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Foto minori online senza consenso: quanto si rischia - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una fotografia di una bambina in lacrime, caricata sul sito di una Onlus e sul relativo profilo Facebook per accompagnare una campagna di sensibilizzazione. I genitori non avevano mai dato il loro consenso. I giudici di merito avevano riconosciuto l'illiceità della pubblicazione, ma poi avevano negato il risarcimento per mancanza di prove di un danno effettivo. La Corte di Cassazione ha rovesciato quel ragionamento — e lo ha fatto in modo che merita attenzione da parte di chiunque pubblichi foto di minori online senza consenso.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, con l'ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, è intervenuta sulla pubblicazione non autorizzata dell'immagine di una minore su un sito web e su un profilo Facebook associativo. Un'associazione non lucrativa aveva pubblicato sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori. Questi ultimi avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento sia dei danni non patrimoniali che patrimoniali. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello avevano riconosciuto l'illiceità della pubblicazione, ma avevano comunque rigettato la domanda risarcitoria.

Come ha risposto la Cassazione? Con una distinzione che cambia la prospettiva pratica in modo significativo.

Danno non patrimoniale e danno patrimoniale: due binari separati

Sul piano del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo il quale la mera violazione del diritto all'immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. È necessario che il pregiudizio venga provato. Questo chiarimento segna la definitiva archiviazione del danno "in re ipsa" per le violazioni del diritto all'immagine: non basta dimostrare che la foto è stata pubblicata senza consenso per ottenere un risarcimento non patrimoniale. Bisogna dimostrare la lesione concreta alla sfera personale, emotiva, reputazionale del soggetto.

Ma è sul versante patrimoniale che l'ordinanza introduce il vero elemento di novità per il calcolo del risarcimento in caso di foto di minori online senza consenso.

In caso di illecita pubblicazione da parte di un'associazione, sui propri profili social, di una fotografia di una minorenne, avvenuta in assenza di consenso degli interessati, occorre tener conto del pregiudizio economico concretamente risentito, quantomeno nel mancato conseguimento del compenso che la stessa avrebbe comunque tratto in caso di cessione volontaria della propria immagine; e tanto, anche in considerazione delle finalità commerciali perseguite dall'associazione attraverso la pubblicazione, sul proprio sito, di banner pubblicitari concretamente suscettibili di assicurare introiti economici all'associazione medesima.

Il meccanismo è quello del cosiddetto "prezzo del consenso": il danno patrimoniale viene ancorato alla somma che il titolare del diritto avrebbe ragionevolmente preteso per autorizzare la pubblicazione. L'ordinanza segna così un punto di equilibrio più consapevole nella tutela dell'immagine: nessun automatismo risarcitorio sul piano non patrimoniale, ma pieno riconoscimento del valore economico dell'identità visiva della persona.

Quanto si rischia a pubblicare foto di un minore senza consenso dell'altro genitore?

Il rischio economico non riguarda solo enti e associazioni. È un tema acutissimo anche nella conflittualità tra genitori separati o in affido condiviso. Pubblicare sui social network immagini dei propri figli minori senza il consenso dell'altro genitore costituisce un trattamento illecito di dati personali. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, intervenendo in una controversia tra genitori separati relativa alla diffusione di fotografie dei figli infraquattordicenni su Facebook.

La vicenda origina da un reclamo presentato da un padre contro l'ex compagna, accusata di aver condiviso immagini dei figli minorenni sui social network, in particolare Facebook, senza il suo consenso. La madre aveva giustificato la pubblicazione sostenendo una finalità puramente affettiva e relazionale, legata alla condivisione di momenti familiari. La giustificazione non ha retto. L'Autorità ha ricordato che i minori meritano una tutela rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta un'idonea base giuridica. Non rilevano la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l'eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi.

Il Garante ha ribadito che, per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni, è necessario il consenso di entrambi i genitori. Al compimento dei 14 anni, invece, il minore può decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

Sul piano delle conseguenze concrete, l'Autorità ha disposto nei confronti della titolare la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori con riguardo alla loro pubblicazione sui social network in assenza del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento si è concluso con un ammonimento, ma stabilisce un precedente che può fondare successive sanzioni pecuniarie in caso di recidiva.

Come si calcola il risarcimento per la pubblicazione non autorizzata di immagini di minori?

La novità strutturale della Cassazione n. 1169/2026 sta nell'ampliamento della nozione di "finalità economica" che fa scattare il prezzo del consenso. La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa. La Corte afferma, in sostanza, che anche un'associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un'immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione.

Questo passaggio è tutt'altro che secondario. Prima della sentenza, la difesa classica di enti e associazioni era: "Non siamo un soggetto commerciale, non abbiamo ricavato nulla dall'immagine, non c'è danno patrimoniale." A propria difesa, l'associazione aveva eccepito l'assenza di finalità commerciali o intenti lesivi, sottolineando la natura solidaristica della propria attività e la marginalità dell'esposizione dell'immagine. La Cassazione ha smontato questa impostazione: ciò che conta non è la natura giuridica del soggetto, ma la funzione comunicativa e promozionale concretamente svolta dall'immagine. Un banner pubblicitario sul sito, un aumento di follower, una maggiore visibilità nelle ricerche: sono tutti elementi che possono integrare il presupposto del danno patrimoniale quantificabile con il criterio del prezzo del consenso.

