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Un collezionista di Verona acquista su un marketplace internazionale un NFT legato a un'opera di arte digitale per ventimila euro. Ottiene la chiave crittografica, il certificato blockchain, la certezza — almeno apparente — di essere il proprietario unico di quell'opera. Poi decide di stamparla e venderla in galleria. Riceve una diffida dall'artista. Scopre, in quel momento, che non aveva acquistato nessun diritto di riproduzione, nessun diritto di distribuzione, nessun diritto di trasformazione. Aveva comprato un token. Solo un token.
Questo scenario non è un caso limite: è la norma, nel mercato degli NFT applicati all'arte digitale. Il possesso di un NFT non implica automaticamente il possesso dei diritti d'autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale associato all'opera rappresentata dall'NFT. Eppure questa distinzione fondamentale — che nel diritto d'autore tradizionale è pacifica — diventa invisibile nel momento in cui la vendita avviene su piattaforme digitali dove il linguaggio del marketing suggerisce l'opposto: "possiedi l'originale", "sei il proprietario unico", "certificato di autenticità".
Il cortocircuito tra token e opera: cosa dice davvero il diritto italiano
La legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/1941) disciplina con chiarezza la distinzione tra diritto morale e diritti patrimoniali d'autore, e tra questi ultimi e il semplice diritto di proprietà su un supporto. L'art. 2576 c.c. e l'art. 12 l.d.a. attribuiscono all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo. La cessione di questo diritto richiede un atto scritto esplicito, con indicazione specifica dei diritti trasferiti (art. 110 l.d.a.). Nulla di tutto ciò accade, di regola, nella compravendita di un NFT su marketplace.
Laddove si procedesse con la tokenizzazione di un bene fisico, potrebbe verificarsi una coesistenza di un diritto sul token e uno sul bene fisico slegati l'uno dall'altro, con possibile cortocircuito sui diritti esercitabili dai soggetti titolari delle due posizioni. Il problema si amplifica nell'arte digitale nativa: qui non esiste nemmeno un "bene fisico" di riferimento, e l'NFT risponde all'esigenza di sviluppare meccanismi che consentono di trasporre il concetto di unicità nel mondo virtuale, conferendo carattere di scarsità, e quindi valore economico, ad una vastissima platea di contenuti digitali che, a differenza delle produzioni artistiche fisiche, sono liberamente accessibili online. In altre parole: ciò che l'NFT certifica è l'unicità del token, non la trasmissione dei diritti sull'opera che quel token rappresenta.
Si discute se con un NFT si trasferisca un diritto di proprietà oppure i diritti patrimoniali d'autore: ed è precisamente questa ambiguità irrisolta che alimenta il contenzioso. Trasferendo solo la proprietà, nulla vieterebbe al venditore di creare altri token uguali, ma non identici. Il "certificato di unicità" può moltiplicarsi, e l'acquirente che ha pagato per l'esclusività si ritrova, nei fatti, in un mercato nel quale l'opera originale può essere tokenizzata più volte da soggetti diversi.
La giurisprudenza italiana ha iniziato a fare i conti con questo scenario. Il Tribunale di Roma, Sez. XVII, con la sentenza 26 gennaio 2026 n. 1276 è intervenuto in materia di diritto d'autore e contenuti digitali, confermando l'applicabilità dei principi generali della L. 633/1941 anche agli asset tokenizzati, senza che l'esistenza di un NFT possa di per sé modificare il regime di titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell'opera. Sul versante penale, la Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 18 marzo 2026 n. 10451 ha qualificato le condotte legate alla pirateria di contenuti digitali in un'ottica che conferma come la blockchain non costituisca uno schermo capace di elidere la responsabilità per violazione del diritto d'autore: chi tokenizza un'opera altrui senza autorizzazione commette illecito a prescindere dalla struttura tecnica del token.
Sul fronte fiscale, un profilo spesso trascurato ma tutt'altro che secondario: la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025 ha stabilito che integra il fumus del delitto di dichiarazione infedele l'omessa dichiarazione dei proventi in cripto-valute derivanti dalla cessione di opere d'arte o dell'ingegno digitali incorporate in un NFT nel caso in cui il valore normale di tali proventi, convertito in valuta corrente, superi la soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Questo significa che anche l'artista che vende un NFT della propria opera deve dichiarare i proventi, e che l'acquirente che rivende realizzando una plusvalenza non è esente da obblighi fiscali, con una catena di responsabilità che si estende ben oltre la semplice transazione digitale.
