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Danno biologico TUN: cambia il risarcimento per sinistri pre-2025? - Studio Legale MP - Verona

Quanto vale oggi il risarcimento per il danno biologico con la tabella unica nazionale per un sinistro avvenuto due anni fa, quando la norma non esisteva ancora? È questa la domanda che migliaia di danneggiati, avvocati e compagnie assicurative si sono posti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, che ha finalmente istituito la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali. La risposta è arrivata il 7 aprile 2026, con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civ., n. 8630/2026, pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025.

Il caso era paradigmatico: un sinistro stradale anteriore al 5 marzo 2025 (data di entrata in vigore della TUN), liquidazione ancora pendente, e il giudice di merito che si interrogava su quale tabella applicare. La Cassazione ha chiarito che la TUN non opera in senso retroattivo in senso tecnico-giuridico — non si tratta cioè di applicare una norma a fatti già definitivamente regolati — ma che essa costituisce, per qualunque liquidazione giudiziale ancora aperta, il parametro equitativo privilegiato al quale il giudice «deve tendenzialmente» ispirarsi.

La distinzione non è nominalistica. Significa che il giudice non è obbligato in modo assoluto ad applicare la TUN ai sinistri pre-2025, ma deve motivare specificamente qualsiasi scostamento. In pratica, l'onere argomentativo si sposta: chi vuole applicare criteri diversi — tipicamente le Tabelle di Milano per le macropermanenti — deve dimostrare perché la TUN sarebbe inadeguata al caso concreto. È un'inversione di prospettiva rispetto all'assetto precedente, in cui le Tabelle di Milano avevano acquisito il ruolo di parametro nazionale di riferimento per via giurisprudenziale.

Quanto vale un punto di invalidità permanente con la nuova tabella unica nazionale?

Il D.M. 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299/2025, ha aggiornato il valore del punto base della TUN a € 963,40, con un incremento dell'1,7% rispetto al valore precedente, allineato all'indice ISTAT. Questo è il valore di partenza per un soggetto di riferimento (età 25-30 anni, invalidità del 1%), a cui si applicano i correttivi tabellari per età e percentuale di invalidità.

Per comprendere la portata pratica, si consideri un soggetto di quarant'anni con un'invalidità permanente del 15% (soglia delle cosiddette macropermanenti): con la TUN il moltiplicatore progressivo porta il valore del punto a cifre significativamente inferiori rispetto alle Tabelle di Milano, dove il punto base per le macropermanenti era fissato, nell'edizione 2024, a € 1.741,60. La differenza non è marginale: su invalidità del 15-20%, il divario nel risarcimento complessivo del danno biologico può oscillare tra il 30% e il 50%, a favore delle Tabelle milanesi.

È qui che si concentra il nodo pratico più rilevante per i sinistri in corso di liquidazione.

Tabelle di Milano o TUN: quale dà un risarcimento più alto per le macropermanenti?

La risposta è netta: per le macropermanenti — lesioni con postumi superiori al 9% di invalidità permanente — le Tabelle di Milano risultano sistematicamente più favorevoli al danneggiato rispetto alla TUN. Il punto base milanese per queste invalidità è quasi il doppio rispetto al punto base TUN, e il meccanismo di progressività delle Tabelle milanesi amplifica ulteriormente il vantaggio al crescere della percentuale.

Questo era già noto prima della sentenza n. 8630/2026. Ciò che cambia ora è lo scenario processuale: prima della pronuncia, il giudice che preferiva le Tabelle di Milano su un sinistro pre-2025 operava nel solco della giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. III, n. 12408/2011 e successive); dopo la pronuncia, quello stesso giudice deve motivare esplicitamente perché sceglie di discostarsi dal parametro equitativo privilegiato individuato dalla Cassazione. Il che non è impossibile, ma richiede un ragionamento argomentato — e apre la porta a impugnazioni da parte delle compagnie assicurative che fino ad oggi liquidavano con le Tabelle di Milano.

Il rischio concreto, per i danneggiati con macropermanenti e sinistri anteriori al 2025, è che le compagnie utilizzino la sentenza n. 8630/2026 come leva per proporre liquidazioni stragiudiziali calibrate sulla TUN, più bassa, presentandola come parametro ormai vincolante. Non è così: la Cassazione ha detto «parametro privilegiato», non «parametro esclusivo», e il margine di discostamento motivato resta aperto, specialmente per le invalidità superiori al 9%.

La tabella unica nazionale si applica anche agli incidenti avvenuti prima del 2025?

Sì, ma con la precisazione tecnica già illustrata: non si tratta di applicazione retroattiva della norma, bensì di adozione della TUN come criterio equitativo di riferimento per la liquidazione giudiziale, indipendentemente dalla data del sinistro. Il fondamento è l'art. 1226 c.c., che attribuisce al giudice il potere-dovere di liquidare il danno in via equitativa quando non è possibile provarne l'esatto ammontare: la TUN è oggi, secondo la Cassazione, lo strumento equitativo più aggiornato e più uniforme disponibile.

Vale anche il brocardo tempus regit actum: l'atto qui non è il sinistro, ma la liquidazione giudiziale. E la liquidazione avviene nel 2026, in presenza di uno strumento normativo che prima non esisteva. La Cassazione ha fatto propria questa lettura, allineandosi a un orientamento già espresso in nuce da alcune corti di merito dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025.

Questa interpretazione ha una ricaduta pratica immediata: chi ha già avviato un giudizio per un sinistro del 2022, del 2023 o del 2024, e si trova ancora nella fase istruttoria o in attesa di CTU, dovrà fare i conti con la TUN come riferimento tendenzialmente prevalente. Chi ha già una CTU depositata con i valori delle Tabelle di Milano si trova in una posizione più tutelata, ma non del tutto al riparo da contestazioni in sede di precisazione delle conclusioni.

C'è un aspetto che la dottrina ha già iniziato a segnalare e che la sentenza n. 8630/2026 lascia aperto: il trattamento del danno morale e delle componenti personalizzate del danno non patrimoniale. La TUN incorpora una struttura tabellare più rigida rispetto alle Tabelle di Milano, che storicamente hanno ammesso con maggiore flessibilità la personalizzazione verso l'alto per circostanze particolari (attività sportive compromesse, vita di relazione gravemente alterata, sofferenze soggettive eccezionali). Questa elasticità potrebbe diventare il terreno su cui i giudici più attenti allo specifico del caso concreto continueranno a costruire liquidazioni più adeguate, motivando lo scostamento dalla TUN con la necessità di ristorare integralmente il danno nella sua componente personalizzata.

Come osservava Norberto Bobbio, il diritto non è solo un sistema di regole, ma un sistema di aspettative: e le aspettative di chi ha subito una lesione grave, calcolato anni fa il valore probabile del proprio danno sulla base dei parametri allora vigenti, non possono essere ignorate nel ragionamento equitativo del giudice. Non è argomento sentimentale: è il nucleo stesso del giudizio di equità ex art. 1226 c.c., che impone di guardare alla situazione concreta del soggetto leso, non solo all'astratta tabella applicabile.

In sintesi, la sentenza n. 8630/2026 segna un punto di non ritorno nell'unificazione dei criteri di liquidazione del danno biologico in Italia, ma non chiude il dibattito sulle macropermanenti. Per chi è parte in un giudizio pendente o sta valutando se accettare una proposta stragiudiziale, il confronto tra i valori TUN e quelli milanesi — in relazione alla specifica percentuale di invalidità accertata — rimane il calcolo da fare prima di qualsiasi decisione.

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Voci del risarcimento, termini e procedura: Risarcimento danni da sinistro stradale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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