Ai fini pratici, questo significa che il giudice dovrà ricostruire una cifra ipotetica: quanto avrebbero chiesto i genitori (o il tutore del minore) per autorizzare l'utilizzo di quella specifica fotografia, in quel contesto, per quelle finalità? Si tratterà di una valutazione equitativa, ma ancorata a parametri reali: il tipo di utilizzo, la durata, il grado di visibilità, la natura del soggetto pubblicante. Per la tutela digitale dei minori, è un cambio di prospettiva rilevante: ogni utilizzo non autorizzato di un'immagine ha un valore economico, anche se il minore non è un personaggio noto.

Un'associazione può usare la foto di un bambino senza il consenso dei genitori?

La risposta, dopo la Cassazione n. 1169/2026, è netta: no. Con l'ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'utilizzo non autorizzato dell'immagine di un minore, offrendo indicazioni importanti per genitori, enti, associazioni e soggetti terzi che diffondono contenuti sui social network o sui siti web. Il dovere di acquisire il consenso preventivo non è una formalità, ma un obbligo che genera responsabilità civile in caso di inosservanza.

Fotografie di minori vengono spesso pubblicate anche da scuole, associazioni sportive, parrocchie, centri estivi, palestre, società dilettantistiche e organizzatori di eventi. Anche in questi casi occorre particolare attenzione: informative chiare, consensi specifici, finalità determinate, tempi di conservazione, limitazione della diffusione e possibilità concreta di revoca.

Il principio è chiaro anche a livello di GDPR. L'Autorità ha stabilito che la diffusione delle immagini è avvenuta in assenza di una base giuridica valida, configurando una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Inoltre, i minori, soprattutto sotto i 14 anni, non sono pienamente consapevoli delle conseguenze legate alla diffusione dei propri dati online, motivo per cui necessitano di una tutela rafforzata.

Un fronte spesso trascurato riguarda l'identificabilità indiretta. Non è necessario che il nome del bambino compaia nella foto. La normativa in materia di protezione dei dati personali, integrata dalle regole deontologiche e dalla Carta di Treviso, richiede che il minore non sia identificabile né direttamente né indirettamente, e che siano evitati tutti gli elementi idonei a ricondurre la notizia alla sua persona o al suo nucleo familiare. Lo ha confermato anche Federprivacy in data 24 giugno 2026, rilevando che la diffusione di notizie che consentono di risalire all'identità del minore integra la violazione della tutela rafforzata sulla privacy.

Il profilo critico che gli altri non segnalano: il paradosso del danno "spezzato"

Vale la pena soffermarsi su un aspetto che la lettura superficiale della sentenza rischia di fraintendere. La Cassazione n. 1169/2026 riconosce il danno patrimoniale ma conferma la mancanza di danno non patrimoniale. In apparenza sembra un risultato equilibrato. In realtà, dal punto di vista del minore leso, si crea una dissonanza: il sistema risarcitorio compensa il valore economico dell'immagine, ma non sempre il pregiudizio che il minore ha effettivamente subìto nella propria sfera psicologica e relazionale.

Il criterio del prezzo del consenso è mutuato dalla proprietà intellettuale e dal diritto d'autore, dove ha senso misurare il danno come perdita di un'opportunità commerciale. Applicato a un soggetto minorenne — che difficilmente avrebbe "ceduto" la propria immagine in lacrime — rischia di essere un calcolo puramente ipotetico. Al tempo stesso, tuttavia, è proprio questa finzione giuridica a rendere azionabile il diritto in situazioni in cui il danno non patrimoniale non è provabile perché il minore è troppo piccolo, perché la foto era considerata innocua, o perché la pubblicazione è cessata rapidamente.

Il principio del favor minoris, che guida l'intera materia della tutela del minore nel diritto civile e nella giurisprudenza costituzionale, impone di leggere questo orientamento in chiave evolutiva: il "prezzo del consenso" non è un tetto, ma un pavimento. Il danno non patrimoniale resterà rivendicabile ogni volta che il genitore o il rappresentante del minore sapranno allegare fatti concreti: il disagio a scuola, la diffusione virale del contenuto, il contesto offensivo della pubblicazione.

Come osservava Martha Nussbaum, la dignità di una persona non si misura solo nei suoi risvolti economici, ma nell'insieme delle capacità che le sono garantite per fiorire come individuo. Nel caso dei minori e dell'identità digitale, questo significa che il diritto all'immagine non è solo un diritto patrimoniale da liquidare in denaro: è il diritto a costruire da soli, quando sarà il momento, la propria presenza nel mondo digitale.

Chi pubblica foto di un bambino senza consenso non compie solo un atto giuridicamente illecito: decide, in quel preciso istante, chi sarà quell'essere umano nell'universo dei dati. Ed è una decisione che non spetta né all'associazione, né al genitore unilaterale, né a nessun altro.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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