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Agente firmato senza licenza valida: il contratto regge? - Studio Legale MP - Verona

C'è uno scenario che si ripete con una certa frequenza negli uffici di chi assiste professionalmente sportivi e società: un calciatore — o un atleta di basket, di pallavolo, persino un allenatore — firma un contratto di rappresentanza con un agente. Lo firma in buona fede, magari su indicazione di qualcuno di fiducia. Solo più tardi scopre che quell'agente non era iscritto al Registro nazionale tenuto dal CONI, oppure che la sua licenza FIFA era sospesa, o ancora che nel medesimo atto l'agente rappresentava contemporaneamente lui e il club acquirente. A quel punto sorge la domanda: quel contratto vale? Ha diritto alla provvigione? E se il trasferimento va male, chi risponde?

La risposta, nell'estate del 2026, non è semplice. Ed è tanto meno semplice quanto più si considerano le novità arrivate dall'Europa nelle ultime settimane.

Le due sentenze di luglio e il terremoto normativo sul regolamento FIFA

Il 9 luglio 2026 la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha depositato la sentenza nella causa C-428/23 (ROGON e altri contro Deutscher Fußball-Bund), relativa al regolamento agenti della Federcalcio tedesca. La Corte ha confermato, in via generale, la sottoposizione dei regolamenti sportivi ai principi europei ogniqualvolta abbiano un impatto economico, ribadendo orientamenti già consolidati da Walrave (1974) a Diarra (2024), e ha rinviato al giudice nazionale la valutazione specifica della compatibilità delle singole norme con i principi della libera concorrenza.

Sette giorni dopo, il 16 luglio 2026, la stessa Sezione si è pronunciata nella causa C-209/23 (RRC Sports contro FIFA), quella che riguarda direttamente il Football Agent Regulations — il cuore regolatorio FIFA per gli agenti. La decisione nasce dal ricorso presentato in Germania da due agenti che hanno contestato diversi punti del FFAR, ritenendoli in contrasto con le norme europee su concorrenza, libera prestazione dei servizi e protezione dei dati personali. La Corte non ha annullato il regolamento, ma ha rimesso al giudice tedesco la valutazione finale, indicando però criteri giuridici stringenti: sotto esame finiscono il divieto di rappresentanza multipla, il tetto alle commissioni, i requisiti per ottenere la licenza FIFA e le limitazioni ai contatti con giocatori già rappresentati.

In particolare, la Corte ha individuato una disposizione che appare in contrasto con il diritto UE: il divieto per un agente di contattare un cliente già vincolato da un contratto di rappresentanza esclusiva, salvo negli ultimi due mesi prima della scadenza — una regola che, secondo i giudici, favorisce ingiustificatamente gli agenti già incaricati, creando un vantaggio competitivo non coerente con il principio di libera concorrenza.

La FIFA ha reagito sottolineando di essere «particolarmente lieta che la Corte abbia confermato la legittimità degli elementi chiave del FFAR, ovvero norme quali l'obbligo di licenza per gli agenti, il limite massimo alle commissioni di intermediazione, il divieto di rappresentanza multipla, la regola del 'cliente pagante' e la regola del pagamento proporzionale». Ma la lettura di chi ha seguito da vicino il procedimento è più sfumata: tutto ciò che riguarda il divieto di rappresentanza multipla, le condizioni penali e disciplinari per il rilascio della licenza e gli obblighi informativi non è restrizione "per oggetto", e andrà valutato dal giudice nazionale regola per regola, in blocchi distinti, non sull'intero impianto in un colpo solo.

Il punto più esplosivo riguarda il tetto alle commissioni. Il cuore contestato del FFAR sta in un tetto percentuale ai compensi: il 3% dello stipendio del giocatore per l'agente del calciatore o del club acquirente, il 6% in caso di doppia rappresentanza consentita, il 10% del valore del cartellino per l'agente del club cedente. Un tetto è, per definizione, un prezzo massimo fissato da un'associazione di imprese su un mercato di servizi. Su questo punto la partita è aperta, e il rinvio al giudice nazionale lascia margini di incertezza tutt'altro che trascurabili.

Il nodo italiano: tre livelli normativi che non si parlano

Il problema per un atleta italiano non è solo capire cosa dice la FIFA. È capire quale delle tre fonti normative che si sovrappongono sia quella applicabile nel momento in cui firma un contratto di rappresentanza.

