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Immaginate che un'associazione no profit pubblichi sul proprio sito e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza chiedere il consenso ai genitori. L'illiceità è fuori discussione. Il nodo vero — quello su cui si è scontrata la giurisprudenza e su cui la Cassazione ha detto l'ultima parola a gennaio — è un altro: quale danno è risarcibile, e a quali condizioni? La risposta cambia molto più di quanto si pensi, e riguarda direttamente chiunque operi nel mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte o dei social.
Imago animi vultus est: "il volto è il riflesso dell'anima", ricordava Cicerone nelle Epistulae ad Familiares. Il diritto moderno traduce questa intuizione in termini patrimoniali e non patrimoniali, ma la logica è la stessa: l'immagine appartiene alla persona, e usarla senza consenso è sempre un illecito. La vera questione è quanto vale quell'illecito in denaro.
Danno immagine non patrimoniale e prezzo del consenso: cosa dice la Cassazione
Con l'ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata su un tema sempre più attuale nell'era digitale: la pubblicazione non autorizzata di un'immagine. La decisione chiarisce un punto chiave: la lesione del diritto all'immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale, ma può comunque comportare un danno patrimoniale risarcibile attraverso il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso".
Il caso è paradigmatico: una fotografia di una minorenne, accostata a una dicitura evocativa, viene diffusa senza il consenso dei genitori su un sito web e su un profilo Facebook associativo. L'illiceità è pacifica, ma il nodo è un altro: quale danno è risarcibile e a quali condizioni?
La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'illiceità della pubblicazione, ma aveva escluso il risarcimento, ritenendo non provato un danno non patrimoniale effettivo. La Cassazione conferma un principio ormai consolidato: il danno non patrimoniale non è "in re ipsa". Non basta la violazione; occorre la prova del pregiudizio conseguenza.
Sul piano pratico, questo significa che chi subisce la pubblicazione abusiva della propria immagine non può semplicemente presentarsi in giudizio dicendo "mi hanno pubblicato la foto, voglio il risarcimento". Deve dimostrare — anche per presunzioni, ma concretamente — di aver patito un pregiudizio: alla reputazione, alla sfera emotiva, alle relazioni sociali. Il pregiudizio al decoro o alla sofferenza interiore deve essere provato, anche se per presunzioni.
Se qualcuno pubblica la mia foto online senza consenso, ho diritto automaticamente al risarcimento?
No, e questo è il punto che sorprende più operatori del settore. La pubblicazione non autorizzata della foto di un minore — e, per estensione, di qualsiasi persona — non dà sempre diritto al risarcimento. Secondo la Cassazione n. 1169/2026, il danno non patrimoniale non è automatico e deve essere provato. Tuttavia, può sussistere un danno patrimoniale liquidabile secondo il criterio del "prezzo del consenso", se l'immagine è stata utilizzata per ottenere un'utilità.
La distinzione è tutt'altro che tecnicistica. Nella pratica, significa che un artista o un atleta che trova la propria foto usata su una brochure promozionale potrà chiedere il rimborso di ciò che avrebbe guadagnato concedendo il consenso — anche senza dimostrare di aver sofferto — mentre per il danno morale dovrà comunque allegare e provare il disagio, l'umiliazione, la perdita di controllo sulla propria immagine pubblica.
Cos'è il "prezzo del consenso" nel danno da uso illecito dell'immagine?
Il meccanismo del danno patrimoniale da immagine non patrimoniale segue un percorso collaudato, che la Cassazione ha ulteriormente affinato. L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941.
Questo criterio era già stato enunciato dalla Cass. civ., Sez. III, ord. 12 aprile 2022, n. 11768: la Cassazione afferma che anche la persona non nota può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale tramite il prezzo del consenso, ma solo se, in concreto, l'uso dell'immagine presenta un apprezzabile valore economico. Nel caso deciso nel 2022, la domanda fu respinta perché si trattava di una ripresa brevissima, priva di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, e riferita a una persona di scarsa notorietà.
La novità portata dall'ordinanza n. 1169/2026 sta in un'espansione rilevante del concetto stesso di "utilità economica". La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa. La Corte afferma, in sostanza, che anche un'associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un'immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione.
Il salto concettuale è significativo: non serve che chi pubblica guadagni denaro direttamente dall'uso dell'immagine. Basta che ne ricavi un vantaggio comunicativo misurabile — più follower, più autorevolezza percepita, più engagement. E questo è esattamente il modello di funzionamento di quasi tutto il mondo social, associativo e del terzo settore.
La violazione del diritto all'immagine di un minore sui social dà sempre diritto al risarcimento del danno?
