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Un paziente subisce un'infezione da batterio ospedaliero dopo un intervento chirurgico perfettamente eseguito. Un altro viene dimesso troppo presto senza che nessun medico abbia commesso un errore isolabile. Un terzo riceve un risarcimento insufficiente perché il giudice ha nominato un solo consulente tecnico invece del collegio previsto dalla legge. Tre storie diverse, ma con un filo comune: in tutti e tre i casi la struttura sanitaria risponde. Non per colpa del medico, ma per colpa propria. È questa la frontiera più avanzata — e meno conosciuta — della responsabilità sanitaria.
La responsabilità contrattuale autonoma della struttura: cos'è e perché conta
L'art. 7, comma 1, della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha codificato un principio già elaborato dalla giurisprudenza: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale verso il paziente per tutti i danni riconducibili alla propria attività organizzativa, indipendentemente dal rapporto che la lega al professionista che ha materialmente eseguito la prestazione. La norma, che qualifica la struttura come debitrice principale nei confronti del paziente, ha trovato piena attuazione normativa solo il 16 marzo 2026, con la scadenza del periodo transitorio previsto dal Decreto attuativo 15 dicembre 2023, n. 232. Dal 16 marzo 2026 è entrato a regime il sistema attuativo della Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria: con la fine della fase transitoria prevista dal decreto attuativo (n. 232/2023), diventano pienamente operativi gli obblighi su coperture assicurative, gestione del rischio clinico e responsabilità civile.
Ciò significa, in concreto, che la struttura — pubblica o privata accreditata — risponde in due direzioni distinte. La prima è la responsabilità derivante dall'inadempimento degli obblighi propri dell'erogazione del servizio sanitario: infezioni nosocomiali, difetti di organizzazione, carenze tecniche, mancata sorveglianza. La seconda è la responsabilità per i fatti illeciti commessi dal personale di cui la struttura si avvale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. Entrambe le ipotesi convergono nella medesima obbligazione risarcitoria verso il paziente.
La novità sostanziale introdotta dal DM 232/2023 — ormai pienamente in vigore — riguarda le coperture: dal 16 marzo 2026 il rischio di responsabilità sanitaria dovrà essere coperto, il che vuol dire che strutture e professionisti sanitari dovranno essere dotati di una copertura assicurativa o di una misura analoga. Una struttura che decidesse di non assicurarsi dovrà dimostrare di essere autonomamente in grado di far fronte ai risarcimenti, con evidenti ripercussioni sulla sua affidabilità nei confronti dei pazienti danneggiati.
Le sentenze della Cassazione del 2026: un cambio di passo
Tra aprile e giugno di quest'anno la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una serie di pronunce che ridisegnano i confini della responsabilità sanitaria in modo coerente e sistematico, rafforzando la posizione del paziente su fronti che fino a ieri erano incerti.
Il primo fronte riguarda le clausole di manleva nei contratti tra strutture e professionisti. Con la sentenza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità sanitaria, chiarendo i limiti dell'azione di rivalsa della struttura nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. Il caso riguardava una clinica privata che, dopo essere stata condannata a risarcire una paziente per un intervento chirurgico, aveva agito in regresso contro il chirurgo libero professionista invocando sia le norme codicistiche che una clausola di manleva contrattuale. La Corte si è soffermata sulla validità dei patti di manleva inseriti nei contratti tra strutture sanitarie e professionisti, clausole ancora frequentemente utilizzate nella prassi, dichiarandone la nullità in quanto si pongono in contrasto con la natura imperativa dell'art. 9 della Legge Gelli-Bianco. Il principio è dirompente per i pazienti: la struttura non può scaricare il rischio organizzativo sul medico tramite contratto. La pronuncia valorizza l'impianto della Legge Gelli-Bianco, che ha introdotto non solo una disciplina della responsabilità sanitaria, ma anche un preciso modello di allocazione del rischio, nel quale le strutture non possono sottrarsi alle conseguenze derivanti dall'attività svolta attraverso la propria organizzazione.
Il secondo fronte, meno commentato ma di enorme impatto processuale, riguarda la composizione della CTU nei processi di responsabilità sanitaria. Con l'Ordinanza n. 7577 depositata il 29 marzo 2026, la Cassazione ha affermato che l'articolo 15 della Legge Gelli-Bianco impone la formazione di un collegio di consulenti composto da un medico legale e da uno o più specialisti; il giudice deve nominare il collegio attingendo agli albi ufficiali prestando attenzione ai requisiti che garantiscano l'obiettivo di ricostruire le cause degli eventi lesivi. La collegialità qualificata non è quindi un optional: per la mancata osservanza di questa regola è prevista la nullità della sentenza emessa. Questa pronuncia apre una finestra concreta ai pazienti danneggiati che abbiano visto le loro pretese respinte in primo o secondo grado sulla base di una CTU monocratica: quella sentenza potrebbe essere impugnata per nullità.
Un terzo profilo riguarda la responsabilità della struttura rispetto al nesso causale. Con la sentenza n. 13075/2026, la Corte si è espressa in tema di imprevedibilità e assenza di nesso causale, rafforzando la posizione giurisprudenziale secondo la quale la responsabilità medica non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta, ma deve essere sostenuta da una solida comprova del legame tra condotta ed evento lesivo. In apparenza una norma a vantaggio della struttura, ma in realtà speculare: il nesso causale va dimostrato secondo il criterio del "più probabile che non" e, questa decisione rafforza l'orientamento giurisprudenziale già presente: la responsabilità medica non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta, ma deve essere accompagnata da una prova solida del legame tra condotta ed evento lesivo. Ciò significa che, dimostrato il nesso — attraverso una CTU collegiale e qualificata — la struttura non può liberarsi invocando genericamente la complessità dell'intervento.