Il primo livello è quello statale: il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 37, emanato nell'ambito della riforma dello sport, ha istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi e ha reso l'iscrizione a tale Registro condizione necessaria per lo svolgimento della professione, attraverso la quale è possibile acquisire i mandati dagli atleti. Il secondo livello è quello federale: per il calcio, la FIGC dovrebbe adottare un proprio regolamento in recepimento del FFAR FIFA. Il terzo è quello internazionale, con il FFAR appunto, le cui norme più controverse sono tuttora sospese in attesa degli sviluppi giurisdizionali.

Si è passati da una disciplina di competenza di FIFA e FIGC a una esclusivamente in capo alla normativa statale, fino a un'altra ancora ripartita tra CONI e FIGC sotto l'egida di una norma nazionale. Il continuo susseguirsi di cambiamenti normativi ha creato una situazione frammentata, che ha reso difficile per gli operatori del settore muoversi con certezza. Il mancato allineamento delle normative nazionali con quelle internazionali contribuisce tuttora a un quadro giuridico poco chiaro e difficile da interpretare, sia in Italia che a livello europeo.

La questione pratica più delicata è questa: si attende ancora il decreto di attuazione del d.lgs. 37/2021 in materia di agenti sportivi, e la FIGC dovrebbe pubblicare il proprio nuovo regolamento agenti — il quale dovrebbe contenere le disposizioni del FFAR ad eccezione delle norme sospese dalla FIFA che riguardano le regole sugli agenti collegati e il divieto di tripla rappresentanza. Rimane ancora da chiarire come l'iter per l'acquisizione della licenza FIFA si concilierà con il sistema CONI-FIGC previsto dal legislatore statale.

Questo vuoto non è un dettaglio tecnico. È la condizione reale in cui operano oggi decine di agenti e centinaia di atleti in Italia.

Cosa succede al contratto firmato con l'agente irregolare

Arriviamo al punto più pratico, quello che interessa davvero a chi si trova — o si potrebbe trovare — in questa situazione.

La giurisprudenza italiana ha già affrontato il tema della validità del mandato sportivo conferito a soggetti privi dei requisiti previsti dall'ordinamento sportivo. La Corte di Cassazione ha statuito che non vi è alcuna differenza tra la veste di avvocato e quella di procuratore sportivo in relazione all'osservanza della disciplina propria dell'ordinamento sportivo; il contratto di mandato sportivo, in quanto contratto atipico, non è soggetto in linea teorica a particolari forme e potrebbe essere rilasciato anche verbalmente. Tuttavia, l'assenza dei requisiti soggettivi dell'agente — in primo luogo la licenza e l'iscrizione al registro — espone il contratto a profili di inefficacia o nullità che la giurisprudenza valuta caso per caso, con particolare attenzione alla tutela dell'atleta quale parte debole del rapporto.

I mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione a mezzo raccomandata presso la segreteria della Commissione Agenti. L'incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Queste previsioni formali, spesso ignorate nella pratica, si rivelano dirimenti quando nasce un contenzioso sulla provvigione o sulla validità della procura negoziale.

Vale qui richiamare il brocardo latino vigilantibus iura subveniunt: il diritto protegge chi si attiva in tempo, non chi, pur potendo verificare la posizione dell'agente, si affida alla mera apparenza. Per l'atleta che non verifica la licenza del proprio rappresentante, il rischio non è solo di pagare una provvigione non dovuta: è di trovarsi con un contratto di trasferimento irregolare o impugnabile sul versante sportivo.

Come scriveva Gaetano Salvemini, parafrasando un principio che appartiene alla tradizione giuridica europea più profonda: le regole formali esistono non per ostacolare, ma per proteggere i più deboli dall'arbitrio dei più forti. Nei rapporti tra atleta e agente, dove il gap informativo e contrattuale è spesso significativo, la forma è sostanza.

I profili critici trascurati: la doppia rappresentanza come conflitto di interessi

C'è un aspetto che nella discussione pubblica viene sistematicamente sottovalutato: il divieto di doppia rappresentanza — ossia il divieto per un agente di assistere contemporaneamente il calciatore e il club acquirente — non è soltanto una questione di antitrust europeo. È, prima di tutto, un problema di conflitto di interessi che ricade direttamente sull'atleta.