Cosa non viene detto ai compratori: i rischi pratici che i marketplace non comunicano
Si pensi, solo per fare qualche esempio, alla tutela del consumatore (non sempre adeguatamente informato quando acquista NFT), all'assolvimento degli obblighi fiscali nella vendita degli NFT, al problema della contraffazione di altrui diritti di proprietà intellettuale sull'opera incorporata. Questi profili rimangono sistematicamente sottaciuti nelle interfacce di vendita, che enfatizzano la tecnologia blockchain come garanzia di autenticità senza spiegare che tale garanzia riguarda esclusivamente l'unicità del token, non la legittimità della tokenizzazione né il perimetro dei diritti trasmessi.
Agli NFT non è applicabile il diritto principale della disciplina del consumatore previsto all'articolo 52 del Codice del Consumo, ossia il diritto di recesso. Una volta acquistato un bene digitale su una piattaforma NFT, non c'è modo di risolvere il contratto e restituire il bene con conseguente ristoro delle somme spese. L'acquirente che scopre — a transazione avvenuta — che il contenuto del token era un'opera altrui tokenizzata senza autorizzazione si trova in una posizione processuale estremamente difficile: ha un "titolo" blockchain che nessun giudice potrà dichiarare valido rispetto ai diritti dell'autore originale, e non ha alcuna via di uscita contrattuale automatica.
Non impossibile da immaginare, poi, la circostanza di una registrazione in un NFT di un'opera illecitamente ottenuta, con il conseguente paradosso di un soggetto che ha la titolarità effettiva di un NFT pur di contenuto illecito. In questo caso il titolare del token non solo non può esercitare i diritti sull'opera, ma potrebbe trovarsi coinvolto in controversie intentate dall'autore originale contro l'intera catena di distribuzione.
Vi è poi il tema del droit de suite, il diritto di seguito disciplinato dal D.Lgs. 118/2006: ogni volta che un'opera d'arte originale è rivenduta, l'autore ha diritto a una percentuale sul prezzo di vendita. L'indagine affronta le tensioni tra token, contenuto sottostante e diritti di sfruttamento, soffermandosi sull'applicabilità del principio di esaurimento e sulla possibile rimodulazione del diritto di seguito nel contesto delle rivendite digitali. Questo è un punto critico che la dottrina più recente segnala come irrisolto: quando un NFT che incorpora un'opera d'arte cambia mano sul mercato secondario, l'autore ha diritto al droit de suite? La risposta è sistematicamente ignorata dai marketplace, che non prevedono alcun meccanismo di liquidazione automatica di questo diritto, con il risultato che l'artista italiano — che ne è titolare per legge — viene di fatto espropriato di una componente patrimoniale cui ha diritto.
Vale qui la massima di Jhering: il diritto non è conquista pacifica ma lotta, e chi non la combatte la perde. Nel mercato degli NFT, questa lotta è ancora quasi interamente a carico del singolo autore, senza che il sistema normativo offra strumenti adeguati di enforcement automatico.
La riflessione più urgente, però, riguarda un profilo che il dibattito corrente trascura: l'asimmetria informativa strutturale tra piattaforma e acquirente non è un effetto collaterale del mercato NFT, è il suo motore. La lettura dell'NFT quale mero certificato digitale — che è l'unica tecnicamente corretta — non viene trasmessa all'acquirente perché ridurrebbe radicalmente il valore percepito del prodotto. Si tratta di una condotta che, in un contesto di contratti B2C, potrebbe integrare pratica commerciale scorretta ai sensi del D.Lgs. 206/2005, ma la casistica giurisprudenziale italiana in tal senso è ancora pressoché assente.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila. Nel mercato dell'arte digitale tokenizzata, il livello di vigilanza richiesto all'acquirente è oggi sproporzionatamente elevato rispetto alla trasparenza offerta dal sistema. Questo squilibrio è, al tempo stesso, il principale rischio per i collezionisti e la principale opportunità di intervento normativo che il legislatore europeo — nel quadro del regolamento MiCA e dei futuri sviluppi sulla proprietà intellettuale digitale — non ha ancora adeguatamente colto.
Come scriveva Norberto Bobbio, la funzione del diritto non è soltanto regolare i conflitti esistenti, ma prevenire quelli che la tecnica rende inevitabili se la norma arriva tardi. Nel mercato degli NFT applicati all'arte, la norma è già in ritardo. E a pagarne il prezzo, per ora, è soprattutto chi acquista senza sapere cosa sta davvero comprando.
Redazione - Staff Studio Legale MP