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Immaginate di essere una piccola impresa veneta che vende mobili artigianali. Negli ultimi anni avete scelto Facebook Marketplace come canale di vendita principale, convinti che — con il Digital Markets Act — Meta fosse finalmente obbligata a trattarvi lealmente: niente favoritismi verso i propri servizi, niente condizioni opache, nessuna barriera alla vostra visibilità. Poi arriva la sentenza del Tribunale UE del 3 giugno 2026 e scoprite che, almeno per Marketplace, quella protezione non esiste più — o meglio: non è mai nata, perché la Commissione europea ha sbagliato la procedura.
Questo è il punto di partenza per comprendere la causa T-1078/23, Meta Platforms c. Commissione europea: una pronuncia che non riguarda solo il diritto della concorrenza digitale in astratto, ma tocca direttamente la posizione di milioni di utenti commerciali italiani che ogni giorno si affidano alle piattaforme di Meta per raggiungere i propri clienti.
Prima e dopo la sentenza T-1078/23: il regime DMA a confronto
Il Regolamento UE 2022/1925 — il Digital Markets Act — è entrato in vigore il 1° novembre 2022 con una logica radicalmente diversa dal diritto antitrust tradizionale. A differenza delle normative antitrust tradizionali, che intervengono dopo che un abuso di posizione dominante è stato dimostrato attraverso indagini lunghe e complesse, il DMA agisce in via preventiva. Il meccanismo è semplice nel disegno: il DMA si applica a piattaforme digitali che soddisfano criteri dimensionali e strutturali — numero di utenti, rilevanza economica, effetto di rete — e che forniscono servizi di piattaforma centrali come motori di ricerca, app store, marketplace, social network. Una volta designata come gatekeeper, un'azienda ha sei mesi di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti e presentare una relazione di conformità alla Commissione: le regole sono già scritte e valgono dal momento della designazione, senza bisogno di dimostrare caso per caso che si è verificato un danno concorrenziale.
Prima della sentenza T-1078/23, il quadro era il seguente: con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione europea aveva designato Meta come gatekeeper ai sensi del DMA per una serie di servizi, tra cui Messenger e Marketplace. Meta era dunque vincolata agli obblighi del regolamento per entrambe le piattaforme: non poteva riutilizzare i dati raccolti su un servizio per finalità di un altro, non poteva imporre condizioni inique agli utenti commerciali, doveva garantire trasparenza sugli algoritmi di classificazione degli annunci.
Dopo la sentenza del 3 giugno 2026, questo schema si spezza in due. Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la parte della decisione della Commissione che designava il servizio di annunci di Meta come piattaforma di base soggetta al DMA: la designazione complessiva di Meta come gatekeeper non cade, ma perde un pezzo rilevante — Marketplace esce dal perimetro regolatorio costruito da Bruxelles nel settembre 2023, mentre Messenger vi rimane pienamente incluso.
Il motivo dell'annullamento non è che Marketplace sia irrilevante o non dominante. È ben più sottile — e più preoccupante. La Commissione ha basato la valutazione solo sui dati dei tre anni precedenti, senza considerare le modifiche introdotte da Meta nel luglio 2023, tra cui la limitazione del numero di annunci per utente e l'abbandono del criterio utilizzato per identificare gli utenti commerciali. In altri termini, il Tribunale UE non ha detto che il Digital Markets Act non si applica a Facebook Marketplace: ha detto che la Commissione europea non ha adeguatamente documentato perché si applica.
Cosa resta in piedi: gli obblighi DMA su Messenger e il rischio sottovalutato
Sul fronte Messenger, la situazione è invece opposta. Il Tribunale ha confermato che Messenger costituisce un servizio di comunicazione interpersonale e ha precisato che la Commissione non era tenuta ad avviare un'indagine di mercato prima di concludere che Messenger costituiva un punto di accesso importante, in assenza di argomenti sufficientemente suffragati addotti da Meta tali da mettere manifestamente in dubbio le presunzioni previste dal DMA. Il Tribunale ha respinto integralmente le argomentazioni di Meta, che sosteneva che il servizio di messaggistica fosse troppo integrato con Facebook per essere considerato un canale autonomo.
Questo significa, in concreto, che per Messenger rimangono operativi tutti gli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del DMA: i gatekeeper devono garantire l'interoperabilità delle funzioni di base dei servizi di messaggistica istantanea — come l'invio di testi, immagini e messaggi vocali tra piattaforme diverse — e devono fornire agli inserzionisti e agli editori i dati necessari per verificare autonomamente le performance delle proprie campagne pubblicitarie.