Un quarto ambito riguarda infine il consenso informato come obbligazione autonoma della struttura. Con ordinanza n. 11608 del 28 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di consenso informato e responsabilità sanitaria, soffermandosi in particolare sull'ipotesi in cui il trattamento concretamente eseguito presenti caratteristiche diverse o più ampie rispetto a quello originariamente prospettato al paziente. Nel caso di specie, la paziente aveva prestato consenso per una determinata tipologia di intervento (nella fattispecie, sostituzione della valvola aortica), mentre l'operazione concretamente eseguita aveva caratteristiche ben più ampie e diverse. La Corte ha affermato con chiarezza che non era sufficiente affermare in modo astratto che la paziente fosse consapevole della complessità dell'intervento; occorreva invece verificare concretamente quali informazioni le fossero state fornite e quali rischi specifici fossero stati prospettati e se tali dati riguardassero effettivamente l'intervento poi eseguito.
Il rischio sottovalutato: la responsabilità per mancata organizzazione interna
C'è un profilo che gli altri commentatori raramente mettono a fuoco: la responsabilità della struttura per difetti che prescindono completamente dall'errore clinico del medico. Si pensi all'infezione nosocomiale contratta in un reparto con protocolli di sterilizzazione carenti; al paziente che cade dal letto per assenza di sponde o sorveglianza inadeguata; al ritardo nella refertazione che ha fatto perdere l'opportunità terapeutica. In tutti questi casi, l'eventuale assenza di colpa del singolo sanitario è irrilevante, perché la struttura risponde autonomamente per il difetto di organizzazione. Le modifiche lessicali all'articolo 7, comma 1, consolidano l'impianto originario della Gelli-Bianco: la transizione dal congiuntivo ("si avvalga") all'indicativo ("si avvale") rimuove ogni possibile ambiguità sulla natura presuntiva della responsabilità della struttura per l'operato dei suoi ausiliari. L'ente risponde per i danni causati dal personale sanitario che vi opera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro.
Questo orientamento è destinato a consolidarsi ulteriormente, poiché il decreto attuativo rafforza gli strumenti di gestione preventiva del rischio già previsti dalla Legge Gelli-Bianco: le strutture sanitarie — pubbliche e private accreditate — devono dotarsi obbligatoriamente di un Comitato Valutazione Sinistri (CVS), con funzioni di analisi degli eventi avversi e dei contenziosi. L'esistenza o meno di tale comitato, e la sua concreta attività, potrà diventare elemento rilevante nel giudizio sulla responsabilità organizzativa della struttura.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — vale in questo contesto per entrambi i lati del rapporto: è la struttura a dover vigilare sulla propria organizzazione, non il paziente a dover dimostrare quale engranaggio si sia inceppato. Come scriveva Rudolf von Jhering: "il diritto non è un pensiero, ma una forza viva" — ed è precisamente questa forza che la giurisprudenza più recente sta riconoscendo al paziente come soggetto contrattuale tutelato a pieno titolo.
Cosa deve fare il paziente che ritiene di aver subito un danno dalla struttura
Sul piano pratico, chi intende agire nei confronti di una struttura sanitaria deve tenere presenti alcune regole processuali fondamentali, rimaste inalterate ma oggi più rilevanti che mai.
Il termine di prescrizione per l'azione contrattuale verso la struttura è di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il paziente ha percepito — o avrebbe dovuto percepire con ordinaria diligenza — il nesso tra la propria condizione di salute e il comportamento della struttura. Si tratta di un termine ben più ampio rispetto ai cinque anni dell'azione extracontrattuale, e la scelta del titolo su cui agire non è neutra.
Prima di instaurare il giudizio, è obbligatorio — ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. — esperire un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), nel quale devono essere chiamati a partecipare la struttura e la sua compagnia assicurativa. L'assicuratore è tenuto per legge a formulare un'offerta risarcitoria ovvero a motivare espressamente il rifiuto. Omettere questa fase pregiudica la procedibilità dell'azione giudiziaria.
In sede di ATP, e successivamente di CTU, la recente Ordinanza n. 7577/2026 assume rilievo diretto: il paziente ha ora un argomento processuale solido per chiedere — e se necessario impugnare — la nomina di un collegio tecnico pluridisciplinare. Una CTU monocratica non rispetta la Legge Gelli-Bianco e può determinare la nullità della sentenza che su di essa si fondi.
Va infine considerato che la responsabilità della struttura è solidale rispetto a quella del medico: il paziente può agire contro entrambi, scegliendo il convenuto più solvibile. Con l'entrata a pieno regime degli obblighi assicurativi del DM 232/2023, la struttura — pubblica o privata — deve ora essere necessariamente in grado di coprire il risarcimento. Chi subisce un danno da malasanità non si trova più di fronte al rischio di una controparte insolvibile.
La complessità di questo scenario — fatto di scelte processuali, termini diversificati, obblighi probatori asimmetrici e nuove regole sulla CTU — rende essenziale un'analisi accurata del singolo caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. Le variabili sono molte, e una valutazione errata nella fase iniziale può compromettere irrimediabilmente la tutela del danneggiato.
Redazione - Staff Studio Legale MP