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Deindicizzazione Google: quando spetta il risarcimento? - Studio Legale MP - Verona

Ogni giorno, migliaia di persone cercano il proprio nome su Google e trovano notizie che non vorrebbero più leggere: un'indagine archiviata, un procedimento penale prescritto, un vecchio articolo di cronaca che continua a circolare come se il tempo si fosse fermato. Chiedono la rimozione, attendono, aspettano ancora. E quando finalmente ottengono la deindicizzazione, si sentono rispondere che il danno subito nel frattempo non è dimostrabile. È esattamente questo il cortocircuito che la Corte di Cassazione ha interrotto con l'ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026.

La parola latina che meglio si adatta a questo scenario è vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi vigila e agisce. Ma agire, come emerge da questa vicenda, non è sufficiente se poi il giudice nega le conseguenze dell'illecito con motivazioni che la Suprema Corte ha definito «apparenti».

Il caso: due istanze, una ignorata, un anno di attesa

Il ricorrente era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p., il cui procedimento penale si era concluso nel 2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Aveva quindi inviato a Google due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani online che parlavano della vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento.

Il Tribunale di Roma aveva rilevato che la Società aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, mentre non aveva accolto l'altra, asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento. Solo dopo la notifica del ricorso la medesima Società aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente.

Fin qui, un caso non infrequente nella pratica: la deindicizzazione Google avviene parzialmente, l'interessato deve adire il tribunale, e solo la notifica del ricorso produce l'effetto che avrebbe dovuto produrre mesi prima una semplice risposta alle sue istanze. Il punto critico è ciò che accade dopo.

Con l'ordinanza n. 6433/2026, pubblicata il 18 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta su questo caso di diritto all'oblio, accogliendo il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14793/2024. Quest'ultima aveva riconosciuto la violazione del diritto all'oblio da parte di Google LLC, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno.

Il paradosso è evidente: il Tribunale accerta l'illecito ma nega il risarcimento. La Cassazione lo smonta punto per punto.

Perché la motivazione del Tribunale è «apparente» e cosa deve fare ora il giudice di rinvio

Nel caso di specie il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che «il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso», e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli, sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente.

Si tratta di una mera frase di stile, che si pone in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all'oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato.

La violazione dell'art. 111 Cost. — che impone l'obbligo di motivazione delle sentenze — è dunque il grimaldello con cui la Cassazione apre la decisione impugnata. Non si tratta di un vizio formale: una motivazione contraddittoria o meramente stilistica equivale, sul piano costituzionale e processuale, all'assenza di motivazione.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice avrebbe dovuto ricorrere alla valutazione equitativa prevista dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, quantificando la sofferenza psichica e la lesione della reputazione in base a parametri oggettivi quali la diffusione della notizia, la gravità del pregiudizio e il suo rilievo sociale.

La Corte ha chiarito che il motore di ricerca, omettendo di rimuovere i link nonostante fosse a conoscenza della sentenza di assoluzione, ha consapevolmente accettato il rischio di causare un concreto pregiudizio all'interessato.

Questo passaggio è il più rilevante dal punto di vista sistematico. La Cassazione non dice che il danno è in re ipsa — ossia che si presume automaticamente per il solo fatto della violazione, senza necessità di alcuna allegazione — ma dice qualcosa di più sfumato e, in definitiva, più solido: il danno non può essere negato quando l'interessato ha allegato fatti specifici (natura degli articoli, contenuto, durata dell'esposizione) e il giudice si è rifiutato di esaminarli. La differenza non è nominalistica. Il danno in re ipsa è una scorciatoia che la stessa Cassazione ha progressivamente ridimensionato in altri settori — si pensi alla lesione dell'immagine o al danno da ritardo della PA — perché rischia di trasformare ogni violazione in un risarcimento automatico, svuotando la funzione selettiva del giudizio di merito. Qui invece la Corte percorre una via più rigorosa: impone al giudice di non sottrarsi all'esame presuntivo del danno quando l'allegazione di parte è sufficientemente articolata. È un cambio di metodo, non di sostanza, e proprio per questo è destinato a durare.

La Cassazione ha riaffermato che il diritto all'oblio non è una mera enunciazione di principio, ma un diritto soggettivo la cui lesione richiede un'analisi giudiziale rigorosa e non stereotipata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà ora riesaminare il caso applicando correttamente i criteri di accertamento presuntivo del danno.

Posso chiedere il risarcimento a Google se non ha rimosso i miei dati in tempo?

Sì, ma con alcune precisazioni che la pronuncia rende più chiare di prima. La deindicizzazione Google e il risarcimento del ritardo diventano concretamente collegati quando ricorrono tre condizioni: la richiesta di oblio è stata inoltrata con documentazione idonea (es. il provvedimento giudiziario che chiude il procedimento); Google ha omesso o ritardato la rimozione senza giustificazione; l'interessato ha allegato, anche in modo non analitico, il tipo di pregiudizio subito — lavorativo, reputazionale, relazionale. Non è richiesta la prova del danno nel senso pieno e civilistico del termine: è sufficiente che il giudice possa ricostruirlo per presunzioni sulla base degli elementi di fatto allegati.

Come si dimostra il danno da mancata deindicizzazione?

La prova del danno reputazionale online è strutturalmente difficile, e lo sa bene chiunque abbia mai provato a documentare quante volte il proprio nome è stato cercato su Google e con quali conseguenze. La Cassazione scioglie questo nodo indicando uno strumento già presente nel codice civile e spesso sottoutilizzato: la prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. Il giudice può e deve ricavare il pregiudizio da elementi indiretti — la natura della notizia, la sua visibilità nei risultati di ricerca, la durata dell'esposizione, il contesto professionale o sociale dell'interessato. Chi propone la domanda risarcitoria ha l'onere di allegare questi elementi in modo specifico; il giudice ha l'onere di esaminarli, non di ignorarli con una formula di stile.

Qual è il termine entro cui Google deve rispondere a una richiesta di oblio?

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) all'art. 12 fissa in un mese il termine ordinario per rispondere alle richieste degli interessati, prorogabile di altri due mesi in casi di complessità. Decorso inutilmente tale termine, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso esaminato dalla Cassazione, nonostante la richiesta di deindicizzazione supportata da documentazione giudiziaria, la rimozione completa dei contenuti è avvenuta solo dopo oltre un anno e a seguito dell'avvio della causa. Un ritardo che, nella logica dell'ordinanza n. 6433/2026, costituisce già di per sé un fatto idoneo a fondare — sul piano presuntivo — la prova del pregiudizio.

Come osservava Luigi Ferrajoli in Diritti fondamentali, un diritto privo di garanzie effettive è solo una promessa. La pronuncia della Prima Sezione civile trasforma la garanzia del diritto all'oblio da enunciato astratto a meccanismo processuale concreto: chi ha subito un ritardo nella deindicizzazione e lo ha documentato non può più vedersi opporre un semplice «non hai provato il danno». Dovrà dimostrare i fatti che permettono di presumere il pregiudizio — ma il giudice dovrà poi fare il proprio lavoro, senza rifugiarsi in motivazioni apparenti che la Cassazione non è più disposta a tollerare.

La questione resta aperta nella sua dimensione applicativa: il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, dovrà tradurre i criteri indicati dalla Cassazione — diffusione, gravità, rilievo sociale — in una somma di denaro. Sarà quella decisione a dirci quanto vale, concretamente, un anno di notizie obsolete che non avrebbero mai dovuto restare online.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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