Per gli utenti italiani, questo ha un effetto pratico che vale la pena sottolineare: quando usate Messenger per comunicare con un'impresa o per ricevere aggiornamenti da un negozio, quella piattaforma è soggetta a obblighi di apertura e interoperabilità che Meta deve rispettare a pena di sanzioni. Le sanzioni per mancato rispetto del DMA corrispondono al 10% del fatturato totale a livello mondiale, elevabili al 20% nei casi di recidiva. Nel 2025 la Commissione europea aveva già multato Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200 milioni di euro per violazioni del Digital Markets Act: Apple era stata sanzionata per l'obbligo anti-steering, Meta per il modello pubblicitario "pay or consent".
Qui si apre un profilo critico che la maggior parte dei commenti a caldo sulla sentenza T-1078/23 ha omesso di segnalare. La pronuncia stabilisce, di fatto, uno standard di documentazione che la Commissione dovrà rispettare in tutte le future designazioni: le modifiche strutturali apportate da un'azienda nel periodo che precede la decisione devono essere esplicitamente analizzate e motivate, non ignorate. Ogni piattaforma attualmente designata come gatekeeper dispone ora di un parametro verificabile da applicare ai propri fascicoli. In altri termini, Apple, Google, Amazon e Microsoft potrebbero utilizzare la logica della T-1078/23 per contestare aspetti procedurali delle proprie designazioni, anche laddove il merito della designazione non sia in discussione.
Per gli utenti e le PMI italiane, questo scenario introduce un'incertezza regolatoria che non esisteva prima. Il principio summum ius summa iniuria — il diritto applicato in modo rigoroso può trasformarsi nella massima ingiustizia — risuona con singolare pertinenza: la Commissione ha costruito uno strumento di tutela potente, ma ha peccato di superficialità nell'istruire il fascicolo, e ora gli stessi soggetti che il DMA intendeva proteggere si ritrovano senza copertura su uno dei canali più usati per il commercio tra privati.
Come scriveva Norberto Bobbio in L'età dei diritti, il problema del nostro tempo non è tanto proclamare nuovi diritti quanto trovare il modo per tutelarli effettivamente. La sentenza T-1078/23 è, in questo senso, una lezione amara: il diritto a mercati digitali equi esiste sulla carta, ma la sua effettività dipende dalla qualità dell'istruttoria amministrativa che lo sorregge.
La Commissione non è però disarmata. Potrà avviare una nuova procedura di designazione per Marketplace, a condizione di costruire questa volta un'istruttoria aggiornata e una motivazione che tenga conto dell'assetto attuale della piattaforma. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato e l'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto. Tuttavia, il tempo gioca a favore di Meta: fino a una nuova e motivata designazione, Marketplace opera al di fuori degli obblighi DMA — e le piccole imprese che ci vendono sono prive delle tutele che il regolamento avrebbe dovuto garantire loro.
Vale infine la pena ricordare che il DMA si intreccia con il GDPR ma non coincide con esso: il GDPR tutela la base giuridica del trattamento dei dati personali; il DMA guarda anche alla posizione di mercato del gatekeeper e agli effetti concorrenziali del suo modello. Per un utente italiano che vende su Marketplace, questo significa che le tutele GDPR restano intatte — la sentenza T-1078/23 non tocca la protezione dei dati personali — ma vengono meno le garanzie concorrenziali: nessun obbligo per Meta di non penalizzare gli inserzionisti terzi rispetto ai propri servizi, nessun vincolo di trasparenza specifico sugli algoritmi di classificazione degli annunci, nessun diritto a condizioni non discriminatorie che discenda direttamente dal DMA.
La sentenza T-1078/23 è dunque, al tempo stesso, una vittoria procedurale di Meta e un campanello d'allarme per chi si aspettava che il Digital Markets Act producesse risultati immediati e stabili. Il DMA rimane uno strumento fondamentale per riequilibrare il rapporto di forze tra le grandi piattaforme e i soggetti che le abitano — utenti, imprese, sviluppatori. Ma la sua efficacia dipende dalla solidità dell'istruttoria amministrativa che precede ogni designazione: una lezione che la Commissione dovrà fare propria prima di riaprire il fascicolo su Marketplace.
Redazione - Staff Studio Legale MP