie, maggiorenne, vive con loro da tempo: lo chiama per nome ma lo tratta come un padre. Entrambi vogliono rendere quel legame ufficiale e presentano ricorso per l'adozione del figlio maggiorenne del coniuge in famiglie ricomposte. Poi arriva la lettera del figlio del primo matrimonio dell'uomo, che oggi ha trent'anni e vive altrove: dice no. Punto. Il tribunale non può fare nulla. Il procedimento si chiude.

Questa non è una storia inventata. È la vicenda concreta decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 134 del 21 luglio 2026, nata da un procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Imperia: un uomo voleva adottare la figlia maggiorenne della moglie, trasferitasi dall'Ucraina in Italia e convivente stabilmente con la coppia. Il figlio del primo matrimonio si è opposto. La Consulta ha confermato che quel veto è insuperabile e che la norma che lo prevede è costituzionalmente legittima.

Adozione figlio coniuge famiglie ricomposte: cosa dice la legge

L'adozione del figlio maggiorenne del coniuge — spesso chiamata con il termine anglosassone stepchild adoption quando riguarda minorenni, ma qui si parla di adulti — è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile. Per i maggiorenni, la procedura si svolge davanti al tribunale ordinario in sede di volontaria giurisdizione, cioè senza una vera e propria controparte, con la richiesta congiunta dei due interessati.

Perché l'adozione sia pronunciata, non basta il consenso di adottante e adottando: servono anche gli assensi, cioè le autorizzazioni dei soggetti che, pur non essendo parti del procedimento, subiscono gli effetti giuridici dell'adozione. L'art. 297, comma 2, c.c. richiede, tra gli altri, l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante. Se manca, il giudice non può pronunciare l'adozione. La Consulta con la pronuncia n. 134/2026 ha confermato la legittimità dell'art. 297, comma 2, c.c.: il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante blocca sempre l'adozione del maggiorenne; la scelta tutela l'unità familiare e le posizioni successorie, conservando il carattere negoziale e patrimoniale dell'istituto.

Posso adottare il figlio maggiorenne del mio attuale marito se mio figlio non vuole?

No. Se tuo figlio è maggiorenne e si oppone, l'adozione non può essere pronunciata. Il tribunale non ha il potere di valutare se il dissenso sia giustificato o meno e non può ignorarlo nemmeno quando ritiene l'opposizione infondata o contraria all'interesse di chi vorrebbe essere adottato. Con la sentenza n. 134/2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di superare il dissenso espresso dal figlio maggiorenne dell'adottante all'adozione di persona maggiorenne.

Attenzione a una distinzione che spesso sfugge: il dissenso del coniuge dell'adottante che non convive con lui è invece superabile dal tribunale. La Corte Costituzionale ha chiarito che l'elemento di assimilazione su cui si basa il raffronto — ossia la non convivenza con l'adottante — assume un significato diverso nel rapporto di coniugio e in quello di filiazione. Il rapporto con un figlio, in altre parole, è strutturalmente diverso dal rapporto coniugale: e quella differenza giustifica un trattamento asimmetrico, che la Consulta ha ritenuto compatibile con l'art. 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza.

Quali sono le conseguenze dell'adozione del maggiorenne sull'eredità dei figli precedenti?

Questa è la domanda che, nella realtà dei procedimenti, sta quasi sempre dietro al "no". Con l'adozione, il figlio adottivo del coniuge entra a tutti gli effetti nella famiglia dell'adottante: acquisisce il cognome, il diritto al mantenimento reciproco, e — aspetto cruciale — diventa erede legittimario dell'adottante. Questo significa che la quota di eredità che spettava ai figli preesistenti si riduce proporzionalmente, perché la legge garantisce ai legittimari — cioè ai figli, al coniuge e agli ascendenti — una quota minima intangibile del patrimonio del de cuius, che si divide tra tutti i figli in parti uguali.

Se il patrimonio è rilevante, o se ci sono asset specifici come quote societarie o immobili, l'ingresso di un nuovo legittimario può significare decine o centinaia di migliaia di euro in meno per i figli precedenti. È razionale che si oppongano. È fisiologico che lo facciano. Il problema è che la legge trasforma questa preoccupazione economica in un potere giuridico assoluto, senza bilanciamento alcuno.

Il veto ereditario che nessuno dice: come sbloccare davvero la situazione

Qui sta il punto che quasi nessuno sviluppa. Chi si occupa di questi procedimenti sa che il veto del figlio adulto, nella pratica, raramente è una posizione ideologica o affettiva: è quasi sempre una leva negoziale. Il figlio non vuole perdere parte del patrimonio. Il suo dissenso non è insuperabile giuridicamente (la legge non prevede alcuna via d'uscita processuale), ma è spesso superabile negozialmente, prima di arrivare in udienza.

Lo strumento più efficace è affiancare al procedimento di adozione un accordo patrimoniale preventivo tra il padre, il figlio opponente e gli altri legittimari. L'art. 768-bis c.c. disciplina il patto di famiglia: il contratto con cui l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. Il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie. Se il nucleo del contrasto è l'azienda di famiglia o un immobile rilevante, questo strumento consente di definire subito, con atto pubblico notarile, l'assetto successorio, liquidando le aspettative del figlio opponente in modo che questi non abbia più un interesse concreto a bloccare l'adozione.

Dove non c'è un'impresa, si può lavorare su donazioni con riserva d'usufrutto, divisioni anticipate del patrimonio, o accordi familiari redatti davanti al notaio che definiscano il trattamento successorio di ciascun figlio a prescindere dall'esito dell'adozione. Il patto di famiglia, previsto dall'art. 768-bis c.c., richiede un atto pubblico a pena di nullità, la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari, e la liquidazione degli altri partecipanti al contratto. Proprio questa caratteristica formale rende l'accordo vincolante e non revocabile unilateralmente, a differenza di una promessa verbale che non varrebbe nulla.