La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che la FIFA detiene una posizione dominante nel mercato dei servizi degli agenti per i trasferimenti internazionali e che tale posizione deriva direttamente dal potere normativo, di controllo e sanzionatorio che essa esercita su quei mercati. Il che significa che le regole che la FIFA fissa in questo campo — incluso il divieto di doppia rappresentanza — non sono neutre: incidono su un mercato in cui l'ente regolatore è anche parte interessata. La circostanza che alcune di queste norme siano ancora sospese in attesa della pronuncia definitiva del giudice tedesco non elimina il conflitto di interessi: lo rende semmai meno visibile.

Per l'atleta o l'allenatore che in questo momento stia trattando un contratto con l'assistenza di un agente, la domanda concreta da porsi è: il mio agente rappresenta anche la società con cui sto negoziando? Se sì, chi tutela realmente i miei interessi? E in caso di contenzioso su commissioni o condizioni del contratto, quale strumento di tutela ho a disposizione?

La risposta a quest'ultima domanda, nel quadro attuale, è più complicata di quanto appaia. La Corte di Giustizia UE ha sancito che le sanzioni disciplinari sportive devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione, con la possibilità per la giustizia ordinaria di annullare le decisioni assunte dai tribunali sportivi. Il che apre — almeno in teoria — uno spazio nuovo per chi voglia contestare, davanti al giudice ordinario italiano, una decisione federale in materia di licenze o di sanzioni a carico di agenti.

Cosa verificare prima di firmare un mandato di rappresentanza sportiva

In questo contesto di sovrapposizione normativa e provvisorietà regolamentare, è possibile delineare alcuni punti fermi di verifica che chi si trova a firmare o a consigliare la firma di un mandato di rappresentanza sportiva dovrebbe tenere presenti.

Il primo controllo riguarda l'iscrizione dell'agente al Registro nazionale CONI: si tratta di un adempimento richiesto dalla legge statale e non derogabile da accordi privati. L'assenza di iscrizione espone il contratto a inefficacia sul piano dell'ordinamento sportivo, con possibili ricadute sulla validità delle operazioni di trasferimento che su quel mandato poggiano.

Il secondo controllo riguarda la durata e la forma del mandato: l'incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato — clausole di rinnovo automatico o di esclusiva ultrannuale sono pertanto irregolari e impugnabili.

Il terzo controllo attiene alla trasparenza sulla doppia rappresentanza: l'atleta ha il diritto di sapere se il proprio agente opera anche nell'interesse della controparte, e tale circostanza dovrebbe essere esplicitata per iscritto nell'atto di conferimento del mandato, con le relative conseguenze sulla misura della provvigione.

Il quarto profilo riguarda il foro competente in caso di controversia: con l'evoluzione della giurisprudenza europea, la clausola compromissoria che rimette ogni disputa agli organi di giustizia sportiva va letta con estrema attenzione, potendo oggi — a certi presupposti — essere contestata davanti al giudice ordinario in forza del principio di tutela giurisdizionale effettiva affermato dalla CGUE.

Il panorama normativo che governa gli agenti sportivi è, nella migliore delle ipotesi, in transizione. Nella peggiore — e più realistica — è in una condizione di permanente instabilità, in cui le regole vengono scritte, sospese e riscritte a velocità superiore alla capacità degli operatori di adeguarvisi. Il principio tempus regit actum impone di guardare con rigore al momento esatto in cui il contratto viene firmato: quale normativa era in vigore, quali licenze erano richieste, quali divieti erano operativi. Un ritardo nella firma di pochi mesi può cambiare radicalmente il quadro giuridico applicabile.

La questione di fondo rimane: in un mercato in cui il regolatore internazionale, la federazione nazionale e il legislatore statale parlano lingue diverse, la tutela concreta dell'atleta — soggetto tendenzialmente più debole nella catena di interessi che ruota intorno a ogni trasferimento — dipende dalla capacità di chi lo assiste di leggere con precisione le fonti applicabili in quel momento, in quello sport, per quel tipo di operazione. Non è un esercizio puramente accademico. È, spesso, la differenza tra un contratto valido e uno che può essere impugnato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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