No, per le stesse ragioni già esposte. A propria difesa, l'associazione aveva eccepito l'assenza di finalità commerciali o intenti lesivi, sottolineando la natura solidaristica della propria attività e la marginalità dell'esposizione dell'immagine. Ribaltando la decisione di merito, la Cassazione ha sancito che la foto di un minore è un diritto della personalità e la sua pubblicazione non autorizzata costituisce sempre un illecito civile, a prescindere dalle finalità — anche se non lucrative — dell'ente.
L'illecito, dunque, c'è sempre. Il risarcimento, invece, dipende dalla tipologia di danno che si riesce a provare. Il danno non patrimoniale — sofferenza, lesione della dignità, pregiudizio alla riservatezza — richiede prova concreta. Il danno patrimoniale è invece accessibile se si dimostra che l'immagine è stata usata per ricavarne un'utilità, anche indiretta.
Per i minori, il profilo della prova non patrimoniale è ulteriormente complicato dal fatto che i genitori agiscono in rappresentanza, e il pregiudizio deve essere individuato nella sfera del figlio — non in quella degli adulti che si sono sentiti violati nel loro diritto di decidere come e dove appare la propria figlia. La Corte ha tenuto conto di questo distinguo, confermando che il rigetto del danno non patrimoniale da parte dei giudici di merito era fondato su argomenti pertinenti: la fotografia non era offensiva della dignità della minore, la permanenza online era stata limitata e l'immagine era già reperibile in rete.
Un profilo questo che gli altri commentatori hanno quasi tutti trascurato: la circostanza che l'immagine fosse "già reperibile in rete" ha pesato nel giudizio sull'entità del pregiudizio non patrimoniale. Il che pone un problema pratico rilevante per artisti e sportivi la cui immagine è ampiamente diffusa online: quanto più la propria foto è già circolante sui social, tanto più difficile diventa dimostrare che una pubblicazione specifica e non autorizzata ha aggravato la situazione in termini di dignità o riservatezza. Il danno patrimoniale rimane invece intatto: ogni uso non autorizzato genera, in linea di principio, un credito pari al prezzo che avrebbe avuto il consenso.
Rischio concreto e impatto economico: chi deve preoccuparsi
La decisione impone una riflessione strategica. Non è sufficiente dichiarare l'assenza di scopo di lucro. Non basta invocare finalità solidaristiche. Ogni utilizzo dell'immagine altrui in contesti digitali, se idoneo ad attrarre consenso o visibilità, può generare responsabilità patrimoniale. Il rischio è concreto e riguarda enti, fondazioni, organizzazioni non profit, gestori di pagine social.
Dal lato opposto — quello di chi subisce l'uso illecito — il quadro suggerisce una strategia processuale ben calibrata. Il danno patrimoniale da prezzo del consenso è il terreno più solido: richiede di dimostrare che l'immagine è stata usata per ricavarne utilità (visibilità, engagement, richiamo), e di quantificare il compenso che si sarebbe ragionevolmente negoziato. Per gli artisti, gli atleti e gli influencer con un mercato delle collaborazioni già attivo, questo calcolo è relativamente agevole: si confrontano i tariffari dei contratti analoghi, si valuta la piattaforma, la durata, la visibilità raggiunta. Per i soggetti meno noti, il criterio equitativo dell'art. 158, comma 2, l. 633/1941 consente comunque al giudice di operare una stima basata sul vantaggio ricavato dall'autore della pubblicazione.
Il danno non patrimoniale, invece, va costruito con cura: documentare la diffusione effettiva, l'eventuale contesto degradante o fuorviante, le reazioni dell'ambiente professionale o sociale, la sofferenza allegata con elementi concreti. Senza questo lavoro istruttorio, il risarcimento per il pregiudizio morale rischia di essere negato anche quando l'illecito è pacifico — esattamente come è accaduto nel caso deciso dalla Corte il 20 gennaio 2026.
C'è infine un'osservazione di sistema che merita di essere formulata con chiarezza, perché la giurisprudenza in materia sembra stia sviluppando una tensione interna ancora irrisolta. Da un lato, l'esclusione dell'automatismo del danno non patrimoniale risponde a un'esigenza di rigore probatorio condivisibile. Dall'altro, essa rischia di penalizzare proprio le vittime più vulnerabili — i minori, i soggetti non noti — la cui sofferenza reale è spesso difficile da documentare, mentre favorisce paradossalmente chi ha le risorse per costruire una "prova del pregiudizio" articolata. Il criterio del prezzo del consenso restituisce una tutela economica minima, ma non è detto che sia sufficiente a scoraggiare condotte disinvolte nella gestione delle immagini altrui. Il vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi vigila — funziona solo se i destinatari della norma sono messi in condizione di capire cosa devono effettivamente dimostrare per tutalarsi. Ed è precisamente in questa consapevolezza che risiede il valore di una lettura tecnica e aggiornata della giurisprudenza.
Redazione - Staff Studio Legale MP