Il principio latino summum ius summa iniuria — il diritto portato all'estremo diventa ingiustizia estrema — coglie perfettamente la tensione di questi casi: la norma attribuisce al figlio un potere assoluto di veto che prescinde da qualsiasi valutazione di merito, e questo può produrre esiti paradossali quando il "no" non ha nulla a che fare con l'unità familiare da tutelare, ma serve solo a proteggere una quota di eredità. La soluzione non è riformare la legge (la Corte Costituzionale ha appena ribadito che va bene così), ma affrontare il problema patrimoniale a monte, separando la questione affettiva da quella economica.

L'adozione del figliastro maggiorenne è possibile senza consenso di tutti i figli?

Sì, ma solo se i figli sono minorenni al momento del procedimento. Ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto materiale e affettivo della famiglia del richiedente, la presenza dei figli minori dell'aspirante all'adozione non preclude in assoluto la costituzione del vincolo adottivo, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere all'audizione personale di costoro. In pratica: se i figli sono ancora minorenni, il tribunale li sente ma può decidere di procedere comunque, valutando l'interesse dell'adottando nel complesso. Il blocco assoluto scatta solo quando il figlio è maggiorenne e capace di esprimere un dissenso giuridicamente valido.

C'è un'altra eccezione, più tecnica: il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo. Se il figlio è in stato vegetativo, interdetto o irreperibile nonostante le ricerche documentate, il procedimento può andare avanti. Ma si tratta di ipotesi residuali: nella normalità dei casi, il figlio maggiorenne capace e presente ha il potere di fermare tutto.

Cosa fare concretamente: i passi da seguire

Il primo passo, prima ancora di depositare il ricorso al tribunale, è fare un inventario del patrimonio dell'adottante e capire quale quota di eredità perderebbe il figlio opponente per effetto dell'adozione. Spesso il numero sorprende: è più basso di quanto il figlio immagini, perché l'adozione non dimezza la sua quota ma la ripartisce tra i coeredi aggiuntivi.

Il secondo passo è aprire un dialogo — preferibilmente assistito da un legale che si occupa di diritto di famiglia — in cui si chiarisce che l'adozione non è un atto ostile ma il riconoscimento giuridico di una realtà affettiva già esistente. Molte opposizioni cadono in questa fase.

Se l'opposizione persiste, e ha natura economica, si lavora sull'accordo patrimoniale preventivo descritto sopra. Se è di principio, difficilmente si risolve in altro modo: la legge non offre un percorso alternativo, e nessun giudice può forzare la mano.

Vale infine ricordare, per completezza, che la giurisprudenza di legittimità del 2026 si è occupata anche delle conseguenze quando i legami familiari vengono compromessi da condotte pregiudizievoli: è legittima la decisione della corte territoriale che ha disposto l'affido esclusivo al padre, ritenendo pregiudizievole sul figlio la condotta materna (Cass. civ., Sez. I, ordinanza 15 luglio 2026, n. 23253). È un segnale di come, in materia di famiglia, la Cassazione stia progressivamente spostando il baricentro verso la tutela concreta del benessere del nucleo, al di là degli automatismi formali. Un segnale che, in materia di adozione nelle famiglie ricomposte, trova però ancora un limite rigido nel potere di veto del figlio adulto, che la Consulta ha appena confermato.

Come scrisse Jhering ne La lotta per il diritto: il diritto non è una formula astratta, ma la resistenza organizzata contro ogni ingiustizia. In queste vicende, la resistenza più efficace non è quella processuale — il processo non può vincersi — ma quella negoziale, costruita prima dell'udienza, sulla base di una pianificazione patrimoniale seria.

Domande frequenti

Mio figlio abita all'estero e non si fa trovare: posso comunque procedere con l'adozione?
Se il figlio è irreperibile nonostante le ricerche documentate, il tribunale può autorizzare la prosecuzione del procedimento. Ma l'irreperibilità deve essere provata in modo rigoroso, con tentativi di notifica formali e certificazione dell'esito negativo. Non basta che il figlio non risponda alle telefonate o abbia interrotto i rapporti familiari: occorre che sia oggettivamente impossibile raggiungerlo con i mezzi previsti dalla legge.

L'adozione del figliastro maggiorenne cambia il suo cognome?
Sì, in linea generale l'adottato assume il cognome dell'adottante, che si aggiunge al suo cognome di origine. Le parti possono però chiedere al tribunale una soluzione diversa, e il giudice tiene conto delle preferenze dell'adottando — che, essendo maggiorenne, ha piena autonomia nella scelta. Se l'adottato ha già una carriera o un'identità pubblica consolidata sotto il suo cognome, questo elemento viene normalmente valorizzato.

Se il mio ex coniuge è contrario all'adozione del nostro figlio minorenne da parte del nuovo partner di mia moglie, può bloccare tutto?
Per l'adozione del figlio minorenne da parte del coniuge del genitore (la cosiddetta adozione nei casi particolari ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184/1983) le regole sono diverse rispetto all'adozione del maggiorenne: qui non si applica l'art. 297 c.c. ma la disciplina speciale dell'adozione del minore. Il consenso del genitore biologico non convivente è rilevante ma non sempre ha carattere di veto assoluto: il tribunale per i minorenni valuta prevalentemente l'interesse del figlio, e può procedere anche in assenza del consenso del genitore in specifici casi previsti dalla legge.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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