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Un medico cerca il proprio nome su Google e trova ancora, in bella evidenza, un articolo di anni fa su un'indagine disciplinare poi archiviata. Presenta istanza di deindicizzazione al motore di ricerca, ottiene un rifiuto, si rivolge al Garante Privacy e poi al tribunale. Il giudice gli dà torto. Non perché la notizia sia recente. Non perché sia più attuale. Ma perché lui, il medico, continua a esercitare. Questo scenario, tutt'altro che ipotetico, è esattamente ciò che il Tribunale Civile di Padova ha deciso con la sentenza n. 264 del 9 aprile 2026, rigettando la richiesta di deindicizzazione di un professionista che continuava a svolgere pubblicamente la propria attività.
Il diritto all'oblio dei professionisti incontra qui un limite che la giurisprudenza più recente ha reso sempre più netto: il mero decorso del tempo non è sufficiente a fondare la deindicizzazione quando l'interesse pubblico all'informazione rimane attuale. E quell'interesse resta attuale fintanto che il soggetto continua a offrire i propri servizi al pubblico.
Tre situazioni in cui l'oblio viene sistematicamente negato ai professionisti
Primo caso: il professionista che esercita e si promuove online. Quando le notizie presenti online riguardano l'attività professionale che il soggetto continua a esercitare e pubblicizzare nel presente — come medici, avvocati, formatori, amministratori di società — i cittadini e i potenziali clienti conservano un legittimo interesse a disporre di un quadro informativo completo, inclusivo di eventuali rilievi critici o indagini passate. In questo scenario, la deindicizzazione non può essere concessa: la notizia, per quanto risalente, mantiene una connessione logica con la scelta che il terzo deve compiere, cioè decidere se affidarsi o meno a quel professionista.
Secondo caso: il procedimento concluso ma non con assoluzione piena. Chi ha beneficiato di una prescrizione, di un'archiviazione per motivi procedurali o di un patteggiamento non può invocare lo stesso trattamento di chi è stato assolto nel merito. Non è possibile una reductio ad unum del diritto all'oblio: occorre effettuare, caso per caso, un raccordo con la fattispecie concreta, valutando il bilanciamento tra il diritto del singolo alla protezione dei propri dati personali e il diritto della collettività a essere informata su fatti pubblicamente rilevanti. L'interprete deve valutare se la compressione del diritto alla protezione dei dati personali implichi una lesione del corrispondente e attuale interesse della collettività alla sua conoscenza. Se il professionista è ancora in attività, la bilancia pende quasi inevitabilmente verso l'informazione.
Terzo caso: la notizia che riguarda la qualità o la condotta professionale specifica. Non tutte le notizie negative pesano allo stesso modo. Una vicenda giudiziaria che attiene direttamente alla condotta nell'esercizio della professione — una negligenza medica, un illecito deontologico di un avvocato, una frode commessa nell'ambito dell'attività — conserva un peso informativo che il tempo da solo non erode. La permanenza negli archivi online di notizie di cronaca giudiziaria è lecita solo quando sia assicurata la deindicizzazione dai motori di ricerca generalisti, oppure quando ricorra un attuale e concreto interesse pubblico alla menzione nominativa. E il riferimento alla condotta professionale diretta integra quasi sempre quell'interesse concreto.
Il confronto tra le pronunce: perché il professionista è in una posizione diversa dal privato
La sentenza del Tribunale di Padova va letta in parallelo con un'altra pronuncia fondamentale di questo stesso periodo: la vicenda trae origine da un caso concreto in cui un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi senza accertamento di responsabilità aveva chiesto a Google la deindicizzazione di articoli ormai non più attuali; tuttavia, la rimozione era avvenuta solo parzialmente e con ritardo, lasciando online contenuti potenzialmente lesivi della sua reputazione digitale. Con l'ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, la Cass. civ., Sez. I, Rel. Dott. R.E.A. Russo, ha affermato che la decisione si concentra sulla responsabilità dei motori di ricerca per la deindicizzazione di contenuti obsoleti e potenzialmente lesivi, precisando che il rigetto della domanda risarcitoria non può fondarsi su motivazioni solo apparenti, prive di un concreto esame del pregiudizio allegato.
La differenza è cruciale: in quel caso, il richiedente era un privato cittadino il cui procedimento si era concluso con la prescrizione. Nessun interesse pubblico attuale. Nessuna attività professionale rivolta al pubblico. Con l'ordinanza n. 6433/2026, la Cassazione ha riaffermato che il diritto all'oblio non è una mera enunciazione di principio, ma un diritto soggettivo la cui lesione richiede un'analisi giudiziale rigorosa e non stereotipata. Ma quella protezione rafforzata — che nel caso del privato ha portato al rinvio per valutare il risarcimento — non si estende con la stessa ampiezza al professionista che offre ancora i propri servizi sul mercato.
Questo contrasto non è una contraddizione del sistema: è la sua logica interna. La Suprema Corte, dopo un'accorta esegesi della giurisprudenza in materia di diritto all'oblio, ha stabilito che questo, nonostante rientri tra i diritti fondamentali della persona, può subire una compressione, a determinate condizioni, in ragione della tutela del diritto di cronaca. Le "determinate condizioni" includono, in modo particolarmente incisivo, la continuazione pubblica di un'attività professionale che rende il passato del soggetto rilevante per le scelte altrui.
L'orientamento ora consolidato dalla sentenza padovana del 2026 trova le proprie radici nella Cass. civ., Sez. I, sent. 27 marzo 2020, n. 7559, Pres. Giancola, Est. Campese: rispetto a un archivio storico digitale online di un quotidiano ove siano riportati dati personali relativi all'attività economica di un importante soggetto, emerge la necessità di trovare un punto di equilibrio tra opposti interessi della collettività a ricostruire vicende economiche di perdurante interesse e del singolo alla tutela della propria reputazione. Principio poi ribadito dalla Cass. civ., Sez. I, sent. n. 36021 del 2023, che ha confermato il bilanciamento graduato in ragione del ruolo pubblico del richiedente.
Una riflessione critica si impone qui. L'orientamento è coerente nella logica, ma presenta un punto di tensione che la giurisprudenza non ha ancora risolto con chiarezza: quando cessa il "ruolo pubblico" di un professionista? Un medico che ha ridotto l'attività al minimo, un avvocato che tratta solo pratiche minori, un formatore che ha un unico cliente: sono ancora soggetti di interesse pubblico? Il criterio della "continuazione pubblica dell'attività" rischia di diventare uno strumento manipolabile, dove basta che il professionista risulti iscritto al proprio albo o mantenga una pagina web per vedersi negare ogni forma di oblio. La sentenza di Padova non affronta esplicitamente questa gradazione, limitandosi a registrare la continuità dell'esercizio, e questo lascia aperta una zona grigia che il contenzioso futuro dovrà necessariamente precisare.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi è vigile. Nel contesto del diritto all'oblio, questa massima vale tanto per il professionista che deve anticipare le conseguenze reputazionali di una vicenda passata, quanto per il terzo — il paziente, il cliente, il committente — che ha interesse a non essere privato di informazioni rilevanti sulla persona alla quale decide di affidarsi.
Come osservava Luigi Ferrajoli, il diritto è il terreno dove si misurano i rapporti di forza tra interessi contrapposti, e il suo compito non è abolire quella tensione ma tenerla in equilibrio mediante regole certe. Il bilanciamento tra oblio e cronaca, tra reputazione e trasparenza, è esattamente questo: non una gerarchia assoluta, ma una composizione che deve farsi più raffinata man mano che i casi si complicano. La sentenza del Tribunale di Padova è un passo in questa direzione, ma la strada è ancora lunga.
Per il professionista che si trova in questa situazione, la strada giudiziaria è percorribile solo se accompagnata da un'analisi preventiva seria: verificare se l'attività svolta sia effettivamente riconducibile alla notizia contestata, valutare se la fonte sia ancora aggiornata o sia rimasta cristallizzata a un momento superato dai fatti, e considerare se strumenti alternativi alla deindicizzazione — come il diritto di rettifica o l'aggiornamento del contenuto — possano offrire una tutela più realistica di quanto non faccia la richiesta di rimozione integrale.
Redazione - Staff Studio Legale MP